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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28023/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza in epigrafe, resa il 7 novembre 2023, ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto nella Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], con termine della pena fissato al 18.03.2047, avverso il provvedimento di rigetto della sua istanza di permesso premio adottato dal Magistrato di Roma il 26 aprile 2023.

Il Tribunale - valutate le doglianze articolate da Micalizzi con il reclamo, in cui si era evidenziato che non era stato preso in considerazione il parere favorevole espresso sia dalla D.N.A., per l'importante contributo collaborativo da lui fornito, e sia dalla Direzione della Casa circondariale di Napoli, che non era stata acquisita la relazione di sintesi aggiornata e che non era rilevante il residuo di pena da espiare - ha analizzato gli elementi emersi e ha condiviso il giudizio espresso dal Magistrato di sorveglianza di persistente pericolosità sociale del detenuto, in relazione all'insufficiente osservazione e al lungo periodo di detenzione da espiare.

2. Avverso la suddetta ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a due motivi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia la contraddittorietà, carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle ragioni poste a base del rigetto dell'istanza.

La difesa segnala la contraddittorietà della motivazione rispetto alle risultanze dell'istruttoria svolta, favorevoli alla posizione del detenuto: pur dando per assodati gli orientamenti in tema di concessione di benefici ai collaboratori di giustizia, i giudici di sorveglianza non si sono avveduti che non esisteva alcun elemento da cui trarre dati per la formulazione di una prognosi negativa nei confronti del condannato, essendo emersi l'assenza di nuove denunzie a suo carico, il ripudio delle condotte devianti del passato, l'adesione a valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare e la buona condotta di vita attuale.

Si rimarca che tutti gli elementi positivi sono stati trascurati dal Tribunale, compresi i pareri egualmente favorevoli resi tanto dalla D.N.A. quanto dalla Direzione della Casa circondariale, dopo quattro anni di detenzione regolare, al pari dell'ultima relazione di sintesi, nella quale era stato giustificato anche il fatto che aveva dato luogo all'unica sanzione disciplinare, considerato il fattore della convivenza forzata di soggetti gravati da problemi sanitari.

Non è stato dato peso, secondo la difesa, al totale distacc:o di Micalizzi dagli ambienti criminali di ogni tipo, alla rivisitazione per facta concludentia dei fattori devianti, allo svolgimento scrupoloso dell'attività lavorativa, al profondo senso di colpa da lui espresso, evidentemente nei riguardi delle vittime dei reati, non dei propri familiari.

2.2. Con il secondo motivo si prospetta la violazione di legge, oltre che il vizio della motivazione, alla base dell'ordinanza impugnata, in relazione al mancato riconoscimento dell'elemento del ravvedimento.

Si evidenzia la carenza motivazionale relativa al punto in cui il Tribunale ha posto a carico del detenuto il fatto che non risultava analizzato il suo percorso verso la legalità, giacché - fa notare la difesa - non si dice chi avrebbe dovuto verificarlo, a fronte delle innumerevoli circostanze nelle quali Micalizzi aveva professato il suo distacco dalla vita anteatta, ormai risalente a dieci anni prima, mediante istanze e dichiarazioni nella sedi giudiziarie, non competendo peraltro a lui sollecitare il modo di redazione delle relazioni inerenti alla sua osservazione, posto che le strutture detentive per collaboratori di giustizia ove era stato ospitato avevano sempre espresso pareri favorevoli alla concessione del beneficio.

In tal senso si rimprovera al Tribunale di avere adottato un metro molto più selettivo di quello richiesto per l'ammissione al permesso premio, metro idoneo per la concessione di benefici molto più pregnanti, quale la detenzione domiciliare, così inquadrando la prova della revisione critica richiesta alla stregua del ravvedimento già completamente conseguito.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, connotato da motivazione perplessa, in quanto, pur avendo asserito che gli operatori non hanno dato atto del ravvedimento del condannato, non ha indicato quali circostanze abbiano indicato gli esperti e il relativo senso e in quanto non risulta analizzato il percorso compiuto dal medesimo, sicché il Tribunale, pur avendo preso atto dell'importante contributo collaborativo fornito da Micalizzi e pur senza esplicitare ndici contrari, ha incongruamente optato per il rigetto del reclamo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso si rivela fondato e merita, pertanto, di essere accolto negli specifici sensi che seguono.

2. Giova constatare, così integrando gli elementi esposti in parte narrativa, che il Tribunale, nel provvedimento impugnato, dopo avere acquisito rt4),‘ l'aggiornamento della relazione di sintesi del 18 ottobre 2023, ha condiviso il giudizio formulato dal Magistrato di sorveglianza, in quanto in entrambe le relazioni gli operatori non avevano dato atto di circostanze inequivocabilmente sintomatiche del ravvedimento di Micalizzi, a fronte della sua complessa caratura delinquenziale.

Si è aggiunto che nell'ultima relazione si era segnalata anche l'applicazione di una sanzione disciplinare e non si faceva cenno al profilo della revisione critica della devianza, mentre nella relazione risalente al 2021 si era asseverata l'ottima capacità di adattamento del detenuto alle norme penitenziarie e si era segnalato che lo stesso ascriveva la commissione dei reati alle difficoltà economiche incontrate nella gestione della sua impresa e che egli provava un profondo senso di colpa, senza però che fosse specificato se il senso di colpa era maturato nei confronti dei suoi familiari o nei confronti delle vittime dei reati e senza che risultasse analizzato in modo adeguato l'eventuale percorso da lui compiuto nell'acquisire i valori della legalità e nell'allontanarsi dal contesto mafioso di appartenenza.

3. Si verte, dunque, in tema di permesso premio di cui all'art. 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e succ. modd. (Ord. pen.) chiesto da detenuto, qualificato come collaboratore di giustizia, con l'evenienza della disciplina di cui all'art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8„ convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

Si osserva che il Tribunale di sorveglianza, anche in relazione alla qualità del soggetto istante, non ha rilevato l'evenienza di ragioni ostative alla concessione del beneficio premiale ex art. 4-bis Ord. pen., la verifica essendosi concentrata sui requisiti soggettivi di Micalizzi, pure in relazione all'accertamento del ravvedimento in tema di permesso premio da accordarsi al collaboratore di giustizia.

3.1. Deve, sull'argomento, considerarsi anzitutto assodato il principio secondo cui, ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del ravvedimento, previsto dall'art. 16- nonies, comma 3, del d.l. n. 8 del 2015 cit., non può costituire oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato c:on la criminalità organizzata.

Esso esige la presenza di ulteriori e specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo la sussistenza.

Occorre anche puntualizzare che - sulla premessa generale secondo cui, al fine della concessione del permesso premio previsto dall'art. 30-ter Ord. pen., la magistratura di sorveglianza deve verificare i requisiti della regolare condotta del detenuto e dell'assenza di pericolosità sociale, corrispondenti alla funzione r71.‘" premiale dell'istituto, nonché il profilo della funzionalità rispetto alla cura degli interessi affettivi, culturali e di lavoro del detenuto, acquisendo a tale ultimo riguardo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del beneficio con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione (Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608 - 01) — il giudice del merito, con riguardo alla verifica dell'assenza o meno della pericolosità sociale del detenuto, ha il compito di valutare questo requisito con maggior rigore nei casi di soggetti condannati per reati connotati da particolare gravità e che abbiano determinato la collocazione della fine della pena in data lontana nel tempo, casi in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, Patacchiola, Rv. 269195 - 01; Sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007, dep. 2008, Savio, Rv. 239173 - 01; Sez. 1, n. 5430 del 25/01/2005, Liso, Rv. 230924 - 01).

3.2. Per altro verso, di notevole rilievo è sottolineare che la sussistenza del ravvedimento per la misura in esame va acclarata in termini di mera, ragionevole probabilità (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517 - 01).

Si considera, in prima analisi, che, a fronte della medesima nozione di ravvedimento, indicata dall'art. 176 cod. pen., con riferimento alla disciplina della liberazione condizionale, e dall'art. 16-nonies cit., con riferimento alla disciplina dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, aventi titolo alla stregua della ridetta disposizione, il corrispondente concetto giuridico di ravvedimento è, nella sua oggettiva configurazione, lo stesso, non essendovi ragione .per opinare nel senso che le due norme abbiano inteso attribuire a un termine così centrale nella verifica dell'emenda un significato differente.

Va, tuttavia, precisato (v., in particolare, Sez. 1, n. 24996 del 31.05.2022, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 1, n. 1554 del 12/10/2023, dep. 2024, Colangelo, non mass.) che diverso si palesa il grado di certezza dell'intervenuto ravvedimento del detenuto richiesto dai distinti, citati indici normativi: con riferimento al complesso dei benefici penitenziari (compreso il permesso premio), rispetto ai quali la sussistenza del ravvedimento è una condizione, ciò che si richiede è la presenza di specifici elementi, di qualsivoglia natura, ulteriori rispetto alla prestazione della collaborazione, che valgano a dimostrarne in positivo, ma in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza (v. anche Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 257671 - 01); viceversa, per la concessione della liberazione condizionale, occorre il riscontro del "sicuro" ravvedimento, in termini di certezza: quindi, in questo secondo ambito, il giudizio prognostico di ravvedimento deve essere formulato sulla base di un completato percorso trattamentale di rieducazione e recupero idoneo a sostenere la previsione, in termini di certezza, di una conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato, in quanto, come si è già evidenziato, la facoltà di ammettere al beneficio detti soggetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguarda solo le condizioni di ammissibilità, ma non si estende al requisito dell'emenda degli stessi e alle finalità di conseguire la loro stabile risocializzazione (Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021, Celona, Rv. 281360 - 01; Sez. 1, n. 3312 del 14/01/2020, Chiavetta, Rv. 277886 -01).

3.3. Nella chiave ora specificata, si rileva l'effettiva carenza motivazionale denunciata dal ricorrente nel secondo motivo di impugnazione - che per l'oggetto che lo connota va esaminato congiuntamente al primo - ed evidenziata anche dall'Autorità requirente.

Al di là del riferimento al lontano fine pena e all'infrazione disciplinare, richiamata senza alcuna specificazione descrittiva e valutativa, il Tribunale ha ritenuto insufficienti i pareri apertamente positivi e ha citato le relazioni, da cui però paiono essere derivati elementi di segno egualmente positivo, mentre gli elementi di perplessità sono stati tratti da quanto le relazioni stesse non hanno affermato, senza l'adeguata verifica delle modalità di svolgimento delle corrispondenti indagini demandate agli organi specializzati.

Imperniare la valutazione dell'attuale insufficienza del percorso trattamentale del condannato, collaboratore di giustizia, rimarcando cosa le relazioni di sintesi e, in' particolare, quella risalente all'anno 2021 non hanno spiegato in tema di analisi 'del suddetto iter, senza dare atto di aver promosso - prima di esitare la domanda di beneficio premiale formulata in tempo largamente successivo - la corrispondente, esaustiva indagine sui relativi aspetti, vieppiù in una situazione connotata dagli indicati pareri favorevoli della [OSCURATO:PERSONA] e della Direzione della Casa circondariale di riferimento, ha determinato la conseguenza che una delle ragioni del provvedimento reiettivo, quella di maggior rilievo, ovvero l'insufficiente livello dell'osservazione, non si profila essere il sicuro esito di una qualche carenza della condotta del detenuto o dell'ancora acerba evoluzione del suo percorso, bensì l'effetto - o anche l'effetto - della mancata o incompleta promozione della corrispondente attività istruttoria.

In tal senso la motivazione del provvedimento impugnato manifesta il determinante limite costituito dalla perplessa valutazione del percorso trattannentale seguito da Micalizzi, anche l'espressa esternazione del senso della sua colpa manifestata dal condannato essendo stata intesa dai giudici di sorveglianza in modo incerto, ossia se riferita (come sarebbe stato naturale che fosse) nei confronti delle vittime dei reati commessi o se invece rivolta ai suoi familiari: e, ciò, non per riscontrata imprecisione delle dichiarazioni del condannato, ma per limiti dell'attività di raccolta e analisi delle dichiarazioni stesse, attività anch'essa non ascrivibile al ricorrente.

3.4. Tali nodi valutativi restati irrisolti avrebbero potuto e dovuto essere sciolti mediante un discorso giustificativo congruo e lineare, se del caso preceduto dalla promozione degli approfondimenti idonei a chiarire lo stadio effettivo della revisione critica del condannato, così da fornire una risposta chiarificatrice sull'argomento e da esplicitare il conseguente, rilevante corollario in termini di motivazione adeguata sull'accertamento della ragionevole probabilità del ravvedimento, tenendo per fermo su tale ultimo punto il parametro che, alla stregua della precisazione dianzi effettuata, rilevava e rileva in relazione alla natura della misura premiale domandata.

Per tali ragioni deve concludersi che la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta viziata in modo determinante e ha, così, minato la tenuta logica del provvedimento.

4. Alla stregua di queste considerazioni deve disporsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza in epigrafe, resa il 7 novembre 2023, ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto nella Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], con termine della pena fissato al 18.03.2047, avverso il provvedimento di rigetto della sua istanza di permesso premio adottato dal Magistrato di Roma il 26 aprile 2023. Il Tribunale - valutate le doglianze articolate da Micalizzi con il reclamo, in cui si era evidenziato che non era stato preso in considerazione il parere favorevole espresso sia dalla D.N.A., per l'importante contributo collaborativo da lui fornito, e sia dalla Direzione della Casa circondariale di Napoli, che non era stata acquisita la relazione di sintesi aggiornata e che non era rilevante il residuo di pena da espiare - ha analizzato gli elementi emersi e ha condiviso il giudizio espresso dal Magistrato di sorveglianza di persistente pericolosità sociale del detenuto, in relazione all'insufficiente osservazione e al lungo periodo di detenzione da espiare. 2. Avverso la suddetta ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia la contraddittorietà, carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle ragioni poste a base del rigetto dell'istanza. La difesa segnala la contraddittorietà della motivazione rispetto alle risultanze dell'istruttoria svolta, favorevoli alla posizione del detenuto: pur dando per assodati gli orientamenti in tema di concessione di benefici ai collaboratori di giustizia, i giudici di sorveglianza non si sono avveduti che non esisteva alcun elemento da cui trarre dati per la formulazione di una prognosi negativa nei confronti del condannato, essendo emersi l'assenza di nuove denunzie a suo carico, il ripudio delle condotte devianti del passato, l'adesione a valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare e la buona condotta di vita attuale. Si rimarca che tutti gli elementi positivi sono stati trascurati dal Tribunale, compresi i pareri egualmente favorevoli resi tanto dalla D.N.A. quanto dalla Direzione della Casa circondariale, dopo quattro anni di detenzione regolare, al pari dell'ultima relazione di sintesi, nella quale era stato giustificato anche il fatto che aveva dato luogo all'unica sanzione disciplinare, considerato il fattore della convivenza forzata di soggetti gravati da problemi sanitari. Non è stato dato peso, secondo la difesa, al totale distacc:o di Micalizzi dagli ambienti criminali di ogni tipo, alla rivisitazione per facta concludentia dei fattori devianti, allo svolgimento scrupoloso dell'attività lavorativa, al profondo senso di colpa da lui espresso, evidentemente nei riguardi delle vittime dei reati, non dei propri familiari. 2.2. Con il secondo motivo si prospetta la violazione di legge, oltre che il vizio della motivazione, alla base dell'ordinanza impugnata, in relazione al mancato riconoscimento dell'elemento del ravvedimento. Si evidenzia la carenza motivazionale relativa al punto in cui il Tribunale ha posto a carico del detenuto il fatto che non risultava analizzato il suo percorso verso la legalità, giacché - fa notare la difesa - non si dice chi avrebbe dovuto verificarlo, a fronte delle innumerevoli circostanze nelle quali Micalizzi aveva professato il suo distacco dalla vita anteatta, ormai risalente a dieci anni prima, mediante istanze e dichiarazioni nella sedi giudiziarie, non competendo peraltro a lui sollecitare il modo di redazione delle relazioni inerenti alla sua osservazione, posto che le strutture detentive per collaboratori di giustizia ove era stato ospitato avevano sempre espresso pareri favorevoli alla concessione del beneficio. In tal senso si rimprovera al Tribunale di avere adottato un metro molto più selettivo di quello richiesto per l'ammissione al permesso premio, metro idoneo per la concessione di benefici molto più pregnanti, quale la detenzione domiciliare, così inquadrando la prova della revisione critica richiesta alla stregua del ravvedimento già completamente conseguito. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, connotato da motivazione perplessa, in quanto, pur avendo asserito che gli operatori non hanno dato atto del ravvedimento del condannato, non ha indicato quali circostanze abbiano indicato gli esperti e il relativo senso e in quanto non risulta analizzato il percorso compiuto dal medesimo, sicché il Tribunale, pur avendo preso atto dell'importante contributo collaborativo fornito da Micalizzi e pur senza esplicitare ndici contrari, ha incongruamente optato per il rigetto del reclamo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si rivela fondato e merita, pertanto, di essere accolto negli specifici sensi che seguono. 2. Giova constatare, così integrando gli elementi esposti in parte narrativa, che il Tribunale, nel provvedimento impugnato, dopo avere acquisito rt4),‘ l'aggiornamento della relazione di sintesi del 18 ottobre 2023, ha condiviso il giudizio formulato dal Magistrato di sorveglianza, in quanto in entrambe le relazioni gli operatori non avevano dato atto di circostanze inequivocabilmente sintomatiche del ravvedimento di Micalizzi, a fronte della sua complessa caratura delinquenziale. Si è aggiunto che nell'ultima relazione si era segnalata anche l'applicazione di una sanzione disciplinare e non si faceva cenno al profilo della revisione critica della devianza, mentre nella relazione risalente al 2021 si era asseverata l'ottima capacità di adattamento del detenuto alle norme penitenziarie e si era segnalato che lo stesso ascriveva la commissione dei reati alle difficoltà economiche incontrate nella gestione della sua impresa e che egli provava un profondo senso di colpa, senza però che fosse specificato se il senso di colpa era maturato nei confronti dei suoi familiari o nei confronti delle vittime dei reati e senza che risultasse analizzato in modo adeguato l'eventuale percorso da lui compiuto nell'acquisire i valori della legalità e nell'allontanarsi dal contesto mafioso di appartenenza. 3. Si verte, dunque, in tema di permesso premio di cui all'art. 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e succ. modd. (Ord. pen.) chiesto da detenuto, qualificato come collaboratore di giustizia, con l'evenienza della disciplina di cui all'art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8„ convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Si osserva che il Tribunale di sorveglianza, anche in relazione alla qualità del soggetto istante, non ha rilevato l'evenienza di ragioni ostative alla concessione del beneficio premiale ex art. 4-bis Ord. pen., la verifica essendosi concentrata sui requisiti soggettivi di Micalizzi, pure in relazione all'accertamento del ravvedimento in tema di permesso premio da accordarsi al collaboratore di giustizia. 3.1. Deve, sull'argomento, considerarsi anzitutto assodato il principio secondo cui, ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del ravvedimento, previsto dall'art. 16- nonies, comma 3, del d.l. n. 8 del 2015 cit., non può costituire oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato c:on la criminalità organizzata. Esso esige la presenza di ulteriori e specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo la sussistenza. Occorre anche puntualizzare che - sulla premessa generale secondo cui, al fine della concessione del permesso premio previsto dall'art. 30-ter Ord. pen., la magistratura di sorveglianza deve verificare i requisiti della regolare condotta del detenuto e dell'assenza di pericolosità sociale, corrispondenti alla funzione r71.‘" premiale dell'istituto, nonché il profilo della funzionalità rispetto alla cura degli interessi affettivi, culturali e di lavoro del detenuto, acquisendo a tale ultimo riguardo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del beneficio con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione (Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608 - 01) — il giudice del merito, con riguardo alla verifica dell'assenza o meno della pericolosità sociale del detenuto, ha il compito di valutare questo requisito con maggior rigore nei casi di soggetti condannati per reati connotati da particolare gravità e che abbiano determinato la collocazione della fine della pena in data lontana nel tempo, casi in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, Patacchiola, Rv. 269195 - 01; Sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007, dep. 2008, Savio, Rv. 239173 - 01; Sez. 1, n. 5430 del 25/01/2005, Liso, Rv. 230924 - 01). 3.2. Per altro verso, di notevole rilievo è sottolineare che la sussistenza del ravvedimento per la misura in esame va acclarata in termini di mera, ragionevole probabilità (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517 - 01). Si considera, in prima analisi, che, a fronte della medesima nozione di ravvedimento, indicata dall'art. 176 cod. pen., con riferimento alla disciplina della liberazione condizionale, e dall'art. 16-nonies cit., con riferimento alla disciplina dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, aventi titolo alla stregua della ridetta disposizione, il corrispondente concetto giuridico di ravvedimento è, nella sua oggettiva configurazione, lo stesso, non essendovi ragione .per opinare nel senso che le due norme abbiano inteso attribuire a un termine così centrale nella verifica dell'emenda un significato differente. Va, tuttavia, precisato (v., in particolare, Sez. 1, n. 24996 del 31.05.2022, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 1, n. 1554 del 12/10/2023, dep. 2024, Colangelo, non mass.) che diverso si palesa il grado di certezza dell'intervenuto ravvedimento del detenuto richiesto dai distinti, citati indici normativi: con riferimento al complesso dei benefici penitenziari (compreso il permesso premio), rispetto ai quali la sussistenza del ravvedimento è una condizione, ciò che si richiede è la presenza di specifici elementi, di qualsivoglia natura, ulteriori rispetto alla prestazione della collaborazione, che valgano a dimostrarne in positivo, ma in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza (v. anche Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 257671 - 01); viceversa, per la concessione della liberazione condizionale, occorre il riscontro del "sicuro" ravvedimento, in termini di certezza: quindi, in questo secondo ambito, il giudizio prognostico di ravvedimento deve essere formulato sulla base di un completato percorso trattamentale di rieducazione e recupero idoneo a sostenere la previsione, in termini di certezza, di una conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato, in quanto, come si è già evidenziato, la facoltà di ammettere al beneficio detti soggetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguarda solo le condizioni di ammissibilità, ma non si estende al requisito dell'emenda degli stessi e alle finalità di conseguire la loro stabile risocializzazione (Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021, Celona, Rv. 281360 - 01; Sez. 1, n. 3312 del 14/01/2020, Chiavetta, Rv. 277886 -01). 3.3. Nella chiave ora specificata, si rileva l'effettiva carenza motivazionale denunciata dal ricorrente nel secondo motivo di impugnazione - che per l'oggetto che lo connota va esaminato congiuntamente al primo - ed evidenziata anche dall'Autorità requirente. Al di là del riferimento al lontano fine pena e all'infrazione disciplinare, richiamata senza alcuna specificazione descrittiva e valutativa, il Tribunale ha ritenuto insufficienti i pareri apertamente positivi e ha citato le relazioni, da cui però paiono essere derivati elementi di segno egualmente positivo, mentre gli elementi di perplessità sono stati tratti da quanto le relazioni stesse non hanno affermato, senza l'adeguata verifica delle modalità di svolgimento delle corrispondenti indagini demandate agli organi specializzati. Imperniare la valutazione dell'attuale insufficienza del percorso trattamentale del condannato, collaboratore di giustizia, rimarcando cosa le relazioni di sintesi e, in' particolare, quella risalente all'anno 2021 non hanno spiegato in tema di analisi 'del suddetto iter, senza dare atto di aver promosso - prima di esitare la domanda di beneficio premiale formulata in tempo largamente successivo - la corrispondente, esaustiva indagine sui relativi aspetti, vieppiù in una situazione connotata dagli indicati pareri favorevoli della [OSCURATO:PERSONA] e della Direzione della Casa circondariale di riferimento, ha determinato la conseguenza che una delle ragioni del provvedimento reiettivo, quella di maggior rilievo, ovvero l'insufficiente livello dell'osservazione, non si profila essere il sicuro esito di una qualche carenza della condotta del detenuto o dell'ancora acerba evoluzione del suo percorso, bensì l'effetto - o anche l'effetto - della mancata o incompleta promozione della corrispondente attività istruttoria. In tal senso la motivazione del provvedimento impugnato manifesta il determinante limite costituito dalla perplessa valutazione del percorso trattannentale seguito da Micalizzi, anche l'espressa esternazione del senso della sua colpa manifestata dal condannato essendo stata intesa dai giudici di sorveglianza in modo incerto, ossia se riferita (come sarebbe stato naturale che fosse) nei confronti delle vittime dei reati commessi o se invece rivolta ai suoi familiari: e, ciò, non per riscontrata imprecisione delle dichiarazioni del condannato, ma per limiti dell'attività di raccolta e analisi delle dichiarazioni stesse, attività anch'essa non ascrivibile al ricorrente. 3.4. Tali nodi valutativi restati irrisolti avrebbero potuto e dovuto essere sciolti mediante un discorso giustificativo congruo e lineare, se del caso preceduto dalla promozione degli approfondimenti idonei a chiarire lo stadio effettivo della revisione critica del condannato, così da fornire una risposta chiarificatrice sull'argomento e da esplicitare il conseguente, rilevante corollario in termini di motivazione adeguata sull'accertamento della ragionevole probabilità del ravvedimento, tenendo per fermo su tale ultimo punto il parametro che, alla stregua della precisazione dianzi effettuata, rilevava e rileva in relazione alla natura della misura premiale domandata. Per tali ragioni deve concludersi che la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta viziata in modo determinante e ha, così, minato la tenuta logica del provvedimento. 4. Alla stregua di queste considerazioni deve disporsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tr
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