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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2023

Cassazione n. 19479/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del reato di cui al capo b) ai sensi dell'art. 73 comma 5 del DPR 309/90, è inammissibile a fronte di una motivazione che opera una complessiva valutazione del fatto, cui si contrappone, da parte del ricorrente, una mera rivalutazione dei dati raccolti, in chiave contrapposta a quella emergente dalla sentenza.

Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2023 Il C sigliere estenso e Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del reato di cui al capo b) ai sensi dell'art. 73 comma 5 del DPR 309/90, è inammissibile a fronte di una motivazione che opera una complessiva valutazione del fatto, cui si contrappone, da parte del ricorrente, una mera rivalutazione dei dati raccolti, in chiave contrapposta a quella emergente dalla sentenza. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2023 Il C sigliere estenso e Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 19479/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris