CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04713/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 23/05/2024 della Corte d'appello di Bologna [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha dichiarato improcedibile per difetto di querela il reato di furto ascritto alla ricorrente; Considerato che il ricorso - articolato in due motivi - deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che il ricorso è aspecifico in quanto la sentenza impugnata ha dichiarato l'improcedibilità del reato per difetto di querela, e dunque non vi è stata applicazione di alcuna pena, cosicchè il ricorso non si confronta con la sentenza impugnata, né sussiste un interesse adeguato a sostenere il ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e ku.95rneg2 della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. C