CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23430/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32241-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v iale Angelico n . 301, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dai quali è rappresentata e difes a come da procura a margine del ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato negli uffici della Avvocatura capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21, rappresentat o e difes o dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - Ric. 2020 n. 32241 sez. S2 -ud. 09-11-2022 - 2 - nonchécontro PREFETTURA – [OSCURATO:PERSONA], in persona del prefetto pro tempore; -intimato - avverso la sentenza n. 13122/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 6/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/11/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria della società ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.34304/2016, il Giudice di pace di Roma rigettò l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] m s. r . l . avverso 26 ordinanze - ingiunzioni, per un importo complessivo di euro 23.268,44, notificatele in data 27/10/2015, emesse nei suoi confronti con riferimento al la violazione dell’art. 23 d. lgs. n. 285/1992 (codice della strada). In fatto venne accertato che la società opponente era stata produttrice del film «Il segreto di Italia», con protagonista [OSCURATO:PERSONA],di cui aveva affidato la distribuzione, nella città di Roma, alla società Whales Italia; il film era stato programmato per una sola settimana in una sol a sala cinema tografica ; i n data 26/11/204 (un giorno prima del termine della programmazione), la polizia locale di [OSCURATO:PERSONA] aveva accertato la presenza di manifesti recanti il messaggio «dal 20 novembre al cinema: Il segreto di Romina – prodotto da [OSCURATO:PERSONA]», abusivamente affissi sui muri di un edificio adibito ad istituto lice ale ben distante dal la sala cinematograficain cui era stata programmata la proiezione. 2. Con sentenza n. 13122/2019, il Tribunale di Roma rigettò l’appello della societàopponente, confermando la motivazione resa dal primo giudice e ritenendo altresì, per quel che qui ancora rileva, che la Ric. 2020 n. 32241 sez. S2 -ud. 09-11-2022 - 3 - mancata corrispondenza tra il titolo del manifesto come riportato nei verbali e il titolo del film prodotto fosse dovuta ad un mero e rrore materiale dei verbalizzanti, indotto dalla presenza del nome dell’attrice protagonista in posizione centrale. Il giudice di appello escluse, inoltre, l’applicabilità della continuazione alla fattispecie. 3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a cinque motivi, illustrato da memoria; il Comune di Roma ha resistito con controricorso, mentre la Prefettura intimatanon ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve rilevarsi il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA]:nella fattispecie, infatti, si controverte della legittimità diventisei ordinanze - ingiunzion i con cui è stata sanzionata una condotta rilevante ex art. 23,commi 4 e 11 , del Codice della strada ed unico legittimato era ed è, pertanto, l’Ufficio territoriale del Governo di Roma cheha irrogato i provvedimenti sanzionatori, ancorché [OSCURATO:PERSONA] fosse competente al rilascio dell’autorizzazione a collocare il mezzo pubblicitario e l’accertamento della violazione era avvenuto a mezzo della polizia locale. Il difetto di legittimazione a contraddire, intesa come titolarità del potere di subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, è accertabile in ogni stato e grado del processo in quanto (come ormai esaustivamente chiarito dalle S.U. di questa Corte con la sentenza n. 2951 del 2016), per affermare o escludere la titolarità attiva o passiva dell’azione, si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta e la questione non è , perciò , soggetta alle preclusioni che potrebbero operare, invece, rispetto al giudizio di merito sulla titolarità del diritto sostanziale. Ric. 2020 n. 32241 sez. S2 -ud. 09-11-2022 - 4 - 2. Deve , altresì , affermarsi l’inammissibilità delle censure articolate in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.; ciò ai sensi dell’art. 348-ter, IV e V comma , cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporisnel giudizio di cui trattasi: per questa disposizione, infatti, il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che, come nella fattispecie, confermi la decisione di primo grado sulla base delle stesse ragioni inerenti allemedesime questioni di fatto rimaste accertate , può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360cod. proc. civ. 3. Tanto premesso, si rileva che, con il primo motivo, [OSCURATO:SOCIETA] ha denunciato,in riferimento ai nn. 3 e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., che il Tribunale non avrebbe valutato le numerose prove offerte (verbali di causa e copertina del fascicolo) da cui risultavache all’udienza di discussione del giudizio di primo gradonon era stata data pubblica lettura del dispositivo, né si si era provveduto al suo deposito, ma che la sentenza era stata direttamente depositata alcuni giorni dopo. 3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse. Per principio ormai consolidato, infat ti, è vero che n elle controversie soggette al rito del lavoro(che va osservato anche per le cause di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell’art. 2 del d. lgs. n. 150/2011), l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determinala nullità della sentenza, da farsi valere secondo le regole proprie del mezzo di impugnazione esperibile, in base al principio generale sancito dall'art. 161, comma primo, cod. proc. civ.; è vero altresì, tuttavia, che il giudice di secondo grado che abb ia riscontrato tale nullità dedotta con l'appello, non può comunque né rimettere la causa al primo giudice -non ricorrendo alcuna delle ipotesi Ric. 2020 n. 32241 sez. S2 -ud. 09-11-2022 - 5 - tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. - né limitare la pronunzia alla mera declaratoria di nullità, ma devedecidere la causa nel merito. Conseguentemente, quando comunque vi sia stato l'esame delle altre censure dedotte con l'impugnazione, difetta l'interesse a far valere come motivo di ricorso per cassazione la nullità della sentenza di primo grado non dichiarata dal giudice d'appello, perché l'eventuale rinvio ad altro giudice d'appello porterebbe allo stesso risultato già conseguito con la pronuncia su tutti i motivi di impugnazione (v. Cass.n. 27777 del 21/11/2008 e Cass.n. 5659 del 9/03/2010). 4. Con il secondo motivo, la società ha lamentato, in riferimento al n. 3del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115 e 416cod. proc. civ. per non avere il Tribunale considerato che il titolo del film riportato nei verbali era certamente diverso ; con un secondo profilo, ha sostenuto pure la violazione degli artt. 345 e 437 cod. proc. civ. perché la configurabilità di un mero errore materiale è stata riscontrata sulla base didocumenti (una nota dell’Unità operativa e alcune foto) inammissibilmente depositati da Roma C apitale per la prima volta in appello, con la costituzione il giorno prima della discussione della causa. 4.1. Il motivo è infondato. Quanto al secondo profilo, da esaminarsi per primo sul piano logico-giuridico, secondo la consolidata giurisprudenza diquesta Corte (v., ad es.,Cass. n. 4898 dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA]) nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa grava sull'Amministrazione oppostal'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, ma la sua inerzia processuale non determina - pur a fronte dell'art. 6, comma 10 lett. b),del d. lgs. n. 150 del 2011 e dell'analogo art. 7 , comma 9 , lett. b) - l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, in quanto il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto Ric. 2020 n. 32241 sez. S2 -ud. 09-11-2022 - 6 - sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento conclusivo, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari. Il comma ottavodel citato art . 6 del d.lgs. n. 150/2011 , prevede , poi, cheproprio con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, cod. proc. civ., il giudice ordini all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, alla contestazione o notificazione della violazione. Per giurisprudenza ormai pacifica, la trasmissione di questi atti relativi all'accertamento da parte dell'autorità che ha emesso l'atto impugnato non è soggetta ad un termine perentorio: pertanto,il potere giudiziale di acquisire officiosamente, nell'interesse dell'accertamento della verità sostanziale e quindi potenzialmente di entrambe le parti, atti ritenuti «indispensabili» (art. 437 cod. proc. civ.), permane anche in appello, a differenza di quanto accade per il rito ordinario ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ. (Cass. n. 15887 del 13/6/2019). Dall’infondatezza del secondo profilo deriva l’infondatezza pure del primo: il Tribunaleha motivato in merito al la identità del film e al la sussistenza di un mero errore materiale neiverbali, con giudizio basato sull’analisi delle foto acquisite , insindacabile nella presente sede di legittimità. 5. Con il terzo motivo, la ricorrente ha sostenuto, in riferimento ai nn. 3 e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., l’ omessa valutazione del documento di affidamento del servizio a società terza e laviolazione degli artt. 3 e 23 cod. strada per non avere il Tribunale considerato che il contratto di affidamento del servizio di distribuzione a società terza, tempestivamente prodotto, escludeva la sua responsabilità. 5.1. Anche questo motivo è infondato. Ric. 2020 n. 32241 sez. S2 -ud. 09-11-2022 - 7 - Per principio consolidato, elaborato in materia di pubblicità dei partiti politici ma applicabile anche alla fattispecie per identità di ratio, in tema di violazione dell'art. 23 del codice della strada, che sanziona l'affissione non autorizzata di manifesti pubblicitari lungo le strade, è tenuto al pagamento della sanzione, in solido con l'autore materiale della violazione, anche l’ente che se ne avvalga, tenuto conto che l'art. 6, primo e terzo comma , della legge 24 n ovembre 19 8 1, n. 689 individua nella proprietà del mezzo usato per la commissione dell'infrazione o nel rapporto oggettivo e funzionale della condotta tenuta con l'interesse ovvero gli scopi di una persona giuridica o di un ente di fatto, i titoli stessi della solidarietà del proprietario o di detti enti con l'autore della violazione, indipendentemente dalla identificazione della persona fisica che ha commesso materialmente la violazione(v., ad es., Cass. n. 1040 del 25/01/2012 ). Nella specie, dunque, l’aver commissionato la distribuzione –e la pubblicità - del suo film a società terza non esime la ricorrente dalla responsabilità solidale dell’illecita affissione che non risulta essere avvenuta contro la sua volontà. 6. Con il quarto motivo, la società ha lamentato, in riferimento ai nn. 3 e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 3della legge n. 241/1990, 203 , comma 2 , e 204 , comma 1 , cod. stradaper non avere il Tribunale considerato che le ordinanz e erano state emesse dal Prefetto senza previa acquisizione delle controdeduzioni e, comunque, oltre il termine prescritto per legge. 6.1. Il motivo è infondato quanto al primo profilo e inammissibile quanto al secondo. Innanzitutto, relativamente all’asserit o mancat o esame delle controdeduzioni, deve affermarsi che, per principio consolidato, i n tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese Ric. 2020 n. 32241 sez. S2 -ud. 09-11-2022 - 8 - presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento- e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa - in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice che ha potuto valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (Cass. S . U . n. 1786 del 20/01/2010 e Cass.n. 12503 del 21/05/2018). Quanto, invece, aldifetto di decisione circa il dedotto mancato rispetto dei termini endoprocedimentali, la censura è stata articolata, come esposto, come violazione di legge e non come omessa pronuncia su di un motivo di impugnazione; a ciò deve aggiungersi che la questione risulta riportata nella sentenza impugnata come motivo di opposizione, ma non come motivo di appello; nel paragrafo E) della narrativa del ricorso, inoltre, la società la riferisce come riproposta in secondo grado, ma senza riprodurrel’atto di appello nella parte in cui tale motivo di opposizione è stat o nuovamente sottopost o in sede di impugnazione. Queste osservazioni, conducono ad un giudizio di inammissibilità del profilo: da un canto, infatti,l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello - così come l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio -risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato- integra un difetto di attività del giudice di secondo grado che deve essere fatto valere dal ricorrente non – come accaduto nella specie - con la den uncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ.o del vizio di omesso esame su fatto decisivo ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., perché questecensure presuppongono che il giudice Ric. 2020 n. 32241 sez. S2 -ud. 09-11-2022 - 9 - del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa; d’altro canto, in quanto non dedotta specificamente come error in procedendo, cioè come violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. , la censura per sua stessa articolazione non consente a questo giudice di legittimità di effettuare l'esame degli atti del giudizio di merito e, c osì, anche dell'atto di appello. 7. Con il quintoed ultimo motivo, la ricorrente ha dedotto , in riferimento aln. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 8, comma 3, della l. n. 689/81 per avere il giudice di appello negato il riconoscimento del beneficio della continuazione con «motivazione apparente». 7.1. In disparte ogni considerazione sulla formulazione della censura (la prospettazione di una motivazione apparente contraddice evidentemente la doglianza di una violazione di legge), il motivo è manifestamente infondato, perché in tema di sanzioni amministrative, allorché – come accaduto nella fattispecie - siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, non è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen., ma esclusivamente quello del concorso formale, in quanto espressamente previsto dall'art. 8 della legge n. 689 del 1981, che richiede l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni. La disciplina stabilita dal citato art. 8 non subisce deroghe neppure in base al successivo art. 8-bis della medesima legge che, salve le ipotesi eccezionali del comma 2, ha escluso, sussistendo determinati presupposti, la computabilità delle violazioni amministrative successive alla prima solo al fine di rendere inoperanti le ulteriori conseguenze sanzionatorie della Ric. 2020 n. 32241 sez. S2 -ud. 09-11-2022 - 10 - reiterazione (Cass. n. 5252 del 4/03/2011 e Cass. n. 10890 del 7/05/2018). 8. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmenterespinto. La ricorrente va condannata, in virtù del principio di causalità,al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del Comune di Roma, avendo la stessa notificato a detto ente (indipendentemente o meno dalla sussistenza della sua legittimazione) il ricorso e, quindi, determinando la configurazione dei presupposti giustificativi della sua costituzione nel presente giudizio di legittimità. Le spesevengono liquidate nei sensi di cui in dispositivo. Non vi è luogo provvedere sulle spese relative al rapporto processuale tra la ricorrente e la Prefettura di Roma, essendo quest’ultima rimasta intimata. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento , in favore d ella controricorrente[OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Dà atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore impo