CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07099/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdatreitagista~ti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 33791_22 Ritenuto che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione all'omessa pronuncia sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p. e 73, co. 1 e 4, D.P.R. 309/1990, e che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con separato ricorso, si duole dell'inosservanza della legge penale in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. per i reati di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p. e 73, co. 1 e 4, D.P.R. 309/1990, a fronte dell'intervento, tra le parti, di un concordato ex art. 599 bis cod.proc.pen.; Considerato che a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell'applicazione di tale norma tz cosi affermato ch3 e ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 — 01). Da cui la inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che anche il motivo di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'omessa pronuncia circa la concessione della sospensione condizionale della pena, è inammissibile dal momento che "in tema di concordato in appello, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere concesso soltanto ove facente parte integrante dell'accordo pattizio o nel caso in cui la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti, al potere discrezionale del giudice" (Sez. 7, Ordinanza n. 46053 del 08/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277416 - 01). Da cui l'inammissibilità del ricorso non avendo fatto parte dell'accordo l'applicazione del beneficio di cui all'art. 163 c:od.pen. Tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembr