CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15317/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA])NI; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per vari episodi di furto in abitazione, ricettazione e altri reati, mentre, riconoscendo la continuazione con i fatti giudicati in altra sentenza definitiva, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio; Ritenuto che i motivi proposti nei ricorsi di entrambi gli imputati (quattro motivi per [OSCURATO:PERSONA] e due per [OSCURATO:PERSONA]) sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: - per [OSCURATO:PERSONA]: cfr. pag. 31 (numero di pagina dattiloscritto) sulla sussistenza del reato di ricettazione di cui ai capi 11, 14 e 15; pag. 31 che richiama pag. 25 sulla esclusione della attenuante di cui all'art. 648, comma secondo per il capo 12; pag. 31 che richiama pagg. 27 e 28 in ordine alla sussistenza dei reati di furto in abitazione, aggravante ex art. 61 n. 5 e art. 493 ter cod. pen. ex 55 d. Igs. n.231 del 2007 contestati ai capi 3, 4; pag. 26 diniego delle attenuanti generiche; - per [OSCURATO:PERSONA]: cfr. pagg. 17 e 18 sul concorso nei reati di ricettazione; pagg. 23 e 24 sul trattamento sanzionatorio e sulla misura di sicurezza dell'espulsione; Vista la memoria depositata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] che si limita a rassegnare le conclusioni, senza aggiungere argomenti al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Cos