Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022

Cassazione n. 16465/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava l'istanza di concessione dei benefici penitenziari dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, che erano stati richiesti da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena detentiva che doveva scontare, quantificata in un anno, sei mesi e venti giorni di reclusione.

Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che l'udienza nella quale era stata pronunciata l'ordinanza censurata, svoltasi davanti al Tribunale di sorveglianza di Ancona il 22/09/2021, era stata celebrata nonostante la condizione di soggetto sottoposto agli arresti domiciliari, patita per altra causa, dal condannato, che concretizzava un legittimo impedimento a comparire.

Deve, infine, rilevarsi che, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], perveniva rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Deve, in proposito, rilevarsi che, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], perveniva rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente.

Questa rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 500,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 14/04/2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente dt Centonze i ogini AlesT [OSCURATO:PERSONA] : ERIA oggi, .................

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava l'istanza di concessione dei benefici penitenziari dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, che erano stati richiesti da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena detentiva che doveva scontare, quantificata in un anno, sei mesi e venti giorni di reclusione. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che l'udienza nella quale era stata pronunciata l'ordinanza censurata, svoltasi davanti al Tribunale di sorveglianza di Ancona il 22/09/2021, era stata celebrata nonostante la condizione di soggetto sottoposto agli arresti domiciliari, patita per altra causa, dal condannato, che concretizzava un legittimo impedimento a comparire. Deve, infine, rilevarsi che, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], perveniva rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Deve, in proposito, rilevarsi che, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], perveniva rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente. Questa rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 500,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente dt Centonze i ogini AlesT [OSCURATO:PERSONA] : ERIA oggi, .................
Sentenza Cassazione n. 16465/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris