CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 28867/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13629-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 6305/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 13629 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -2- Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio [OSCURATO:PERSONA] il quale, a sua volta, ha ottenuto la chiamata in garanzia dello studio [OSCURATO:PERSONA] srl e della [OSCURATO:PERSONA] spa, al fine di ottenere da [OSCURATO:PERSONA] la restituzione di una somma indebitamente da questi trattenuta. 2.-11 Tribunale di Roma in primo grado ha rigettato la domanda, ed avverso tale decisione ha proposto appello principale il Pulcini, ed appello incidentale le altre parti. La Corte di appello di Roma ha rigettato l'appello principale ed ha accolto gli appelli incidentali. 3.-Tuttavia, nelle more del giudizio di appello, è deceduto il difensore del Pulcini, 4.-Quest'ultimo dunque impugna la sentenza di appello con un solo motivo onde farne valere la nullità per la mancata interruzione del processo, dovuta alla morte del difensore. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso con cui non si oppone all'annullamento della sentenza impugnata. Ne chiede invece il rigetto la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che 5.- Con l'unico motivo di appello il ricorrente denuncia violazione degli articoli 301 e 101 cpc e sostiene che la sentenza, essendo stata pronunciata in difetto di contraddittorio, deve ritenersi nulla: ciò in quanto la morte del difensore avrebbe dovuto comportare l'interruzione del processo anche in difetto di conoscenza da parte del giudice. Il ricorso è però inammissibile perché tardivo. E' principio di diritto che « La morte dell'unico procuratore a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, comporta, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., l'automatica interruzione del processo, con conseguente preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che se compiuta è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza. Tuttavia tale nullità, in applicazione della regola dell'art. 161 c.p.c., può essere fatta valere solo quale motivo di impugnazione, e nei limiti di questa, con l'effetto che non è più proponibile se sia decorso il termine "lungo" decorrente dalla pubblicazione della sentenza, ex art. 327, comma 1, c.p.c.» (Cass. 28846/ 2018; ). i Nel caso presente, la sentenza impugnata, che avrebbe disatteso di dichiarare l'interruzione, è de1121.10.2016, mentre il ricorso per Cassazione risulta notificato il 28.5.2020, ben oltre il termine lungo. In sostanza, è vero che la mancata interruzione del processo è vizio della sentenza, ma è altresì vero che tale vizio va fatto valere come motivo di impugnazione e l'impugnazione deve essere tempestiva. Qui non lo è. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con la conseguenza delle spese. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso . Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 2500,00 euro oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello