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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 41339/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insistendo nei motivi di ricorso chiede l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], con la quale il predetto, in esito al rito abbreviato, era stato condannato, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 1 di reclusione per il reato di omicidio colposo stradale in danno di [OSCURATO:PERSONA] commesso in Taurianova il 23 dicembre 2017.

La dinamica dell'incidente è stata ricostruita nelle sentenze di merito, conformi, nei termini di seguito indicati.

Il giorno 23 dicembre 2017 alle ore 14.20 lungo la strada provinciale SP32 l'imputato alla guida della autovettura Volk.swagen Golf, con direzione di marcia Taurianova-Palmi, nell'effettuare manovra di sorpasso del veicolo che lo precedeva, aveva impattato contro il motocarro [OSCURATO:PERSONA] condotto da [OSCURATO:PERSONA] che, percorrendo la strada nella medesima direzione di marcia, stava iniziando una manovra di svolta a sinistra verosimilmente senza azionare il dispositivo di direzione, e aveva cagionato così la morte immediata del predetto Cutrì.

Il consulente del Pubblico Ministero aveva determinato la velocità del mezzo condotto da Cardaciotto in 65 Km/h.

2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, ha dedotto violazione di legge e mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'accertamento del nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento dannoso.

La Corte di Appello avrebbe ritenuto integrata la causalità della colpa, senza indagare adeguatamente il profilo relativo alla idoneità del comportamento alternativo lecito ad impedire l'evento.

In particolare i giudici avrebbero addebitato l'evento all'imputato per avere quest'ultimo omesso di adottare un comportamento improntato a massima prudenza, ovvero per non avere moderato la velocità, al fine di evitare situazioni di pericolo, ma in tal modo avrebbero sovrapposto il piano della verifica della sussistenza del nesso causale, con quello dell'accertamento della colpevolezza.

Evidenzia il ricorrente che se è indubbio che Cardaciotto con il suo comportamento attivo alla guida del proprio autoveicolo abbia urtato la moto- ape, non altrettanto certo è che l'adozione della regola cautelare violata sarebbe valsa ad evitare l'evento ed al riguardo ricorda che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ritenuto che la causalità della colpa sussista solo quando la cautela richiesta avrebbe avuto significative probabilità di successo, ovvero quando l'evento avrebbe potuto essere ragionevolmente evitato ( Sez U. n. 38343 del 24/04/2014 Espenhahn in motivazione).

In altri termini - rileva il ricorrente- non è sufficiente individuare in capo ad un soggetto la violazione della regola cautelare per addebitare alla condotta del soggetto, antecedente causale dell'evento, l'evento stesso, ma occorre, a tal fine, che l'evento derivatone rappresenti la concretizzazione del rischio che la regola mirava a prevenire, difettando altrimenti la componente della evitabilità della colpa.

I giudici di merito avrebbero dovuto, dunque, accertare se la condotta di guida prudente, ovvero rispettosa del limite di velocità presente in loco, avrebbe potuto, a fronte della manovra di svolta a sinistra improvvisa, repentina e non segnalata della vittima, scongiurare l'evento, e non limitarsi a sostenere che Cardaciotto non avrebbe dovuto effettuare il sorpasso, ovvero la manovra che lo stesso consulente del Pubblico Ministero aveva definito tecnicamente lecita e consentita. 2.2 Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

La Corte di appello, nel confermare la pena base di anni 1 e mesi 9 di reclusione, già individuata dal primo giudice, sensibilmente superiore al minimo edittale, in ragione della gravità dei fatti contestati non avrebbe indicato da quali elementi, fra quelli espressamente indicati nell'art. 133 cod. pen, aveva in concreto desunto tale giudizio di valore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Il primo motivo è infondato.

Occorre premettere che la ricostruzione della dinamica dell'incidente non è stata contestata dal ricorrente, il quale ha incentrato le censure sulla motivazione della Corte di Appello in ordine alla ritenuta idoneità, a fronte della accertata violazione della regola cautelare, del comportamento conforme alla regola cautelare a impedire il verificarsi dell'evento.

3. In tema di delitti colposi, per stabilire la sussistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto attivo e l'evento, occorre verificare la sussistenza non solo della causalità della condotta (ossia la dipendenza dell'evento dalla condotta in cui quest'ultima si ponga quale condicio sine qua non, in assenza di decorsi causali alternativi eccezionali, indipendenti e imprevedibili), ma altresì la sussistenza della causalità della colpa, intesa come introduzione da parte del soggetto agente del fattore di rischio poi concretizzatosi con l'evento, posta in essere attraverso la violazione delle regole di cautela tese a prevenire e a rendere evitabile il prodursi di quel rischio (Sez. 4, n. 17000 del 05/04/2016, Scalise, Rv. 266645).

Non ogni evento verificatosi può essere ricondotto alla condotta colposa del soggetto agente, ma solo quello che sia collegato causalmente alla violazione della specifica regola cautelare (Sez

4. n. 40050 del 29/03/2018, Lenarduzzi, Rv 273870).

Il giudice, dunque, non può limitarsi ad accertate il nesso di casualità materiale tra condotta ed evento dato, ma deve anche accertare quale sia il rischio che la norma cautelare violata è intesa a scongiurare, o, in altri termini, se la regola cautelare violata era volta a scongiurare un evento del tipo di quello verificatosi ed ancora se il rispetto della regola cautelare, ovvero il comportamento alternativo lecito, sarebbe valso ad evitare l'evento con un giudizio di alta probabilità logica ( c.d. giudizio controfattuale) secondo il clictum delle Sezioni Unite n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261105 e delle Sezioni Unite n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222138.

Per esemplificare, e con riguardo specifico al tema del ricorso, si è sostenuto che l'obbligo di moderare la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione tenendo conto anche di eventuali imprudenze altrui, purché esse siano ragionevolmente prevedibili (Sez 4, n.25552 del 27/004/2017, Luciano, Rv 270176): gli eventi che si verificano in conseguenza del mancato controllo del veicolo da parte del conducente devono pertanto essere ricondotti alla sua responsabilità colposa in quanto concretizzazione del rischio che la norma cautelare è chiamata a governare.

Si è sostenuto, inoltre, in tema di circolazione stradale che il principio dell'affidamento da parte degli utenti della strada, ovvero il poter contare sulla correttezza del comportamento altrui, trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale il soggetto garante del rischio è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nel limite della prevedibilità in base alle circostanze del caso concreto ( Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 26598101; Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017, Mulas, Rv. 26999701; Sez. 4, n. 46818 del 25/6/2014, Nuzzolese, Rv. 261369).

4. Nel caso in esame la Corte di Appello, nel replicare al motivo secondo il quale il giudice di primo grado avrebbe fondato la condanna sulla mera violazione da parte dell'imputato del limite di velocità e non avrebbe approfondito il tema relativo alla idoneità del comportamento alternativo lecito, ovvero della andatura alla velocità di 50 Km/h, ad impedire l'evento, ha fatto buon governo dei principi sopra esposti.

In particolare i giudici hanno evidenziato che la violazione della regola cautelare da addebitare a Cardaciotto era quella di non avere tenuto una velocità commisurata allo stato dei luoghi ed alle condizioni di traffico e di aver effettuato il sorpasso senza tenere conto della possibilità poi concretizzatasi, data la presenza di accessi laterali, che i veicoli in marcia potessero immettersi in detti accessi.

In proposito la Corte ha anche valorizzato le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato nell'immediatezza alle forze dell'ordine, con cui aveva ammesso di essere stato impegnato nel sorpasso di un furgone e che in ritardo si era avveduto della svolta a sinistra della moto ape.

Così individuata la regola cautelare violata, i giudici hanno rilevato sussistere una correlazione tra tale violazione e il verificarsi del sinistro, nel senso che la regola violata era volta a neutralizzare il rischio dell'evento effettivamente verificatosi, ovvero l'impatto fra il mezzo in fase di soprasso ed il mezzo in fase di svolta. 4.1.La motivazione adottata dalla Corte di Appello, dunque, affronta in maniera puntuale il tema sollevato dal ricorrente ed in maniera coerente conclude per la sussistenza non solo della causalità della condotta, ma anche della causalità della colpa, individuando la regola cautelare violata nella guida in violazione degli artt. 141 e 142 C.d.S: la valutazione della riferibilità dell'evento al soggetto agente è stata effettuata non già con riguardo alla violazione del limite di velocità presente in loco, bensì con riguardo alla violazione della regola cautelare che impone di regolare la velocità in ragione delle caratteristiche della strada (nel caso in esame con accessi laterali) e che vieta cli intraprendere una manovra di sorpasso senza adottare tutte le necessarie cautele relazione alla presenza di intersezioni debitamente segnalate e di accesi laterali.

I giudici hanno ritenuto, con un percorso argomentativo logico e coerente, che laddove il soggetto agente avesse tenuto un comportamento conforme alla regola cautelare, ovvero avesse tenuto una velocità commisurata alle caratteristiche della strada e si fosse assicurato, prima di effettuare il sorpasso che non vi fossero veicoli in fase di svolta, l'impatto sarebbe stato evitato.

Il ricorrente, pur a fronte della manovra imprudente della vittima che aveva svoltato senza azionare il dispositivo di direzione, doveva ritenersi responsabile dell'incidente verificatosi, in quanto, da un lato, le regole cautelari violate erano volte e prevenire eventi quale quello verificatosi e dall'altro, in ragione del principio dell'affidamento sopra richiamato, la manovra imprudente rientrava nel limite della prevedibilità in base alle circostanze del caso concreto ( strada con accessi laterali).5.11 secondo motivo attinente al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato.

Secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197).

A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288).

Nel caso in esame la pena è stata determinata in misura inferiore alla media edittale.

La Corte territoriale, peraltro, ha motivato congruamente la scelta di confermare la pena irrogata, spiegando che detta pena era in linea con i canoni di cui all'art. 133 cod. pen. e che le concrete modalità del fatto ed in particolare la violazione delle regole cautelari imponevano un trattamento sanzionatorio superiore al minimo.

Si tratta di motivazione che, in quanto esaustiva nel richiamare alcuni degli indici di cui all'art. 133 cod. pen. (gravità del fatto e il grado della colpa) e in quanto aderente alla risultanze in atti e non illogica, non si presta a censure.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q,M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insistendo nei motivi di ricorso chiede l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], con la quale il predetto, in esito al rito abbreviato, era stato condannato, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 1 di reclusione per il reato di omicidio colposo stradale in danno di [OSCURATO:PERSONA] commesso in Taurianova il 23 dicembre 2017. La dinamica dell'incidente è stata ricostruita nelle sentenze di merito, conformi, nei termini di seguito indicati. Il giorno 23 dicembre 2017 alle ore 14.20 lungo la strada provinciale SP32 l'imputato alla guida della autovettura Volk.swagen Golf, con direzione di marcia Taurianova-Palmi, nell'effettuare manovra di sorpasso del veicolo che lo precedeva, aveva impattato contro il motocarro [OSCURATO:PERSONA] condotto da [OSCURATO:PERSONA] che, percorrendo la strada nella medesima direzione di marcia, stava iniziando una manovra di svolta a sinistra verosimilmente senza azionare il dispositivo di direzione, e aveva cagionato così la morte immediata del predetto Cutrì. Il consulente del Pubblico Ministero aveva determinato la velocità del mezzo condotto da Cardaciotto in 65 Km/h. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, ha dedotto violazione di legge e mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'accertamento del nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento dannoso. La Corte di Appello avrebbe ritenuto integrata la causalità della colpa, senza indagare adeguatamente il profilo relativo alla idoneità del comportamento alternativo lecito ad impedire l'evento. In particolare i giudici avrebbero addebitato l'evento all'imputato per avere quest'ultimo omesso di adottare un comportamento improntato a massima prudenza, ovvero per non avere moderato la velocità, al fine di evitare situazioni di pericolo, ma in tal modo avrebbero sovrapposto il piano della verifica della sussistenza del nesso causale, con quello dell'accertamento della colpevolezza. Evidenzia il ricorrente che se è indubbio che Cardaciotto con il suo comportamento attivo alla guida del proprio autoveicolo abbia urtato la moto- ape, non altrettanto certo è che l'adozione della regola cautelare violata sarebbe valsa ad evitare l'evento ed al riguardo ricorda che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ritenuto che la causalità della colpa sussista solo quando la cautela richiesta avrebbe avuto significative probabilità di successo, ovvero quando l'evento avrebbe potuto essere ragionevolmente evitato ( Sez U. n. 38343 del 24/04/2014 Espenhahn in motivazione). In altri termini - rileva il ricorrente- non è sufficiente individuare in capo ad un soggetto la violazione della regola cautelare per addebitare alla condotta del soggetto, antecedente causale dell'evento, l'evento stesso, ma occorre, a tal fine, che l'evento derivatone rappresenti la concretizzazione del rischio che la regola mirava a prevenire, difettando altrimenti la componente della evitabilità della colpa. I giudici di merito avrebbero dovuto, dunque, accertare se la condotta di guida prudente, ovvero rispettosa del limite di velocità presente in loco, avrebbe potuto, a fronte della manovra di svolta a sinistra improvvisa, repentina e non segnalata della vittima, scongiurare l'evento, e non limitarsi a sostenere che Cardaciotto non avrebbe dovuto effettuare il sorpasso, ovvero la manovra che lo stesso consulente del Pubblico Ministero aveva definito tecnicamente lecita e consentita. 2.2 Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte di appello, nel confermare la pena base di anni 1 e mesi 9 di reclusione, già individuata dal primo giudice, sensibilmente superiore al minimo edittale, in ragione della gravità dei fatti contestati non avrebbe indicato da quali elementi, fra quelli espressamente indicati nell'art. 133 cod. pen, aveva in concreto desunto tale giudizio di valore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. Occorre premettere che la ricostruzione della dinamica dell'incidente non è stata contestata dal ricorrente, il quale ha incentrato le censure sulla motivazione della Corte di Appello in ordine alla ritenuta idoneità, a fronte della accertata violazione della regola cautelare, del comportamento conforme alla regola cautelare a impedire il verificarsi dell'evento. 3. In tema di delitti colposi, per stabilire la sussistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto attivo e l'evento, occorre verificare la sussistenza non solo della causalità della condotta (ossia la dipendenza dell'evento dalla condotta in cui quest'ultima si ponga quale condicio sine qua non, in assenza di decorsi causali alternativi eccezionali, indipendenti e imprevedibili), ma altresì la sussistenza della causalità della colpa, intesa come introduzione da parte del soggetto agente del fattore di rischio poi concretizzatosi con l'evento, posta in essere attraverso la violazione delle regole di cautela tese a prevenire e a rendere evitabile il prodursi di quel rischio (Sez. 4, n. 17000 del 05/04/2016, Scalise, Rv. 266645). Non ogni evento verificatosi può essere ricondotto alla condotta colposa del soggetto agente, ma solo quello che sia collegato causalmente alla violazione della specifica regola cautelare (Sez 4. n. 40050 del 29/03/2018, Lenarduzzi, Rv 273870). Il giudice, dunque, non può limitarsi ad accertate il nesso di casualità materiale tra condotta ed evento dato, ma deve anche accertare quale sia il rischio che la norma cautelare violata è intesa a scongiurare, o, in altri termini, se la regola cautelare violata era volta a scongiurare un evento del tipo di quello verificatosi ed ancora se il rispetto della regola cautelare, ovvero il comportamento alternativo lecito, sarebbe valso ad evitare l'evento con un giudizio di alta probabilità logica ( c.d. giudizio controfattuale) secondo il clictum delle Sezioni Unite n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261105 e delle Sezioni Unite n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222138. Per esemplificare, e con riguardo specifico al tema del ricorso, si è sostenuto che l'obbligo di moderare la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione tenendo conto anche di eventuali imprudenze altrui, purché esse siano ragionevolmente prevedibili (Sez 4, n.25552 del 27/004/2017, Luciano, Rv 270176): gli eventi che si verificano in conseguenza del mancato controllo del veicolo da parte del conducente devono pertanto essere ricondotti alla sua responsabilità colposa in quanto concretizzazione del rischio che la norma cautelare è chiamata a governare. Si è sostenuto, inoltre, in tema di circolazione stradale che il principio dell'affidamento da parte degli utenti della strada, ovvero il poter contare sulla correttezza del comportamento altrui, trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale il soggetto garante del rischio è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nel limite della prevedibilità in base alle circostanze del caso concreto ( Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 26598101; Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017, Mulas, Rv. 26999701; Sez. 4, n. 46818 del 25/6/2014, Nuzzolese, Rv. 261369). 4. Nel caso in esame la Corte di Appello, nel replicare al motivo secondo il quale il giudice di primo grado avrebbe fondato la condanna sulla mera violazione da parte dell'imputato del limite di velocità e non avrebbe approfondito il tema relativo alla idoneità del comportamento alternativo lecito, ovvero della andatura alla velocità di 50 Km/h, ad impedire l'evento, ha fatto buon governo dei principi sopra esposti. In particolare i giudici hanno evidenziato che la violazione della regola cautelare da addebitare a Cardaciotto era quella di non avere tenuto una velocità commisurata allo stato dei luoghi ed alle condizioni di traffico e di aver effettuato il sorpasso senza tenere conto della possibilità poi concretizzatasi, data la presenza di accessi laterali, che i veicoli in marcia potessero immettersi in detti accessi. In proposito la Corte ha anche valorizzato le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato nell'immediatezza alle forze dell'ordine, con cui aveva ammesso di essere stato impegnato nel sorpasso di un furgone e che in ritardo si era avveduto della svolta a sinistra della moto ape. Così individuata la regola cautelare violata, i giudici hanno rilevato sussistere una correlazione tra tale violazione e il verificarsi del sinistro, nel senso che la regola violata era volta a neutralizzare il rischio dell'evento effettivamente verificatosi, ovvero l'impatto fra il mezzo in fase di soprasso ed il mezzo in fase di svolta. 4.1.La motivazione adottata dalla Corte di Appello, dunque, affronta in maniera puntuale il tema sollevato dal ricorrente ed in maniera coerente conclude per la sussistenza non solo della causalità della condotta, ma anche della causalità della colpa, individuando la regola cautelare violata nella guida in violazione degli artt. 141 e 142 C.d.S: la valutazione della riferibilità dell'evento al soggetto agente è stata effettuata non già con riguardo alla violazione del limite di velocità presente in loco, bensì con riguardo alla violazione della regola cautelare che impone di regolare la velocità in ragione delle caratteristiche della strada (nel caso in esame con accessi laterali) e che vieta cli intraprendere una manovra di sorpasso senza adottare tutte le necessarie cautele relazione alla presenza di intersezioni debitamente segnalate e di accesi laterali. I giudici hanno ritenuto, con un percorso argomentativo logico e coerente, che laddove il soggetto agente avesse tenuto un comportamento conforme alla regola cautelare, ovvero avesse tenuto una velocità commisurata alle caratteristiche della strada e si fosse assicurato, prima di effettuare il sorpasso che non vi fossero veicoli in fase di svolta, l'impatto sarebbe stato evitato. Il ricorrente, pur a fronte della manovra imprudente della vittima che aveva svoltato senza azionare il dispositivo di direzione, doveva ritenersi responsabile dell'incidente verificatosi, in quanto, da un lato, le regole cautelari violate erano volte e prevenire eventi quale quello verificatosi e dall'altro, in ragione del principio dell'affidamento sopra richiamato, la manovra imprudente rientrava nel limite della prevedibilità in base alle circostanze del caso concreto ( strada con accessi laterali).5.11 secondo motivo attinente al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato. Secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). Nel caso in esame la pena è stata determinata in misura inferiore alla media edittale. La Corte territoriale, peraltro, ha motivato congruamente la scelta di confermare la pena irrogata, spiegando che detta pena era in linea con i canoni di cui all'art. 133 cod. pen. e che le concrete modalità del fatto ed in particolare la violazione delle regole cautelari imponevano un trattamento sanzionatorio superiore al minimo. Si tratta di motivazione che, in quanto esaustiva nel richiamare alcuni degli indici di cui all'art. 133 cod. pen. (gravità del fatto e il grado della colpa) e in quanto aderente alla risultanze in atti e non illogica, non si presta a censure. 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q,M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process
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