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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 aprile 2025

Cassazione n. 20862/2025

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale dellalibertà di Palermo; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fran cesca Ceroni , che ha concluso l'inammissibilitàdel ricorso; udito l’[OSCURATO:PERSONA], che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanzaimpugnata il Tribunale di Palermo, decidendo sull’appello contro il provvedimentodella Corte di a ppell o di Palermo , ha rigettato l’istanza di sostituzionecon gli arresti domiciliar della custodi cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] in relazioneai reati ex artt.73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 e 416- biscod. pen, per i quali è stato condannato in primo grado alla pena di 13 anni di reclusione.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l ‘annullamento dellaordinanza per violazione dell’art. 275, comm 4, cod. proc . pen . e per vizio dellamotivazione.

Si espone che l’stanza era stata presentata poiché la moglie del ricorrente lavora dalle ore 18 alle ore 23 dal martedì a lla d o m e nica, sicché non può adeguatamenteassistere la figlia Diletta, di nove anni, e il figlio Ma t tia, di cinque anni, peraltro inun fascia oraria in cui non sono collocabili presso una struttura , né vi sono altri familiari che potrebbero sostituir la , sicché la presenza del padre (che è detenuto da oltre tre anni) è necessaria.

Si specifica che è stato prodotto un contratto di lavoro che è a termine (con scadenza il 31/12/2024), come è consueto nel settore della ristorazione, ma che questo non comporta che la donna non stia ora lavorando per sostentare i figli.

Si osserva che il Tribunale per il riesame avrebbe dovuto comunque valutare la situazioneal momento in cui gli è stata sottoposta, salva la successiva eventualitàdi una revoca della misura, con il ripristinodello status libertatis anteriore . [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello aveva rigettato la istanza non essendo stata provata l‘assenza di strutture di supporto o di familiari disponibili.

Il Tribunale ha rigettato l’stanza sul presupposto che l a e sigu a durata della prestazione di lavoro ─ dal 2° ottobre al 31 dicembre 2024, con estinzione automatica, senza preavviso, alla scadenza del termine ─ esclude rebbe la perduranzadi una significativa difficoltà di accudire la prole.

Deve, in ogni caso, rilevarsiche la condizione in relazione al la quale l ’ istanza erastata presentata si è estinta il 31 d icembre 2024 e non risulta che al Tribuna le sia stata rappresentata─ né in questa sede è stata prospettata ─ l ’ imminenza di una nuovapossibilità di lavoro per la moglie del ricorrente , sicché in ricorso non poggia su un interesseconcreto e attuale al suo accoglimento.

Pertanto, esso è inammissibilee da questo deriva, ex art. 616 cod. pr oc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così decisoil 17/04/2025 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale dellalibertà di Palermo; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fran cesca Ceroni , che ha concluso l'inammissibilitàdel ricorso; udito l’[OSCURATO:PERSONA], che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanzaimpugnata il Tribunale di Palermo, decidendo sull’appello contro il provvedimentodella Corte di a ppell o di Palermo , ha rigettato l’istanza di sostituzionecon gli arresti domiciliar della custodi cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] in relazioneai reati ex artt.73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 e 416- biscod. pen, per i quali è stato condannato in primo grado alla pena di 13 anni di reclusione. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l ‘annullamento dellaordinanza per violazione dell’art. 275, comm 4, cod. proc . pen . e per vizio dellamotivazione. Si espone che l’stanza era stata presentata poiché la moglie del ricorrente lavora dalle ore 18 alle ore 23 dal martedì a lla d o m e nica, sicché non può adeguatamenteassistere la figlia Diletta, di nove anni, e il figlio Ma t tia, di cinque anni, peraltro inun fascia oraria in cui non sono collocabili presso una struttura , né vi sono altri familiari che potrebbero sostituir la , sicché la presenza del padre (che è detenuto da oltre tre anni) è necessaria. Si specifica che è stato prodotto un contratto di lavoro che è a termine (con scadenza il 31/12/2024), come è consueto nel settore della ristorazione, ma che questo non comporta che la donna non stia ora lavorando per sostentare i figli. Si osserva che il Tribunale per il riesame avrebbe dovuto comunque valutare la situazioneal momento in cui gli è stata sottoposta, salva la successiva eventualitàdi una revoca della misura, con il ripristinodello status libertatis anteriore . [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello aveva rigettato la istanza non essendo stata provata l‘assenza di strutture di supporto o di familiari disponibili. Il Tribunale ha rigettato l’stanza sul presupposto che l a e sigu a durata della prestazione di lavoro ─ dal 2° ottobre al 31 dicembre 2024, con estinzione automatica, senza preavviso, alla scadenza del termine ─ esclude rebbe la perduranzadi una significativa difficoltà di accudire la prole. Deve, in ogni caso, rilevarsiche la condizione in relazione al la quale l ’ istanza erastata presentata si è estinta il 31 d icembre 2024 e non risulta che al Tribuna le sia stata rappresentata─ né in questa sede è stata prospettata ─ l ’ imminenza di una nuovapossibilità di lavoro per la moglie del ricorrente , sicché in ricorso non poggia su un interesseconcreto e attuale al suo accoglimento. Pertanto, esso è inammissibilee da questo deriva, ex art. 616 cod. pr oc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così decisoil 17/04/2025 Il Consigliere e
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