CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 45874/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro indicata in epigrafe, che, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal P.m. avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari reiettiva della richiesta di applicazione della misura custodiale nei confronti dell'indagato per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1), ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione con persone diverse dai conviventi. Ne chiede l'annullamento per due motivi. Con il primo motivo denuncia la mancanza assoluta di motivazione per non avere il Tribunale in alcun modo valutato e dato conto degli elementi e degli argomenti che avevano indotto il primo giudice ad una valutazione di segno opposto. Deduce che il Tribunale ha delineato una condotta avulsa da un contesto organizzato, senza dar conto della consapevolezza del ricorrente dell'esistenza dell'associazione e della volontà di contribuire alla realizzazione del programma criminoso; al contrario, il G.i.p. aveva valorizzato la circostanza che nessun collaboratore aveva indicato il ricorrente come intraneo al sodalizio; aveva escluso la gravità indiziaria per tre dei sei episodi di cessione contestati e la possibilità di fondare la partecipazione associativa sul brevissimo periodo di attività del ricorrente. Con il secondo motivo denuncia la manifesta illogicità della motivazione, evidenziando che: il ricorrente è coinvolto solo in quattro episodi di cessione- dal febbraio al giugno 2018-; la stessa ordinanza valorizza altri tre episodi per i quali era stata esclusa la gravità indiziaria e un solo incontro con soggetti apicali del sodalizio per ritenere sussistente la partecipazione associativa, ma con giudizio fondato su massime di esperienza secondo le quali sarebbe impensabile la partecipazione di un estraneo ad incontri riservati. La valutazione è congetturale, mancando l'indicazione degli elementi specifici da cui desumere la partecipazione e la volontà di contribuire al programma associativo in modo continuativo, specie a fronte di condotte circoscritte in soli quattro mesi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La motivazione dell'ordinanza impugnata risulta scarna, assertiva e non idoneamente argomentata, limitandosi a recepire acriticamente i rilievi del P.m. appellante, senza neppure accennare all'associazione di cui si tratta (i cui vertici sono indicati in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), alla sostanza trattata, oggetto delle quattro cessioni contestate, per le quali era stata ritenuta sussistente dal G.i.p. la gravità indiziaria, e, soprattutto, alle modalità delle cessioni, dalle quali si ricaverebbe l'attiva partecipazione del ricorrente all'attività di distribuzione svolta su incarico dei vertici dell'associazione. Sul punto l'ordinanza si limita ad elencare le cessioni di droga del 22 febbraio 2018 (capo 36), del 17 marzo 2018 (capo 60), del 13 aprile 2018 ( capo 79) e del 9 giugno 2018 (capo 117) e ad affermare la significatività di tali fatti ai fini della partecipazione associativa, in quanto dimostrativi dello strettissimo contatto tra il ricorrente e i capi del gruppo criminale in oggetto, del quale, si ribadisce, non sono minimamente delineati struttura, articolazione, modalità organizzative ed operative, periodo di attività, area territoriale di operatività e dimensione del traffico illecito. L'ordinanza sostanzialmente rimanda all'appello del P.m., ricavando anche dagli altri tre episodi- aventi. ad oggetto "le condotte di cui ai capi 97,121 e 138" -, per i quali la gravità indiziaria era stata esclusa dal G.i.p. con giudizio non oggetto di impugnazione, il rapporto fiduciario con i vertici dell'associazione, atteso che da tali condotte "emergono certamente le dinamiche del gruppo che ruotavano intorno alla figura dello Scaramuzzino quale uomo di fiducia dei vertici dell'organizzazione criminale". All'evidenza si tratta di affermazione assertiva e astratta, che nulla spiega delle dinamiche del gruppo, ritenute rivelatrici del rapporto fiduciario con i capi dell'associazione, di cui fornirebbe ulteriore conferma l'incontro dell'Il marzo 2018 con il Bonaddio (del quale si ignora la posizione nel contesto associativo) per testare la qualità di 450 grammi di cocaina acquistata dai vertici dell'associazione. In tale occasione il ricorrente avrebbe messo a disposizione del gruppo la propria competenza, riconoscendo la buona qualità del prodotto, consigliando di non "toccarlo perché è già toccato" e suggerendo persino il prezzo di vendita praticabile per quel prodotto. A tale episodio si attribuisce massimo rilievo ai fini del giudizio di gravità indiziaria, ritenendolo indicativo della fiducia riposta dai vertici del sodalizio nel ricorrente, ammesso in qualità di esperto di stupefacenti ad incontri riservati, aventi ad oggetto il traffico di droga, e incaricato della distribuzione sul territorio. Pur essendo pacifico che in tema di appello del P.M. avverso il rigetto della domanda cautelare la riforma sfavorevole all'indagato del provvedimento del giudice per le indagini preliminari non impone una motivazione rafforzata, in quanto è sufficiente che il giudice dell'appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, in quanto, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice (Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M., Rv. 279593), la stringata motivazione dell'ordinanza rende evidente, ancor prima del mancato confronto con le argomentazioni del G.i.p., che aveva ritenuto di non poter desumere da quattro episodi di cessione la partecipazione del ricorrente, la mancata illustrazione di detti episodi e delle altre vicende ritenute significative su cui fondare la partecipazione del ricorrente, il contributo consapevole, durevole alla vita e all'operatività dell'associazione e la stabilità del vincolo associativo anche a fronte del limitato arco temporale in cui si collocano le condotte. Pur considerando che in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare "dell'affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440-02) e che la condotta di partecipazione all'associazione è a forma libera, nel senso che il comportamento del partecipe può realizzarsi in forme e contenuti diversi, purché si traduca in un contributo non marginale, ma apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell'organismo, nel caso di specie le condotte del ricorrente sono solo elencate, non descritte né valutate per la loro significatività e assertivamente ritenute espressive del rapporto fiduciario con i vertici dell'associazione. La motivazione dell'ordinanza impugnata risulta apparente e ne impone l'annullamento con rinvio al Tribunale di Catanzaro per colmare le lacune e le carenze argomentative rilevate. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al