CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 maggio 2025
Cassazione n. 18898/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso iscritto al n. 3004 2 /2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SALVATOREZINGALE, tutti in proprio e in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualitàdi eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale ex lege ; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] del 20 maggio 2025 – R.G. n. 3004 2 /2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro - tempre , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domiciliodigitale ex lege ; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1107/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI. Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilitàdel ricorso . Uditii difensori delle parti comparsi in udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 13/5/2022, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta dai ricorrenti indicati in epigrafeper la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento dei danni subiti dagli attori in conseguenza dell’omicidio, avvenuto per mano del carabiniere [OSCURATO:PERSONA], dei propri congiunti, [OSCURATO:PERSONA]. 2. Nell’occasione in esame, il carabiniere [OSCURATO:PERSONA] aveva esploso un colpo di pistola sulla persona del proprio superiore, LuogotenenteAntonino Zingale e, immediatamente dopo, della relativa coniuge, [OSCURATO:PERSONA], accorsa sul posto, completando l’azione delittuosacon il proprio suicidio. 3.A fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale, dopo aver ripercorso l’itinerario della giurisprudenza di legittimità in relazione al tema della responsabilità della pubblica amministrazione peril reato commesso da un proprio dipendente, ha rilevato, come, nel [OSCURATO:PERSONA] del 20 maggio 2025 – R.G. n. 3004 2 /2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri caso di specie, il fatto delittuoso dell’Addario non potesse ricondursi alla responsabilità dell’amministrazione convenuta, poiché tale fatto doveva considerarsi tale da integrare uno sviluppo oggettivamente anomaloe imprevedibile dell’esercizio delle pubbliche funzioni da parte delsuo autore, come tale integralmente ed esclusivamente ascrivibile a quest’ultimo sulla base di quanto da ultimo stabilito dalla giurisprudenzadelle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza n.13246/2019). 4. Avverso la sentenza d’appello, i ricorrenti indicati in epigrafe propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione. 5.Il Ministero della Difesa resiste con controricorso. 6.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni per iscritto,instando per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo impugnazione proposto, i ricorrenti censurano lasentenza impugnata per violazione dell’art. 28 Cost. e dell’art. 2049 c.c.(in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteapplicato i principi fatti propri dalle Sezioni Unite della Cortedi cassazione nella materia oggetto d’esame, escludendo, senza alcunaadeguata giustificazione, la responsabilità dell’amministrazione convenuta per il fatto penalmente illecito commesso dal proprio dipendente. 2. In particolare, secondo i ricorrenti, il fatto commesso dal carabiniere Addario doveva ritenersi tale da rimanere avvinto da un nessodi occasionalità necessaria con le funzioni pubbliche dallo stesso esercitate, raffigurandosi alla stregua di uno sviluppo nient’affatto anomalodei relativi poteri, tale da non recidere in alcun modo il diretto collegamento ravvisabile tra la ridetta condotta del preposto e la [OSCURATO:PERSONA] del 20 maggio 2025 – R.G. n. 3004 2 /2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri responsabilità civile ascrivibile a carico dell’amministrazione preponente. 3.Il motivo è inammissibile. 4.Osserva il Collegio come, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite questa Corte ( richiamata nella stessa sentenza impugnata in questasede), la responsabilità civile dello Stato o dell’ente pubblico, in relazione al danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suodipendente, dev’essere affermata anche quando quest ’ultimo abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle dell’amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legatada un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri cheesercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa –e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe statapossibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senzal’ esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusiviod illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo (Sez.U, Sentenza n. 13246 del 16/05/2019, Rv. 654026 - 01). 5.Nel richiamato arresto delle Sezioni Unite, è possibile rinvenire una fedele ricostruzione della complessiva elaborazione giurisprudenziale formatasi sul concetto d ell’ occasionalità necessaria rilevantein thema , avendo la Corte di legittimità evidenziato come «il nessodi occasionalità necessaria (e la responsabilità del preponente) sussistenella misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolatoo reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli,o abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali (tramolte: Cass. 24/09/2015, n. 18860; Cass. 25/03/2013, n. 7403); [OSCURATO:PERSONA] del 20 maggio 2025 – R.G. n. 3004 2 /2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri alla condizione però che la condotta del preposto costituisca pur sempre il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni,non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un'attività del preposto che non corrisponda, neppure quale degenerazioneod eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all'espletamento delle sue incombenze (Cass. 11816/16, cit.)». Non avrebbe infatti alcun giuridico fondamento, secondo l’argomentazione delle Sezioni Unite, accollare a chicchessia le conseguenze dannose di condotte del preposto in nessun modo collegatealle ragioni, anche economiche, della preposizione, ove cioè non riconducibili al novero delle normali potenzialità di sviluppo di queste - anche sotto forma di deviazione dal fine perseguito o di contrarietà ad esso o di eccesso dall'ambito dei poteri conferiti - secondoun giudizio oggettivo di probabilità di verificazione. L'appropriazione dei risultati delle altrui condotte , dunque, dev’essere necessariamente correlata (e, corrispondentemente, limitata)alla normale estrinsecazione delle attività del preponente e di quelle oggetto della preposizione ad esse collegate, sia pure considerandone le violazioni o deviazioni oggettivamente probabili: sicchéchi si avvale dell'altrui operato , in tanto può essere chiamato a risponderedelle sue conseguenze dannose ( per di più senza eccezioni e senza alcuna rilevanza del proprio elemento soggettivo ), in quanto eglipossa ragionevolmente raffigurarsi, per prevenirle, le violazioni o deviazioni d a i poteri conferiti o almeno tenerne conto nell'organizzazione dei propri rischi; e così risponde di quelle identificatein base ad un giudizio oggettivizzato di normalità statistica, cioè riferita non alle peculiarità del caso, ma alle ipotesi in astratto definibili come di verificazione probabile o - secondo i principi di [OSCURATO:PERSONA] del 20 maggio 2025 – R.G. n. 3004 2 /2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri causalità adeguata elaborati da questa Corte fin da Cass. Sez. U.11/01/2008, n. 576 – ‘ più probabile che non ’ , in un dato contesto storico(cfr. pagg. 15 - 16 di Sez. U, Sentenza n. 13246, cit.). 6.Quanto a i criteri di imputazione della responsabilità, le SS.UU. sottolineano la necessità di un superamento della rigida alternativa, «con rapporto di mutua esclusione, fra i criteri di imputazione pubblicistico o diretto e privatistico o indiretto: l ’ art. 28 Cost. non preclude l'applicazione della normativa del codice civile, piuttosto essendo finalizzata all’esclusione dell’immunità dei funzionari per gli atti di esercizio del potere pubblico ed alla contemporanea riaffermazione della responsabilità della P.A.; ne consegue che la concorrenteresponsabilità della P.A. e del suo dipendente per i fatti illecitiposti in essere da quest’ultimo al di fuori delle finalità istituzionali di quella deve seguire, in difetto di deroghe normative espresse, le regoledel diritto comune » . Del resto, « più non osta all'applicabilità dell'art. 2049 cod. civ. l’originaria sua ricostruzione come estrinsecazione di una c u lpa in eligendovel in vigilando , la quale sarebbe esclusa in tesi nel rapporto organico in forza della predeterminazione normativa dei criteri d i selezione e di un sistema pubblicistico di controlli, entrambi estrinsecazione di poteri discrezionali: infatti, la norma in esame prescinde,nella sua corrente ricostruzione, da ogni profilo di colpa » . Sottoaltro profilo, «nemmeno l ’ ontologica differenza tra rapporto dipreposizione institoria e rapporto organico tra Stato od ente pubblico esuo funzionario o dipendente osta alla generalizzazione del principio dell’art. 2049 cod. civ., poiché questo è solamente espressione di un generalecriterio di imputazione di tutti gli effetti, non solo favorevoli ma anche pregiudizievoli, dell ’ attività non di diritto pubblico dei soggetti di cui ci si avvale; e che la P.A. possa rivestire la qualità di [OSCURATO:PERSONA] del 20 maggio 2025 – R.G. n. 3004 2 /2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri partelesa nel procedimento penale avente ad oggetto la condotta del dipendente infedele non muta la responsabilità della prima nei confrontidei terzi, soltanto rilevando nei rapporti interni con quello » . 7. Con specifico riguardo alla definizione della nozione di occasionalità necessaria , precisano le SS.UU. come a lla puntualizzazione dell'ambito di operatività del criterio di imputazione ricondottoai principi dell'art. 2049 cod. civ. va da premesso un richiamo aiprincipi in tema di causalità nel diritto civile. Apartire dall ’ elaborazione d elle Sezioni Unite di cui alle sentenze nn. 576 ss. del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], infatti, ai fini della definizione della causalità materiale nell ’ ambito della responsabilità extracontrattuale trovanoapplicazione i principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen.,sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenzadel secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non ). Tuttavia,«il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 cod. pen. (per il quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova un temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dal capoverso della medesimadisposizione, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuitoesclusivamente all’autore della condotta sopravvenuta, solo se quest’ultima risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti,ponendosi al di fuori delle regolari linee di sviluppo della seriecausale già in atto » . Alcontempo, neppure « è sufficiente tale relazione per dar luogo ad una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano ex ante idonee a determinare l'evento secondo il principio [OSCURATO:PERSONA] del 20 maggio 2025 – R.G. n. 3004 2 /2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale: quest'ultima, a sua volta, individua come conseguenza normaleimputabile quella che - secondo l' id quod plerumque accidit e cosìin base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante - integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento originario (ivi compresa la condotta umana),che ne costituisce l'antecedente necessario e sufficiente » . Intal senso, « la sequenza costante deve essere prevedibile non da unpunto di vista soggettivo, cioè da quello dell'agente, ma in base alle regolestatistiche o scientifiche (se non proprio, in sostanza, di empiria reiterata e verificata) e quindi per così dire oggettivizzate, da cui inferireun giudizio di probabilità di verificazione dell'evento » . Ilprincipio della regolarità causale, rapportato ad una valutazione ex ante , diviene dunque « la misura della relazione probabilistica in astratto (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra evento generatore del danno ed evento dannoso (nesso causale), da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale va più propriamente ad iscriversi entro l'elemento soggettivodell'illecito (la colpevolezza), ove questo per l'ordinamento rilevi; ma non potendo escludersi una loro efficienza peculiare nel sensodell'elisione, a certe condizioni, del nesso causale tra l'illecito ed ildanno, come precisato dalle sezioni semplici di questa Corte (su cui vedi,per tutte, Cass. ord. 01/02/2018, nn. 2478, 2480 e 2482) » . 8.Quanto al punto concernente l a differenz a concettuale tra ‘ causa ’ ed ‘ occasione ’ o ‘ concausa ’ (anche al fine di sanare l ’apparente contradictio in adiecto esibita dalla nozione di ‘ occasionalità necessaria’),varrà rileva re – secondo l’argomentazione dipanata nella richiamata decisione delle Sezioni Unite - come la nozione di [OSCURATO:PERSONA] del 20 maggio 2025 – R.G. n. 3004 2 /2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ‘occasionalità necessaria ’ sia destinata a coinvolgere « una peculiare speciedi relazione di causalità, visto che, nella concreta elaborazione chefinora se ne è operata e con le precisazioni di cui appresso, una taleoccasionalità necessaria si identifica con quella peculiare relazione tra l ’ uno e l ’ altro tale per cui la verificazione del danno - conseguenza nonsarebbe stata possibile senza l'esercizio dei poteri conferiti da altri, cheassurge ad antecedente necessario anche se non sufficiente; ma qui va affermata la necessità che tale valutazione di impossibilità sia operatain base ai principi della causalità adeguata appena riassunti e cosìad un giudizio controfattuale, oggettivizzato ex ante , di regolarità causaleatta a determinare l'evento, vale a dire di normalità - in senso non ancora giuridico, ma naturalistico - statistico - della sua conseguenza». Da ciò segue che « il preponente pubblico, con tale espressione potendo descrittivamente identificarsi lo Stato o l'ente pubblico nella fattispeciedi interesse, risponde del fatto illecito del proprio funzionario o dipendente ogni qual volta questo non si sarebbe verificato senza l'eserciziodelle funzioni o delle attribuzioni o dei poteri pubblicistici: e ciò a prescindere dal fine soggettivo dell'agente (non potendo dipendere il regime di oggettiva responsabilità dalle connotazioni dell'atteggiamento psicologico dell'autore del fatto), ma in relazione all'oggettiva destinazione della condotta a fini diversi da quelli istituzionali o - a maggior ragione - contrari a quelli per i quali le funzionio le attribuzioni o i poteri erano stati conferiti » . 9.La conseguenza è « l'integrale applicazione della disciplina della responsabilità extracontrattuale, che implica a sua volta un'adeguata delimitazionedi tale conclusione: in primo luogo, valgono i principi e le regolein tema di accertamento del nesso causale secondo le regole sopraricordate; in secondo luogo, vige l'elisione del nesso in ipotesi di [OSCURATO:PERSONA] del 20 maggio 2025 – R.G. n. 3004 2 /2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri fattonaturale o del terzo o del danneggiato che sia di per sé solo idoneo a determinare l'evento; in terzo luogo, si applica la regola generale dell'art. 1227 cod. civ. in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato (su cui v., tra le altre, le già richiamate Cass. ord. nn. 2478,2480 e 2482 del 2018) » . Nel trarre tali conclusioni, le Sezioni U nite hanno avuto cura di sottolineare come sia tuttavia (e ‘s oprattutto ’) insito « nel concetto stesso di causalità adeguata che la sequenza tra premesse e conseguenzesia rigorosa e riferita a quelle tra queste che appaiano, congiudizio controfattuale di oggettivizzazione ex ante della probabilità o di regolarità causale, come sviluppo non anomalo, anche se implicante violazioni o deviazioni od eccessi in quanto anch'esse oggettivamente prevenibili, di attività rese possibili solo da quelle funzioni,attribuzioni o poteri ». Con la conseguenza che, i n tanto può giustificarsila scelta legislativa « di far carico al preponente degli effetti delleattività compiute dai preposti, in quanto egli possa raffigurarsi ex ante quali questi possano essere e possa prevenirli o tenerli in adeguataconsiderazione nell'organizzazione della propria attività quali componenti potenzialmente pregiudizievoli: e quindi in quanto possa dalui esigersi di prefigurarsi gli sviluppi che possono avere le regolari (in quanto non anomale od oggettivamente improbabili) sequenze causali dell'estrinsecazione dei poteri (o funzioni o attribuzioni) conferiti al suo preposto, tra i quali rientra la violazione aperta del dovere di ufficio la cui cura è stata affidata, non per nulla quello essendo circondato di garanzie o meccanismi di salvaguardia anche interni alla stessa organizzazione del preponente (come rileva Cass. pen.n. 13799 del 2015 cit.) » . 10.Ne deriva che il proponente « andrà esente dalle conseguenze dannose di quelle condotte, anche omissive, poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA] del 20 maggio 2025 – R.G. n. 3004 2 /2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri prepostoin estrinsecazione dei poteri o funzioni o attribuzioni conferiti, che fosse inesigibile prevenire o raffigurarsi oggettivamente come sviluppo non anomalo, secondo un giudizio controfattuale oggettivizzatoex ante , di quell'estrinsecazione, quand'anche distorta o deviata o vietata: in tanto assorbita od a tanto ricondotta, almeno quantoalla sola qui rilevante fattispecie dei danni causati dall'illecito del pubblico funzionario, ogni altra conclusione sull'occasionalità necessaria, tra cui l'estensione alla mera agevolazione della commissionedel fatto». 11.Queste essendo le generali premesse argomentative rilevanti sulpiano giuridico (più di recente ribadite in Sez. 3, Ordinanza n. 6501 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e in Sez. 3, Ordinanza n. 11614 del 3/5/ 2025 ) , occorrerà evidenziare, con riguardo al caso di specie, come la corte territorialeabbia provveduto a recepirne e applicarne correttamente il contenuto, avendo i giudic i d’appello confermato l’esclusione della responsabilitàdell’amministrazione preponente per il fatto dell’Addario inconsiderazione dell’insussistenza di alcun nesso di regolarità causale (statisticamenteapprezzabile) tra il fatto criminoso del carabiniere e l’esercizio dei poteri allo stesso conferiti dall’amministrazione convenuta. Alriguardo, la corte territoriale ha posto in evidenza (cfr. pagg. 7 ss. della sentenza impugnata ) come la condotta illecita dell’Addario dovesse considerarsi uno sviluppo «oggettivamente anomalo» delle funzionidi militare in servizio alla Caserma di [OSCURATO:PERSONA] esercitate al momento del duplice omicidio; in particolare, gli elementi istruttori acquisitial giudizio non avevano offerto «alcuna ragione che portasse aritenere esistente nell’Addario qualsiasi segno prodromico di disagio odi tensione, superiore a quella normalmente esistente in ambienti di [OSCURATO:PERSONA] del 20 maggio 2025 – R.G. n. 3004 2 /2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri lavoro gerarchizzati, che potesse giustificare provvedimenti in ordine alservizio o, in tali contest i , all’uso di armi». Almomento dell’omicidio, secondo la Corte, l’Addario «non stava in realtà esercitando alcuna pubblica funzione neppure distorta. Il possesso dell’arma, come la presenza in caserma a contatto con la vittima, rappresentarono, come motivato dal giudice di primo grado, solo coincidenze ‘favorevoli’ allo scatenarsi della reazione di Addario, diper sé anomala e imprevedibile» . Intal senso, sempre secondo i giudici d’appello, «il deragliamento dalla struttura causale con riferimento all’evento dell’omicidio , se collegatoalla presenza in servizio al possesso dell’arma, è, nel caso di specie,avvalorato dalla ‘esecuzione’ che Addario prima di suicidarsi ha riservatoanche alla moglie del suo comandante, uccisa solo perché lo aveva incrociato nel cortile», con la conseguenza che « la dinamica stessa dell’omicidio e finanche l’esito suicid ario dello stesso, avvalorano,in assenza di qualsiasi prodromo che fosse percepibil e al difuori dalla sfera esclusivamente intrapsichic a dell’Addario, l’assenza diriferibilità causale, anche ai sensi dell’ar t. 20 49 c.c. dell’evento alla strutturapubblica cui Addario apparteneva» (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). 12.L’argomentazione così elaborata dal giudice d’appello, mentre deve ritenersi pienamente coerente con l’interpretazione e l’applicazione dei principi del diritto vivente riguardanti il tema della responsabilitàdello Stato per il fatto illecito dei propri dipendenti (così come fatti propri dal più recente orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte), deve ritenersi, per altro verso, tale da sottrarsi integralmente alla presa critica della censura in esame, risolvendosi quest’ultimain una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove (con particolare riguardo a lla proposta [OSCURATO:PERSONA] del 20 maggio 2025 – R.G. n. 3004 2 /2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ricostruzionealternativa dei passaggi e della valutazione del nesso di causalitàrilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 2049 c.c. ), sulla base diun’impostazione critica non consentita in sede di legittimità. 13. Sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilitàdel ricorso. 14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 15.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 de