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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 12014/2026

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ile il ricorsoProcedimento svolto con rito cartolare.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.XXXXXXXXXXXXXXX ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna inepigrafe indicata, reiettiva del riesame proposto avverso l’ordinanza con cui, in data 4settembre 2025, il Giudice per le indagini preliminari della stessa città ha applicato nei suoiconfronti la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto diavvicinamento alle persone offese, con il dispositivo elettronico di controllo e divieti dicomunicazione, in relazione al reato di maltrattamenti ex art. 572 cod. pen., commesso indanno della compagna convivente e della figlia minore.

2. Ne chiede l’annullamento sulla base di un unico motivo di ricorso, per avere ilGiudice disposto la misura senza procedere all'interrogatorio anticipato, previsto dall'art.291, comma 1-quater, cod. proc. pen., in assenza dei requisiti legittimanti la deroga allanecessità di tale adempimento.L’omissione ha determinato la nullità a regime intermedio dell’ordinanza impugnata, aisensi dell'art. 178, lett. cod. proc. pen., per violazione del diritto di difesa, come stabilito daquesta Corte con sentenza Sez. 2, n. 5548 del 09/01/2025, Marangio, Rv. 287575 - 01,mutuando le argomentazioni a suo tempo formulate con riguardo alla patologia processualeche consegue alla omissione dell’interrogatorio previsto dall’ art. 289, comma 2, cod. proc.pen.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso nei termini indicatiin epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

La misura cautelare è stata imposta al ricorrente in relazione al delitto dimaltrattamenti di cui all'art. 572 cod. pen., al fine di fronteggiare il pericolo di condottereiterative, dunque per l'esigenza di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen.2.

L’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 9 agosto 2024,n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, prevede che il giudice, prima di disporre la misuracautelare, proceda all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini con le ordinarieregole fissate per l'interrogatorio dagli artt. 64 e 65 cod. proc. pen.Deroghe sono consentite quando "sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'art.274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1,lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lett. a) o all’art.362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi diviolenza personale”.2.

In relazione al delitto di maltrattamenti non è, dunque, previsto l'interrogatoriopreventivo quando la misura sia disposta al fine di scongiurare il pericolo di condotterecidivanti, rientrando tale reato tra quelli previsti dall'art. 362, comma 1-ter cod. proc pen.,norma espressamente richiamata dall'art. 291, comma 1, quater.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritieneequo quantificare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 27/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ile il ricorsoProcedimento svolto con rito cartolare.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.XXXXXXXXXXXXXXX ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna inepigrafe indicata, reiettiva del riesame proposto avverso l’ordinanza con cui, in data 4settembre 2025, il Giudice per le indagini preliminari della stessa città ha applicato nei suoiconfronti la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto diavvicinamento alle persone offese, con il dispositivo elettronico di controllo e divieti dicomunicazione, in relazione al reato di maltrattamenti ex art. 572 cod. pen., commesso indanno della compagna convivente e della figlia minore. 2. Ne chiede l’annullamento sulla base di un unico motivo di ricorso, per avere ilGiudice disposto la misura senza procedere all'interrogatorio anticipato, previsto dall'art.291, comma 1-quater, cod. proc. pen., in assenza dei requisiti legittimanti la deroga allanecessità di tale adempimento.L’omissione ha determinato la nullità a regime intermedio dell’ordinanza impugnata, aisensi dell'art. 178, lett. cod. proc. pen., per violazione del diritto di difesa, come stabilito daquesta Corte con sentenza Sez. 2, n. 5548 del 09/01/2025, Marangio, Rv. 287575 - 01,mutuando le argomentazioni a suo tempo formulate con riguardo alla patologia processualeche consegue alla omissione dell’interrogatorio previsto dall’ art. 289, comma 2, cod. proc.pen.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso nei termini indicatiin epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. La misura cautelare è stata imposta al ricorrente in relazione al delitto dimaltrattamenti di cui all'art. 572 cod. pen., al fine di fronteggiare il pericolo di condottereiterative, dunque per l'esigenza di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen.2. L’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 9 agosto 2024,n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, prevede che il giudice, prima di disporre la misuracautelare, proceda all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini con le ordinarieregole fissate per l'interrogatorio dagli artt. 64 e 65 cod. proc. pen.Deroghe sono consentite quando "sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'art.274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1,lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lett. a) o all’art.362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi diviolenza personale”.2. In relazione al delitto di maltrattamenti non è, dunque, previsto l'interrogatoriopreventivo quando la misura sia disposta al fine di scongiurare il pericolo di condotterecidivanti, rientrando tale reato tra quelli previsti dall'art. 362, comma 1-ter cod. proc pen.,norma espressamente richiamata dall'art. 291, comma 1, quater. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritieneequo quantificare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 27/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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