CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2026
Cassazione n. 07886/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 27189/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Trento, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che l'accertamento della destinazione allo spaccio della sostanza rinvenuta è stata coerentemente desunta dal rilevante dato ponderale (quasi 500 grammi di cocaina) dalsuo occultamento nel camion destinato al trasporto di merce alimentare dalla Calabria a Bolzano, oltre che dalla ritenuta inverosimile giustificazione fornita dall'imputato per un rinvenimento fortuito ed inconsapevole della droga, tale da non giustificare neppure l'assunzione della prova testimoniale di un agente di polizia giudiziaria non presente al fatto, ritenuto motivatamente superfluo dai giudici di merito (si tratta del maresciallo [OSCURATO:PERSONA] al quale l'imputato ha riferito che avrebbe inteso consegnare la droga rinvenuta fortuitamente, senza neppure affermare che tale intenzione fosse stata esternata e preannunciata al predetto agente); rilevato che la memoria difensiva con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste nel dedurre la pretesa assenza di motivazione sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, appare affetta dalla stessa genericità del motivo di ricorso, perché non specifica quale sarebbe la rilevanza di una deposizione che dovrebbe confermare eventualmente solo la pregressa conoscenza dell'imputato da parte dell'agente di polizia giudiziaria indicato come teste richiesto ai sensi dell'art. 507 c.p.p., ma non anche la circostanza del rinvenimento fortuito, non essendo tale intendimento mai stato comunicato nell'immediatezza del rinvenimento, palesandosi come una mera prospettazione difensiva priva di un oggettivo riscontro; ritenuto, anche con riferimento alla esclusione dell'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 e del diniego delle attenuanti generiche, che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo accurato con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 6 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA]' !l