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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07091/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAdalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] H [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] M. - BABINI C.M. - BALDINI G. - BELLAVIGNA M. BELELLI S. -BOYER S. - BORIANI D. - BRACONI G. - BRAZZINI M. BRUGLIA E. - BUGARI G. - BURATTINI F. - CALCAGNILE F. CAMPETTI E. - CAPPANNARI U. - CARIGNANI E. - CASTRIOTA A. - FABRIZI A.M.- FARINELLI L. - GASPARONI M. - GASPARRONI E. - GENANGELI G. - GIORGI C. - GIULIADORO L. - GRILLI D. - LUCANTONI A. - LUCIANI G. - MARTELLI G. - MASSACCESI A. -.

MESCHINI M. - MICUCCI A.- MONACO V.- PANDOLFI A. - PAPACELLA M. - PAPACELLA M. - PIGLIAPOCO G. - RICCI C.- RICCIOTTI D. ROSSETTI O. - SABBATINI C. - SANTILONI M. - SOCIONOVO E. - SORANA D. - STURARIO.

FABI E. - MARTINI M. - GASPARETTI T.- GASPARETTI E. - avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];J [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona e dalle parti civili ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come integrati dalla memoria) risultano inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi, articolati in fatto, reiterativi dei motivi di appello e contenenti una richiesta di rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l. ha presentato memoria nella quale ha chiesto la dicKarazione di inammissibilità dei ricorsi.

La Corte di appello e la decisione di primo grado (in doppia conforme) adeguatamente motivdte.on analisi completa del materiale probatorio e con valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità sull'insussistenza oggettiva del reato di lottizzazione abusiva, sia materiale sia negoziale.

La Corte di appello evidenzia l'assenza di un insediamento residenziale stabile nelJa zona del campeggio e neanche la sussistenza di atti negoziali (assegnazione definitiva delle piazzole in proprietà esclusiva dei singoli soci).

Infatti, "Integra il reato di lottizzazione abusiva la realizzazione, all'interno di un'area adibita a campeggio, di una struttura ricettiva che presenta le caratteristiche di un insediamento residenziale stabile, posto che il campeggio presuppone allestimenti e servizi finalizzati alla sosta o ad un soggiorno occasionale e limitato nel tempo" (Sez. 3 - , Sentenza n. 8970 del 23/01/2019 Ud. (dep. 01/03/2019) Rv. 275929 - 01).

Si tratta di un accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato come nel caso in giudizio, peraltro con doppia conforme di merito e con analisi completa delle testimonianze e dei documenti.

I ricorsi non si confrontano con la motivazione adeguata e completa della sentenza impugnata ma richiedono alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. peri. ciascuno, per i ricorrenti parti civili.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le parti civili ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAdalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] H [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] M. - BABINI C.M. - BALDINI G. - BELLAVIGNA M. BELELLI S. -BOYER S. - BORIANI D. - BRACONI G. - BRAZZINI M. BRUGLIA E. - BUGARI G. - BURATTINI F. - CALCAGNILE F. CAMPETTI E. - CAPPANNARI U. - CARIGNANI E. - CASTRIOTA A. - FABRIZI A.M.- FARINELLI L. - GASPARONI M. - GASPARRONI E. - GENANGELI G. - GIORGI C. - GIULIADORO L. - GRILLI D. - LUCANTONI A. - LUCIANI G. - MARTELLI G. - MASSACCESI A. -. MESCHINI M. - MICUCCI A.- MONACO V.- PANDOLFI A. - PAPACELLA M. - PAPACELLA M. - PIGLIAPOCO G. - RICCI C.- RICCIOTTI D. ROSSETTI O. - SABBATINI C. - SANTILONI M. - SOCIONOVO E. - SORANA D. - STURARIO. FABI E. - MARTINI M. - GASPARETTI T.- GASPARETTI E. - avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];J [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona e dalle parti civili ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come integrati dalla memoria) risultano inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi, articolati in fatto, reiterativi dei motivi di appello e contenenti una richiesta di rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l. ha presentato memoria nella quale ha chiesto la dicKarazione di inammissibilità dei ricorsi. La Corte di appello e la decisione di primo grado (in doppia conforme) adeguatamente motivdte.on analisi completa del materiale probatorio e con valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità sull'insussistenza oggettiva del reato di lottizzazione abusiva, sia materiale sia negoziale. La Corte di appello evidenzia l'assenza di un insediamento residenziale stabile nelJa zona del campeggio e neanche la sussistenza di atti negoziali (assegnazione definitiva delle piazzole in proprietà esclusiva dei singoli soci). Infatti, "Integra il reato di lottizzazione abusiva la realizzazione, all'interno di un'area adibita a campeggio, di una struttura ricettiva che presenta le caratteristiche di un insediamento residenziale stabile, posto che il campeggio presuppone allestimenti e servizi finalizzati alla sosta o ad un soggiorno occasionale e limitato nel tempo" (Sez. 3 - , Sentenza n. 8970 del 23/01/2019 Ud. (dep. 01/03/2019) Rv. 275929 - 01). Si tratta di un accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato come nel caso in giudizio, peraltro con doppia conforme di merito e con analisi completa delle testimonianze e dei documenti. I ricorsi non si confrontano con la motivazione adeguata e completa della sentenza impugnata ma richiedono alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. peri. ciascuno, per i ricorrenti parti civili. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le parti civili ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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