CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2024
Cassazione n. 04891/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 410) [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA4ato-a31145e-a~; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 17 settembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha dichiarato inammissibile l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il cui il magistrato di sorveglianza di Brescia ha disposto la sua espulsione dallo Stato ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. 2. Avverso l'ordinanza il detenuto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con dichiarazione scritta, predisposta personalmente e depositata presso l'Ufficio matricola della Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 103/2017. Il testo della norma è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione». 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]" Il Presidente