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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04517/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore dell'imputato che si riporta integralmente al ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame cautelare personale, ha confermato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli del 23 giugno 2022 con la quale veniva applicata all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alla commissione di plurime rapine a mano armata, avvenute tra il 10 gennaio e il 1 febbraio 2022

2. Propone ricorso per cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA] Pasquale con l'[OSCURATO:PERSONA] de Martino.

2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto affermata sussistenza della gravità indiziaria e travisamento delle risultanze probatorie.

In particolare, il graffio sulla scocca del motociclo utilizzato nella rapina, affermato costantemente nella decisione del Tribunale del riesame, non sarebbe visibile dalle fotografie presenti in atti e nemmeno vi è alcuna dichiarazione sul punto da parte dei testimoni escussi nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti.

A fronte di ciò, non sarebbe spiegabile il motivo per cui tutti i testimoni abbiano fatto riferimento a tale particolare solo in dichiarazioni successive, a distanza di tempo (il teste BARBA, così come i testi AMENTA, ESPOSITO, CUCCURULLO e LANZIERI Michele in data 15 febbraio 2022; il teste LANZIERI Giacomo in data 1 marzo 2022) e nonostante non ricordassero nemmeno circostanze inerenti alla persona ed all'abbigliamento dei rapinatori.

Non si spiegherebbe nemmeno come i testi LANZIERI Giacomo e BARBA possano aver dichiarato, in occasione della prima rapina, che il rapinatore era la stessa persona che aveva commesso le successive.

Si lamenta, inoltre, l'assoluta singolarità del fatto che i testi ESPOSITO, NAPPI, PUGLIA, LANZIERI Michele abbiano utilizzato sostanzialmente le stesse parole per descrivere l'arma impiegata in occasione della rapina.

2.1.1. La difesa del ricorrente contesta ancora che, nelle immagini utilizzate, non risulterebbe la presenza di una "colorazione grigia che prende entrambi i lati del motociclo".

Nemmeno sarebbe stato rilevato che il casco ripreso in occasione della rapina al distributore FULL di [OSCURATO:PERSONA] aveva una visiera chiara mentre il casco ripreso in occasione della rapina distributore OCEANIA aveva una visiera scura.

Nemmeno sarebbe possibile individuare, nelle immagini in atti, il numero di targa di cui riferisce la fonte anonima e di cui successivamente parla la teste RAPICANO.

2.1.2. Infine, la motivazione del provvedimento impugnato cadrebbe in contraddizione allorché - da una parte - afferma la necessità di approfondimenti attraverso rilievi antropometrici e - dall'altra - afferma potersi riconoscere con certezza nelle foto il ricorrente.97 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le doglianze riguardanti la ricostruzione dei fatti risultano proposte al di là dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099).

Va ribadito, infatti, che il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica (si veda, ex multis, Sez.

VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178).

Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nell'articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste.

Risultano, infatti, adeguatamente valorizzati profili documentali e dichiarativi da cui deriva logica dimostrazione della responsabilità del ricorrente.

Per converso, le contestazioni mosse in sede di ricorso si esauriscono in contestazioni in fatto che implicano una diretta valutazione degli elementi istruttori senza indicare effettive contraddittorietà della motivazione.

Sono indicate come travisamento delle sostanziali valutazioni di fatto operate dal GIP, e riproposte dal Tribunale dei riesame e, anche all'esito della lettura della memoria depositata in sede di riesame, l'argomentazione difensiva appare improntata a un'inammissibile valutazione parcellizzata e atomistica degli elementi istruttori.

In particolare: • anche a non considerare che le contestazioni sulle fotografie e sulla presenza di una decorazione grigia nel motociclo richiedono una diretta valutazione degli elementi istruttori, in ogni caso i documenti fotografici in atti riportano il graffio sulla fiancata del motociclo in modo visibile ed evidenziato; • le considerazioni in ordine alle peculiari convergenze dei diversi testimoni, per quanto suggestive, non incidono sulla logicità della motivazione che fa leva sulla identità del motociclo usato, identità del modus operandi, riconosciute identità dell'autore nelle diverse rapine, utilizzo di una pistola come quella nella disponibilità del ricorrente; • più in generale, tutti i lamentati travisamenti della prova risultano riguardare elementi identicamente valutati dai giudici di primo e secondo grado, ed in particolare dal Tribunale del riesame che specificamente rispondeva alle contestazioni della difesa senza che in questa sede venga articolato alcun effettivo profilo di violazione di legge.

3. Le suesposte considerazioni fondano la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende che, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, viene determinata nella misura di euro tremila.

Trattandosi di statuizioni a cui non consegue la rimessione in libertà del ricorrente detenuto, si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dell'art. 94 disp att cod proc pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore dell'imputato che si riporta integralmente al ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame cautelare personale, ha confermato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli del 23 giugno 2022 con la quale veniva applicata all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alla commissione di plurime rapine a mano armata, avvenute tra il 10 gennaio e il 1 febbraio 2022 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA] Pasquale con l'[OSCURATO:PERSONA] de Martino. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto affermata sussistenza della gravità indiziaria e travisamento delle risultanze probatorie. In particolare, il graffio sulla scocca del motociclo utilizzato nella rapina, affermato costantemente nella decisione del Tribunale del riesame, non sarebbe visibile dalle fotografie presenti in atti e nemmeno vi è alcuna dichiarazione sul punto da parte dei testimoni escussi nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti. A fronte di ciò, non sarebbe spiegabile il motivo per cui tutti i testimoni abbiano fatto riferimento a tale particolare solo in dichiarazioni successive, a distanza di tempo (il teste BARBA, così come i testi AMENTA, ESPOSITO, CUCCURULLO e LANZIERI Michele in data 15 febbraio 2022; il teste LANZIERI Giacomo in data 1 marzo 2022) e nonostante non ricordassero nemmeno circostanze inerenti alla persona ed all'abbigliamento dei rapinatori. Non si spiegherebbe nemmeno come i testi LANZIERI Giacomo e BARBA possano aver dichiarato, in occasione della prima rapina, che il rapinatore era la stessa persona che aveva commesso le successive. Si lamenta, inoltre, l'assoluta singolarità del fatto che i testi ESPOSITO, NAPPI, PUGLIA, LANZIERI Michele abbiano utilizzato sostanzialmente le stesse parole per descrivere l'arma impiegata in occasione della rapina. 2.1.1. La difesa del ricorrente contesta ancora che, nelle immagini utilizzate, non risulterebbe la presenza di una "colorazione grigia che prende entrambi i lati del motociclo". Nemmeno sarebbe stato rilevato che il casco ripreso in occasione della rapina al distributore FULL di [OSCURATO:PERSONA] aveva una visiera chiara mentre il casco ripreso in occasione della rapina distributore OCEANIA aveva una visiera scura. Nemmeno sarebbe possibile individuare, nelle immagini in atti, il numero di targa di cui riferisce la fonte anonima e di cui successivamente parla la teste RAPICANO. 2.1.2. Infine, la motivazione del provvedimento impugnato cadrebbe in contraddizione allorché - da una parte - afferma la necessità di approfondimenti attraverso rilievi antropometrici e - dall'altra - afferma potersi riconoscere con certezza nelle foto il ricorrente.97 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le doglianze riguardanti la ricostruzione dei fatti risultano proposte al di là dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Va ribadito, infatti, che il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nell'articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. Risultano, infatti, adeguatamente valorizzati profili documentali e dichiarativi da cui deriva logica dimostrazione della responsabilità del ricorrente. Per converso, le contestazioni mosse in sede di ricorso si esauriscono in contestazioni in fatto che implicano una diretta valutazione degli elementi istruttori senza indicare effettive contraddittorietà della motivazione. Sono indicate come travisamento delle sostanziali valutazioni di fatto operate dal GIP, e riproposte dal Tribunale dei riesame e, anche all'esito della lettura della memoria depositata in sede di riesame, l'argomentazione difensiva appare improntata a un'inammissibile valutazione parcellizzata e atomistica degli elementi istruttori. In particolare: • anche a non considerare che le contestazioni sulle fotografie e sulla presenza di una decorazione grigia nel motociclo richiedono una diretta valutazione degli elementi istruttori, in ogni caso i documenti fotografici in atti riportano il graffio sulla fiancata del motociclo in modo visibile ed evidenziato; • le considerazioni in ordine alle peculiari convergenze dei diversi testimoni, per quanto suggestive, non incidono sulla logicità della motivazione che fa leva sulla identità del motociclo usato, identità del modus operandi, riconosciute identità dell'autore nelle diverse rapine, utilizzo di una pistola come quella nella disponibilità del ricorrente; • più in generale, tutti i lamentati travisamenti della prova risultano riguardare elementi identicamente valutati dai giudici di primo e secondo grado, ed in particolare dal Tribunale del riesame che specificamente rispondeva alle contestazioni della difesa senza che in questa sede venga articolato alcun effettivo profilo di violazione di legge. 3. Le suesposte considerazioni fondano la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende che, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, viene determinata nella misura di euro tremila. Trattandosi di statuizioni a cui non consegue la rimessione in libertà del ricorrente detenuto, si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dell'art. 94 disp att cod proc pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. C
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