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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 settembre 2023

Cassazione n. 12597/2026

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gale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore della giuntaRegione [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] regionale.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, n. 2250 del07/09/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/4/2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 11964/2024Numero sezionale 1038/2026Numero di raccolta generale 12597/2026Data pubblicazione 05/05/2026Rilevato che:1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., rispettivamente quali trasgressoree coobbligata in solido, proposero opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 20 del 2020, dell’importo di euro 6.000,00, emessa nei loroconfronti, nelle rispettive qualità, per violazione degli artt. 124, comma11, e 133, comma 2, T.U.A. (d.lgs. n. 152 del 2006 - testo unicoambientale), perché l'impianto di depurazione per lo scarico di acquereflue urbane, sito in località Aschieto, in Comune di Pontassieve, e gestitodalla società, era privo della prescritta autorizzazione, atteso che larichiesta di rinnovo di quella rilasciata il 27/9/2006 era stata effettuatasoltanto in data 5/10/2009 e, dunque, tardivamente e che non eraapplicabile la proroga richiesta dall’art. 124, comma 8, del medesimod.lgs.Il Tribunale di Firenze rigettò l’opposizione, ritenendo che l’autorizzazionerilasciata non fosse atto recettizio, così da produrre effetti al momentodella sua emissione, e che, pertanto, la società aveva chiesto il suorinnovo tardivamente, con la conseguenza che la predetta avevacontinuato a esercitare l’attività di scarico dopo il 27/9/2010illegittimamente, non potendo usufruire del beneficio previsto dal comma8 dell’art. 124 TUA.Il giudizio di gravame, interposto da [OSCURATO:PERSONA] e dalla societàPubliacqua, si concluse, nella contumacia della Regione [OSCURATO:PERSONA], con lasentenza n. 2250/2023 del 7/11/2023, con la quale la Corte d’Appello diprecedentemente emessa in favore della società non fosse statarinnovata, che non fosse applicabile il regime della prorogatio ex art. 128,comma 8, d.lgs. n. 152 del 2006 in quanto la domanda di rinnovo erastata avanzata tardivamente, e che l’autorizzazione fosse efficace dalmomento della sua adozione e indipendentemente dalla data della suacomunicazione, trattandosi di atto non recettizio in quanto ampliativo delleNumero registro generale 11964/2024Numero sezionale 1038/2026Numero di raccolta generale 12597/2026Data pubblicazione 05/05/2026facoltà del gestore dell’impianto ed essendo recettizi, ai sensi dell’art. 21bis della legge n. 241 del 1990, i soli atti limitativi della sfera giuridica deiprivati.Ad avviso dei giudici di merito, infine, l’atto amministrativo dovevaconsiderarsi immediatamente efficace a maggior ragione in presenza diprevalenti ragioni di interesse pubblico, restando invece irrilevante che aesso fossero collegati obblighi o prescrizioni.2.

Contro la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]propongono ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi.

La RegioneToscana si difende con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie.Considerato che:1.

Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di meritoescluso la natura di atto recettizio dell’autorizzazione rilasciata dal SUAPsulla base del criterio degli effetti favorevoli o sfavorevoli derivanti dalprovvedimento nella sfera giuridica del destinatario, senza considerare chel’art. 21 bis della legge n. 241 del 1990, che aveva codificato la categoriadegli atti recettizi, aveva esteso la portata degli stessi, essendo tali tuttiquelli che, indipendentemente dall’incidenza negativa o positiva nella sferadel destinatario, necessitavano dell’attività di collaborazione dello stessoper perseguire l’interesse cui tendevano e che l’autorizzazione,disciplinando le modalità di esercizio dell’impianto di depurazione eimpartendo alla società il rispetto di una serie di prescrizioni e losvolgimento di adempimenti, non avrebbe consentito alla destinataria diottemperarvi in assenza della sua conoscenza e comunicazione.Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 124, comma 8, d.lgs. 3/4/2006, n. 152, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di merito erratoNumero registro generale 11964/2024Numero sezionale 1038/2026Numero di raccolta generale 12597/2026Data pubblicazione 05/05/2026nell’interpretare la suddetta disposizione, in quanto non aveva tenutoconto del canone di interpretazione letterale, logico e di ragionevolezza.Ad avviso dei ricorrenti, ritenere l’atto efficace prima ancora che venisseportato a conoscenza del destinatario significava deprivare l’autorizzatodel periodo di validità dell’autorizzazione, pari al lasso di tempo decorrentetra la data di emanazione del provvedimento e quella della sua notifica,comportando una interpretatio abrogans del periodo di validità dell’atto(quattro anni), ai sensi dell’art. 124, comma 8, T.U.A.Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta, infine, la violazione e falsaapplicazione dell’art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art.124, comma 8, del d.lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., per avere i giudici di merito affermato chel’art. 21 bis legge n. 241 del 1990 consentiva di stabilire che l’attoamministrativo ampliativo della sfera del privato, posto a tutela diinteressi pubblici, era a maggior ragione efficace immediatamente e nonrientrava tra gli atti recettizi, senza considerare che l’interesse pubblico ecollettivo perseguito dall’Amministrazione e la preesistenza dello scariconella pubblica fognatura rispetto all’autorizzazione erano indicative dellarecettizietà del provvedimento stesso, in quanto richiedeva lacollaborazione del destinatario e non era ampliativo della sua sferagiuridica.I tre motivi, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi,sono infondati.Va, innanzitutto premesso che, a mente dell’art. 124, comma 1, del d.lgs.n. 152 del 2006, “Tutti gli scarichi devono essere preventivamenteautorizzati” e che l’autorizzazione, che deve essere chiesta dal titolaredell’attività che produce lo scarico, ha una validità di 4 anni, mentre ilrinnovo va chiesto con almeno un anno di anticipo rispetto alla scadenza.Integra dunque l’illecito lo sversamento proseguito dopo la scadenzadell'autorizzazione in violazione delle prescrizioni nelle more impartiteNumero registro generale 11964/2024Numero sezionale 1038/2026Numero di raccolta generale 12597/2026Data pubblicazione 05/05/2026dall'organismo di vigilanza e in presenza di preavviso di diniego delrinnovo tempestivamente richiesto, posto che non opera nei procedimentiamministrativi in materia ambientale il modello del silenzio-assenso exart. 20 legge 7 agosto 1990, n. 241 (in materia penale si veda Cass. pen.,Sez. 3, 2/7/2025, n. 27670).Come ricordato da Cass. pen., Sez. 3, sentenza n. 11518 del 23/1/2019,«l'articolo 124, d.lgs. 152/06, prevede la necessaria, preventivaautorizzazione per tutti gli scarichi, indicando anche la procedura per il suorilascio, e tale titolo abilitativo, come è stato più volte affermato dallagiurisprudenza di questa Corte, non può essere sostituito da equipollenti,quali pareri o nulla osta dei servizi comunali, che rivestono naturameramente interna al provvedimento (Cass. pen., Sez. 3, n. 11556 del6/10/1994) o l'autorizzazione sanitaria (Cass. pen, Sez. 3, n. 2078 del7/5/1996, non massimata sul punto e relativa ad attività di caseificio.

V.anche Cass. pen., Sez. 3, n. 2877 del 21/12/2006).

Come si desume dallasemplice lettura degli artt. 124 e 125 d.lgs. 152/06, il rilascio del titoloabilitativo presuppone una serie di adempimenti.

Si pensi, ad esempio,alla necessità dell'indicazione delle caratteristiche, anche tecniche, delloscarico e della sua destinazione finale (art. 125, comma 1); alla possibilitàdi stabilire prescrizioni e limiti per particolari tipologie di scarico inpresenza di determinate condizioni (art. 124, comma 8), ovvero inrelazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazionee alle condizioni locali dell'ambiente interessato (art. 124, comma 10); allanecessità del versamento della somma di cui al comma undicesimodell'articolo 124, nonché alle verifiche che caratterizzano lo specificoprocedimento amministrativo, sicché non può ritenersi sostituibile da altristabilite da altre disposizioni normative.

A maggior ragione, non assumonoalcuna validità taciti assensi o illegittime prassi eventualmente applicatedalle amministrazioni competenti.

Scopo dell'autorizzazione è, infatti,Numero registro generale 11964/2024Numero sezionale 1038/2026Numero di raccolta generale 12597/2026Data pubblicazione 05/05/2026quello di consentire una preventiva verifica della rispondenza diun'attività, potenzialmente pericolosa per l'ambiente, a quanto stabilitodalla legge.Ne consegue che l'apertura o, comunque, l'effettuazione di uno scaricorichiede il preventivo rilascio di una formale, espressa autorizzazionerilasciata dalle competenti autorità sulla base dei criteri e nelle formeindicate dalla legge e non ammette equipollenti».L'autorizzazione, infatti, svolge non solo una funzione abilitativa, cioè dirimozione di un ostacolo all'esercizio di alcune facoltà, ma assume ancheun ruolo di controllo del rispetto della normativa e dei correlati standard econsente il cosiddetto monitoraggio ecologico (Cass. pen., Sez.3, n. 3589del 13/3/1996) e persegue lo scopo evidente non soltanto di permetterel'apertura e l'effettuazione dello scarico, ma anche di porrel'amministrazione competente nelle condizioni di verificare la sussistenzadelle condizioni di legge per il rilascio del titolo abilitativo e di effettuareogni successiva attività di controllo e prevenzione, sicché deve essereemanato prima dell'esecuzione dell'intervento, mentre deve escludersi,proprio in considerazione delle finalità che essa persegue, che il rilascio diun'autorizzazione postuma possa avere efficacia sanante della violazione(Cass., pen. Sez. 3, n. 11836 del 18/11/1997).Nella specie, i ricorrenti avevano ottenuto l’autorizzazione allo scarico, ma,secondo gli addebiti mossi dall’Amministrazione, avevano continuatol’attività anche nel periodo successivo alla scadenza del provvedimento,senza che ne fosse stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, circostanzaquesta negata dai predetti sul presupposto che l’efficaciadell’autorizzazione andasse fatta risalire al momento della suacomunicazione, trattandosi di atto recettizio, e non a quello del suorilascio, facendo derivare il proprio convincimento dal dettato dell’art. 21bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla funzione del provvedimentostesso.Numero registro generale 11964/2024Numero sezionale 1038/2026Numero di raccolta generale 12597/2026Data pubblicazione 05/05/2026Orbene, l’art. 21 bis della legge 7/8/1990, n. 241, introdotto dalla legge11 febbraio 2005, n. 15, rubricato “efficacia del provvedimento limitativodella sfera giuridica dei privati”, stabilisce, in particolare, che «Ilprovvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacianei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stessoeffettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casiprevisti dal codice di procedura civile.

Qualora per il numero deidestinatari la comunicazione personale non sia possibile o risultiparticolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme dipubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non aventecarattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediataefficacia.

I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventicarattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci».La richiamata disposizione, che attiene ai soli provvedimenti limitativi dellasfera giuridica dei privati, detta, in sostanza, la regola generale secondocui l’efficacia degli stessi è subordinata alla loro comunicazione aldestinatario, con le sole due eccezioni 1) dell’apposizione negli stessi, daparte dell’Amministrazione nell’esercizio della sua discrezionalità, di unaclausola di immediata efficacia, non applicabile però ai provvedimentisanzionatori, oppure 2) del carattere cautelare e urgente dell’atto,circostanze queste che ne anticipano l’efficacia prima della comunicazione.In assenza di queste due situazioni derogatorie, l’atto, ancorché valido,produce effetti subordinatamente alla sua comunicazione al destinatario.Proprio dall’espressa previsione della regola generale della recettizietàdegli atti limitativi della sfera giuridica dei privati, ivi compresi quellisanzionatori, per i quali la comunicazione è elemento costitutivodell’esecutività (T.A.R.

Piemonte sentenza n. 281 del 1998), deriva che intutti gli altri casi opera la regola generale secondo cui gli attiamministrativi non sono recettizi, nel senso che non richiedono laNumero registro generale 11964/2024Numero sezionale 1038/2026Numero di raccolta generale 12597/2026Data pubblicazione 05/05/2026collaborazione del destinatario, salvo che ciò sia desumibile dalla legge odalla natura dell’atto stesso (Consiglio di Stato sentenza n. 558 del15/4/1996).In altre parole, la necessità, avvertita dal legislatore, di introdurre per glirecettizietà è la conseguenza del fatto che i provvedimenti amministrativi,tra cui, ad esempio, quelli impositivi di vincoli alla proprietà privata, quellidisciplinari, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti di autotutela, sono, inassenza di diversa disposizione legislativa o di diverse indicazioni derivantidal tipo di atto, immediatamente efficaci a prescindere dalla lorocomunicazione al destinatario, non applicandosi agli stessi il disposto di cuiall’art. 1334 c.c., a tenore del quale gli atti unilaterali producono effettodal momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario, e valendo,di regola, il principio opposto, secondo cui l'effetto innovativo dell'eserciziounilaterale del potere produce effetto senza bisogno di comunicazione aldestinatario (Cass., Sez.

L, 13/6/2003, n. 9485).Il carattere di recettizietà proprio dei provvedimenti limitativi della sferagiuridica privata non può dirsi sussistere in caso di autorizzazione agliscarichi, non rilevando a tal fine la sussistenza di prescrizioni poste acarico del relativo titolare.Infatti, come chiarito da T.A.R.

Puglia, Bari, Sez. 2^, 23 settembre 2021n. 1387, proprio in materia di autorizzazioni ambientali, «qualsiasi attoamministrativo ha per contenuto una “parte necessaria” (essentialianegotia), corrispondente agli elementi del tipo previsto dalla legge, e puòavere anche una limitata “parte eventuale” (accidentalia negotia)»,essendo ammesso l’inserimento nell’atto amministrativo di elementiaccidentali o eventuali, ai quali viene subordinata la validità ed efficaciadell’autorizzazione, alla stregua di una condicio iuris, e ai quali vengono ingenere ricondotte le c.d. clausole impositive di obblighi, purché peròNumero registro generale 11964/2024Numero sezionale 1038/2026Numero di raccolta generale 12597/2026Data pubblicazione 05/05/2026queste non siano ex se incompatibili con la natura dell’atto e non alterinola tipicità del provvedimento stesso.In questo contesto si inserisce l’autorizzazione in esame, la quale, comepure chiarito da quest’ultima pronuncia, si connota come una tipicaautorizzazione costitutiva, in quanto è “concessa” per un tempoprestabilito (come letteralmente si esprime art. 208, comma 12, del d.lgs.3 aprile 2006 n. 152), e previa verifica ex ante, da partedell’Amministrazione, dei vari interessi rilevanti e dell’impatto ambientale,al fine di saggiare in qual modo l’attività d’autorizzarsi possa inserirsi econ quali accorgimenti e mitigazioni in un dato “contesto ambientale”,senza che possa dirsi sussistente, in capo al destinatario, alcun dirittoprecostituito a ottenerla.Deve allora escludersi che l’autorizzazione allo scarico costituisca un attolimitativo della sfera giuridica priva, essendo, per converso, ampliativodella stessa, sia pure alle condizioni dettate dal provvedimento emesso,con la conseguenza che la sua efficacia inizia a decorrere dal suo rilascioche circoscrive l’ambito di azione del destinatario, dovendosi distingueretra atto autorizzatorio, avente carattere costitutivo ed efficacia immediata,e atto autorizzato, tale essendo l’attività assentita nei limiti dettati dalleprescrizioni contenute nel primo.In definitiva, non soltanto non trova applicazione l’art. 21 bis della leggen. 241 del 1990 per i motivi sopra detti, ma neppure assumono rilevanza,in ragione di ciò, né i criteri interpretativi enucleati nel terzo motivo, nél’interesse pubblico sotteso alle attività investite dal provvedimento inquestione, siccome assorbiti dalla natura costitutiva del medesimo.In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico deiricorrenti.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deiNumero registro generale 11964/2024Numero sezionale 1038/2026Numero di raccolta generale 12597/2026Data pubblicazione 05/05/2026presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/4/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore della giuntaRegione [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] regionale.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, n. 2250 del07/09/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/4/2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 11964/2024Numero sezionale 1038/2026Numero di raccolta generale 12597/2026Data pubblicazione 05/05/2026Rilevato che:1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., rispettivamente quali trasgressoree coobbligata in solido, proposero opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 20 del 2020, dell’importo di euro 6.000,00, emessa nei loroconfronti, nelle rispettive qualità, per violazione degli artt. 124, comma11, e 133, comma 2, T.U.A. (d.lgs. n. 152 del 2006 - testo unicoambientale), perché l'impianto di depurazione per lo scarico di acquereflue urbane, sito in località Aschieto, in Comune di Pontassieve, e gestitodalla società, era privo della prescritta autorizzazione, atteso che larichiesta di rinnovo di quella rilasciata il 27/9/2006 era stata effettuatasoltanto in data 5/10/2009 e, dunque, tardivamente e che non eraapplicabile la proroga richiesta dall’art. 124, comma 8, del medesimod.lgs.Il Tribunale di Firenze rigettò l’opposizione, ritenendo che l’autorizzazionerilasciata non fosse atto recettizio, così da produrre effetti al momentodella sua emissione, e che, pertanto, la società aveva chiesto il suorinnovo tardivamente, con la conseguenza che la predetta avevacontinuato a esercitare l’attività di scarico dopo il 27/9/2010illegittimamente, non potendo usufruire del beneficio previsto dal comma8 dell’art. 124 TUA.Il giudizio di gravame, interposto da [OSCURATO:PERSONA] e dalla societàPubliacqua, si concluse, nella contumacia della Regione [OSCURATO:PERSONA], con lasentenza n. 2250/2023 del 7/11/2023, con la quale la Corte d’Appello diprecedentemente emessa in favore della società non fosse statarinnovata, che non fosse applicabile il regime della prorogatio ex art. 128,comma 8, d.lgs. n. 152 del 2006 in quanto la domanda di rinnovo erastata avanzata tardivamente, e che l’autorizzazione fosse efficace dalmomento della sua adozione e indipendentemente dalla data della suacomunicazione, trattandosi di atto non recettizio in quanto ampliativo delleNumero registro generale 11964/2024Numero sezionale 1038/2026Numero di raccolta generale 12597/2026Data pubblicazione 05/05/2026facoltà del gestore dell’impianto ed essendo recettizi, ai sensi dell’art. 21bis della legge n. 241 del 1990, i soli atti limitativi della sfera giuridica deiprivati.Ad avviso dei giudici di merito, infine, l’atto amministrativo dovevaconsiderarsi immediatamente efficace a maggior ragione in presenza diprevalenti ragioni di interesse pubblico, restando invece irrilevante che aesso fossero collegati obblighi o prescrizioni.2. Contro la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]propongono ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi. La RegioneToscana si difende con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie.Considerato che:1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di meritoescluso la natura di atto recettizio dell’autorizzazione rilasciata dal SUAPsulla base del criterio degli effetti favorevoli o sfavorevoli derivanti dalprovvedimento nella sfera giuridica del destinatario, senza considerare chel’art. 21 bis della legge n. 241 del 1990, che aveva codificato la categoriadegli atti recettizi, aveva esteso la portata degli stessi, essendo tali tuttiquelli che, indipendentemente dall’incidenza negativa o positiva nella sferadel destinatario, necessitavano dell’attività di collaborazione dello stessoper perseguire l’interesse cui tendevano e che l’autorizzazione,disciplinando le modalità di esercizio dell’impianto di depurazione eimpartendo alla società il rispetto di una serie di prescrizioni e losvolgimento di adempimenti, non avrebbe consentito alla destinataria diottemperarvi in assenza della sua conoscenza e comunicazione.Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 124, comma 8, d.lgs. 3/4/2006, n. 152, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di merito erratoNumero registro generale 11964/2024Numero sezionale 1038/2026Numero di raccolta generale 12597/2026Data pubblicazione 05/05/2026nell’interpretare la suddetta disposizione, in quanto non aveva tenutoconto del canone di interpretazione letterale, logico e di ragionevolezza.Ad avviso dei ricorrenti, ritenere l’atto efficace prima ancora che venisseportato a conoscenza del destinatario significava deprivare l’autorizzatodel periodo di validità dell’autorizzazione, pari al lasso di tempo decorrentetra la data di emanazione del provvedimento e quella della sua notifica,comportando una interpretatio abrogans del periodo di validità dell’atto(quattro anni), ai sensi dell’art. 124, comma 8, T.U.A.Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta, infine, la violazione e falsaapplicazione dell’art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art.124, comma 8, del d.lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., per avere i giudici di merito affermato chel’art. 21 bis legge n. 241 del 1990 consentiva di stabilire che l’attoamministrativo ampliativo della sfera del privato, posto a tutela diinteressi pubblici, era a maggior ragione efficace immediatamente e nonrientrava tra gli atti recettizi, senza considerare che l’interesse pubblico ecollettivo perseguito dall’Amministrazione e la preesistenza dello scariconella pubblica fognatura rispetto all’autorizzazione erano indicative dellarecettizietà del provvedimento stesso, in quanto richiedeva lacollaborazione del destinatario e non era ampliativo della sua sferagiuridica.I tre motivi, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi,sono infondati.Va, innanzitutto premesso che, a mente dell’art. 124, comma 1, del d.lgs.n. 152 del 2006, “Tutti gli scarichi devono essere preventivamenteautorizzati” e che l’autorizzazione, che deve essere chiesta dal titolaredell’attività che produce lo scarico, ha una validità di 4 anni, mentre ilrinnovo va chiesto con almeno un anno di anticipo rispetto alla scadenza.Integra dunque l’illecito lo sversamento proseguito dopo la scadenzadell'autorizzazione in violazione delle prescrizioni nelle more impartiteNumero registro generale 11964/2024Numero sezionale 1038/2026Numero di raccolta generale 12597/2026Data pubblicazione 05/05/2026dall'organismo di vigilanza e in presenza di preavviso di diniego delrinnovo tempestivamente richiesto, posto che non opera nei procedimentiamministrativi in materia ambientale il modello del silenzio-assenso exart. 20 legge 7 agosto 1990, n. 241 (in materia penale si veda Cass. pen.,Sez. 3, 2/7/2025, n. 27670).Come ricordato da Cass. pen., Sez. 3, sentenza n. 11518 del 23/1/2019,«l'articolo 124, d.lgs. 152/06, prevede la necessaria, preventivaautorizzazione per tutti gli scarichi, indicando anche la procedura per il suorilascio, e tale titolo abilitativo, come è stato più volte affermato dallagiurisprudenza di questa Corte, non può essere sostituito da equipollenti,quali pareri o nulla osta dei servizi comunali, che rivestono naturameramente interna al provvedimento (Cass. pen., Sez. 3, n. 11556 del6/10/1994) o l'autorizzazione sanitaria (Cass. pen, Sez. 3, n. 2078 del7/5/1996, non massimata sul punto e relativa ad attività di caseificio. V.anche Cass. pen., Sez. 3, n. 2877 del 21/12/2006). Come si desume dallasemplice lettura degli artt. 124 e 125 d.lgs. 152/06, il rilascio del titoloabilitativo presuppone una serie di adempimenti. Si pensi, ad esempio,alla necessità dell'indicazione delle caratteristiche, anche tecniche, delloscarico e della sua destinazione finale (art. 125, comma 1); alla possibilitàdi stabilire prescrizioni e limiti per particolari tipologie di scarico inpresenza di determinate condizioni (art. 124, comma 8), ovvero inrelazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazionee alle condizioni locali dell'ambiente interessato (art. 124, comma 10); allanecessità del versamento della somma di cui al comma undicesimodell'articolo 124, nonché alle verifiche che caratterizzano lo specificoprocedimento amministrativo, sicché non può ritenersi sostituibile da altristabilite da altre disposizioni normative. A maggior ragione, non assumonoalcuna validità taciti assensi o illegittime prassi eventualmente applicatedalle amministrazioni competenti. Scopo dell'autorizzazione è, infatti,Numero registro generale 11964/2024Numero sezionale 1038/2026Numero di raccolta generale 12597/2026Data pubblicazione 05/05/2026quello di consentire una preventiva verifica della rispondenza diun'attività, potenzialmente pericolosa per l'ambiente, a quanto stabilitodalla legge.Ne consegue che l'apertura o, comunque, l'effettuazione di uno scaricorichiede il preventivo rilascio di una formale, espressa autorizzazionerilasciata dalle competenti autorità sulla base dei criteri e nelle formeindicate dalla legge e non ammette equipollenti».L'autorizzazione, infatti, svolge non solo una funzione abilitativa, cioè dirimozione di un ostacolo all'esercizio di alcune facoltà, ma assume ancheun ruolo di controllo del rispetto della normativa e dei correlati standard econsente il cosiddetto monitoraggio ecologico (Cass. pen., Sez.3, n. 3589del 13/3/1996) e persegue lo scopo evidente non soltanto di permetterel'apertura e l'effettuazione dello scarico, ma anche di porrel'amministrazione competente nelle condizioni di verificare la sussistenzadelle condizioni di legge per il rilascio del titolo abilitativo e di effettuareogni successiva attività di controllo e prevenzione, sicché deve essereemanato prima dell'esecuzione dell'intervento, mentre deve escludersi,proprio in considerazione delle finalità che essa persegue, che il rilascio diun'autorizzazione postuma possa avere efficacia sanante della violazione(Cass., pen. Sez. 3, n. 11836 del 18/11/1997).Nella specie, i ricorrenti avevano ottenuto l’autorizzazione allo scarico, ma,secondo gli addebiti mossi dall’Amministrazione, avevano continuatol’attività anche nel periodo successivo alla scadenza del provvedimento,senza che ne fosse stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, circostanzaquesta negata dai predetti sul presupposto che l’efficaciadell’autorizzazione andasse fatta risalire al momento della suacomunicazione, trattandosi di atto recettizio, e non a quello del suorilascio, facendo derivare il proprio convincimento dal dettato dell’art. 21bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla funzione del provvedimentostesso.Numero registro generale 11964/2024Numero sezionale 1038/2026Numero di raccolta generale 12597/2026Data pubblicazione 05/05/2026Orbene, l’art. 21 bis della legge 7/8/1990, n. 241, introdotto dalla legge11 febbraio 2005, n. 15, rubricato “efficacia del provvedimento limitativodella sfera giuridica dei privati”, stabilisce, in particolare, che «Ilprovvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacianei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stessoeffettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casiprevisti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero deidestinatari la comunicazione personale non sia possibile o risultiparticolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme dipubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non aventecarattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediataefficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventicarattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci».La richiamata disposizione, che attiene ai soli provvedimenti limitativi dellasfera giuridica dei privati, detta, in sostanza, la regola generale secondocui l’efficacia degli stessi è subordinata alla loro comunicazione aldestinatario, con le sole due eccezioni 1) dell’apposizione negli stessi, daparte dell’Amministrazione nell’esercizio della sua discrezionalità, di unaclausola di immediata efficacia, non applicabile però ai provvedimentisanzionatori, oppure 2) del carattere cautelare e urgente dell’atto,circostanze queste che ne anticipano l’efficacia prima della comunicazione.In assenza di queste due situazioni derogatorie, l’atto, ancorché valido,produce effetti subordinatamente alla sua comunicazione al destinatario.Proprio dall’espressa previsione della regola generale della recettizietàdegli atti limitativi della sfera giuridica dei privati, ivi compresi quellisanzionatori, per i quali la comunicazione è elemento costitutivodell’esecutività (T.A.R. Piemonte sentenza n. 281 del 1998), deriva che intutti gli altri casi opera la regola generale secondo cui gli attiamministrativi non sono recettizi, nel senso che non richiedono laNumero registro generale 11964/2024Numero sezionale 1038/2026Numero di raccolta generale 12597/2026Data pubblicazione 05/05/2026collaborazione del destinatario, salvo che ciò sia desumibile dalla legge odalla natura dell’atto stesso (Consiglio di Stato sentenza n. 558 del15/4/1996).In altre parole, la necessità, avvertita dal legislatore, di introdurre per glirecettizietà è la conseguenza del fatto che i provvedimenti amministrativi,tra cui, ad esempio, quelli impositivi di vincoli alla proprietà privata, quellidisciplinari, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti di autotutela, sono, inassenza di diversa disposizione legislativa o di diverse indicazioni derivantidal tipo di atto, immediatamente efficaci a prescindere dalla lorocomunicazione al destinatario, non applicandosi agli stessi il disposto di cuiall’art. 1334 c.c., a tenore del quale gli atti unilaterali producono effettodal momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario, e valendo,di regola, il principio opposto, secondo cui l'effetto innovativo dell'eserciziounilaterale del potere produce effetto senza bisogno di comunicazione aldestinatario (Cass., Sez. L, 13/6/2003, n. 9485).Il carattere di recettizietà proprio dei provvedimenti limitativi della sferagiuridica privata non può dirsi sussistere in caso di autorizzazione agliscarichi, non rilevando a tal fine la sussistenza di prescrizioni poste acarico del relativo titolare.Infatti, come chiarito da T.A.R. Puglia, Bari, Sez. 2^, 23 settembre 2021n. 1387, proprio in materia di autorizzazioni ambientali, «qualsiasi attoamministrativo ha per contenuto una “parte necessaria” (essentialianegotia), corrispondente agli elementi del tipo previsto dalla legge, e puòavere anche una limitata “parte eventuale” (accidentalia negotia)»,essendo ammesso l’inserimento nell’atto amministrativo di elementiaccidentali o eventuali, ai quali viene subordinata la validità ed efficaciadell’autorizzazione, alla stregua di una condicio iuris, e ai quali vengono ingenere ricondotte le c.d. clausole impositive di obblighi, purché peròNumero registro generale 11964/2024Numero sezionale 1038/2026Numero di raccolta generale 12597/2026Data pubblicazione 05/05/2026queste non siano ex se incompatibili con la natura dell’atto e non alterinola tipicità del provvedimento stesso.In questo contesto si inserisce l’autorizzazione in esame, la quale, comepure chiarito da quest’ultima pronuncia, si connota come una tipicaautorizzazione costitutiva, in quanto è “concessa” per un tempoprestabilito (come letteralmente si esprime art. 208, comma 12, del d.lgs.3 aprile 2006 n. 152), e previa verifica ex ante, da partedell’Amministrazione, dei vari interessi rilevanti e dell’impatto ambientale,al fine di saggiare in qual modo l’attività d’autorizzarsi possa inserirsi econ quali accorgimenti e mitigazioni in un dato “contesto ambientale”,senza che possa dirsi sussistente, in capo al destinatario, alcun dirittoprecostituito a ottenerla.Deve allora escludersi che l’autorizzazione allo scarico costituisca un attolimitativo della sfera giuridica priva, essendo, per converso, ampliativodella stessa, sia pure alle condizioni dettate dal provvedimento emesso,con la conseguenza che la sua efficacia inizia a decorrere dal suo rilascioche circoscrive l’ambito di azione del destinatario, dovendosi distingueretra atto autorizzatorio, avente carattere costitutivo ed efficacia immediata,e atto autorizzato, tale essendo l’attività assentita nei limiti dettati dalleprescrizioni contenute nel primo.In definitiva, non soltanto non trova applicazione l’art. 21 bis della leggen. 241 del 1990 per i motivi sopra detti, ma neppure assumono rilevanza,in ragione di ciò, né i criteri interpretativi enucleati nel terzo motivo, nél’interesse pubblico sotteso alle attività investite dal provvedimento inquestione, siccome assorbiti dalla natura costitutiva del medesimo.In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico deiricorrenti.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deiNumero registro generale 11964/2024Numero sezionale 1038/2026Numero di raccolta generale 12597/2026Data pubblicazione 05/05/2026presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/4/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
Sentenza Cassazione n. 12597/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris