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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 28275/2022

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uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26817/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di rappresentale legale p.t. della [OSCURATO:PERSONA] c.

S.N.C., nonché [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di rappresentale legale p.t. della [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentati e difesi dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 134. –RICORRENTI– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t., rappresentata difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 44, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 990/2018, pubblicata in data 15.2.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 22.6.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella veste di socio accomandatario della [OSCURATO:PERSONA] e c. s.a.s., nonché Oggetto: sanzioni amministrative [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]., hanno proposto opposizione dinanzi al tribunale di Latina, avverso l’ordinanza n. 114/2010, con cui era stato ingiunto il pagamento di € 24780,00 a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione dell’art. 53 D.lgs. 22/1997, contestando agli opponenti di non aver correttamente compilato i formulari utilizzati in occasione del trasporto di rifiuti.

Hanno chiesto di annullare il provvedimento e di regolare le spese. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita, instando per la conferma dell’ordinanza.

L’opposizione è stata respinta dal tribunale e, su appello degli opponenti, la Corte territoriale di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado.

Ad avviso del giudice distrettuale, il provvedimento sanzionatorio era sufficientemente motivato, indicando il fatto contestato, il numero delle violazioni e la data di emissione di ciascun formulario irregolarmente compilato.

Ha ritenuto che gli opponenti fossero tenuti ad indicare i quantitativi in chilogrammi o in litri e non in metri cubi, non essendo in tal modo possibile stabilire l’effettiva entità dei rifiuti, asserendo che l’ulteriore dicitura “peso da indicare a destino”, presente nei documenti di trasporto, avesse una mera funzione di controllo ex post, senza esimere dal dovere di indicare correttamente le quantità di rifiuti trasportati.

La sentenza ha precisato che, data l’autonomia di ciascun trasporto, la sanzione era stata correttamente calcolata in un importo pari doppio del minimo edittale per ciascuna violazione.

Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], in proprio, e la [OSCURATO:PERSONA] e c. s.a.s., nonché [OSCURATO:PERSONA], in proprio e la [OSCURATO:SOCIETA]., propongono ricorso in due motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] di Latina resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 3 L. 241/1990, censurando la pronuncia per aver ritenuto adeguata la motivazione del provvedimento sanzionatorio, benché fossero stat i omess i l’indicazione del numero di violazioni contestate e i criteri di calcolo della sanzione, indicazioni tanto più necessarie in quanto l’amministrazione aveva applicato per ciascuna violazione l’importo di € 3098, pari al doppio del minimo, senza tener conto che gli opponenti avevano agito senza colpa e che non vi era stato alcun ritorno economico per l’impresa.

Il motivo è infondato.

Secondo la Corte di merito, l’esame provvedimento consentiva di individuare il numero dei fatti contestati in base al numero dei formulari irregolarmente compilati (pari ad otto), oltre alle infrazioni rilevate, corredate dall’importo delle sanzioni, pari al doppio del minimo edittaleper ciascuna violazione.

La valutazione di adeguatezza della motivazione del provvedimento attiene al merito ed è insindacabile in cassazione, dovendo comunque escludersi che l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa debba esser motivata in modo analitico e dettagliato, essendo funzionale ad individuare il merito delle contestazioni e a garantire i diritti di difesa (Cass. 16316/2020; Cass. 8649/2006), fermo inoltre che il controllo giudiziale che si svolge nel giudizio di opposizione investe non la legittimità in sé del provvedimento, ma il rapporto sanzionatorio (Cass. 11280/2010; Cass. 2959/2016).

Non è sindacabile la valutazione di congruità della sanzione: ove sia previsto un importo minimo ed un uno massimo, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza necessità di specificare nella sentenza i criteri adottati.

È conseguentemente precluso a questa Corte la possibilità di censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione sia stata compiuta (Cass. 5877/2004; Cass. 199255/2013; Cass.4844/2021).

2. Il secondo motivo denuncia la violazione del D.lgs. 22/1997 e l’errata valutazione della condotta contestata, deducendo che la dicitura “peso da verificarsi a destino”, contenuta nei formulari , era sufficiente ai fini del rispetto delle previsioni di legge, essendo conforme al modello di cui all’allegato B del D.M. 145/1998 – che immotivatamente la sentenza avrebbe disapplicato – non essendo in alcun modo ostacolate le attività di controllo da parte dell’amministrazionesul materiale trasportato.

Si sostiene che gli opponenti, avendo rispettato le previsioni del regolamento che individuavano un parametro oggettivo per il controllo della regolarità dei trasporti ed avendo confidato nella legittimità delle norme secondarie, avevano agito in buona fede, non dovendo rispondere delle violazioni.

Il motivo è infondato.

La Corte di merito, senza ravvisare profili di illegittimità del regolamento e senza disapplicare le relative disposizioni, ha ritenuto che proprio le previsioni di natura secondaria imponessero l’indicazione dei quantitativi con una misura di capacità o di peso che consentisse di tracciare i rifiuti.

L’art. 52, comma terzo, D.lgs. 22/1997, in vigore all’epoca delle violazioni, sanzionava chiunque effettuasse il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario o avesse indicato nel formulario dati incompleti o inesatti.

Ai sensi del precedente art. 15, i rifiuti dovevano essere sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale dovevano risultare: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell’istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario.

Il formulario doveva essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore.

Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma 1 è stato adottato con D.M. 145/1998, tuttora in vigore.

Il nuovo formulario ha sostituito i precedenti documenti di accompagnamento dei rifiuti trasportati e costituisce parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti o gestiti.

L’allegato B,n. 6 del D.M. 145712998, nel testo all’epoca vigente, prescriveva che le quantità fossero indicate in kg o litri, con eventuale specificazione che il peso era da verificare a destino, annotazione quest’ultima non da intendersi come alternativa rispetto alla prima, dovendo figurare solo qualora po tessero verificarsi variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione (cfr. in tal senso anche Ci rcolare esplicativa del Ministero dell’ambiente 4 agosto 1998, n.

GAB/DEC/812/98).

La norma che contempla siffatta indicazione aggiuntiva mira a porre il trasportatore al riparo da possibili contestazioni se, in presenza di tali condizioni, si verifichino difformità tra le quantità in partenza e quelle giunte a destinazione, ma r ichiede pur sempre l’indicazione del peso in partenza (in kg o litri), anche allo scopo di verificare la plausibilità di eventuali scostamenti rispetto ai quantitativi in arrivo, possibilità non assicurata dall’indicazione del materiale in metri cubi (potendo altrimenti variare la composizione del rifiuto durante il trasporto , pur nel rispetto dei volumi dichiarati, senza possibilità di controllo).

Come già stabilito da questa Corte, la necessità dell'indicazione nel formulario di identificazione della quantità del rifiuto trasportato è chiaramente ed inequivocabilmente stabilita dall'art.15, comma 1, lett. b) del D.lgs. n.22 del 1 997, che non può ingenerare alcun legittimo dubbio o perplessità.

All’atto della partenza occorre indicare, nel formulario di accompagnamento, la quantità (espressa in peso o misura) dei rifiuti, senza poterlo fare, in alternativa, solo all'arrivo, perché il combinato disposto delle citate disposizioni — tenuto conto della ratio delle medesime — implica la doppia misurazione (Cass.6707/2011; Cass. 20862/2009; Cass. 20856/2009).

La stessa formulazione dell’allegato regolamentare, con riferimento all'indicazione della quantità a destinazione, sta a significare che in tale momento è solo possibile procedere ad un riscontro del peso, segno evidente che esso deve essere già stato indicato (Cass.21781/2006).

Ratio della disciplina è di garantire una completa tracciabilità oggettiva e soggettiva di tale attività con piena responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti (Cass. 12208/2022), e di impedire modifiche o alterazioni in corso di trasporto (cfr. Cass. 6707/2011; Cass. 23621/2006; Cass. 34038/2019).

2.2. Non era legittimo alcun affidamento nella regolarità de i formulari, tale da escludere la colpa degli opponenti : quest’ultima, come requisito sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo, è normalmente presunta e l'eventuale ignoranza della illiceità della condotta e l'errore sul la liceità del fatto devono risultare inevitabili ed incolpevoli, occorrendo che siano stati indotti da elementi positivi esterni o da informazioni ed atti provenienti da soggetti qualificati, dovendosi tenere conto dei doveri di conoscenza del soggetto che adduca l'assenza di colpa in relazione all'attività professionalmente svolta, in un settore regolato da particolari prescrizioni di legge (Cass. 21781/2006; Cass. 23621/2006).

3. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 52, comma quarto, D.lgs. 22/1997 e 8 L. 689/1981, sostenendo che le indicazioni contenute nei formulari non impedivano di risalire con certezza ai quantitativi trasportati, correttamente indicati nei registri di carico e scarico, conseguendone l’applicabilità della meno gravosa sanzione compresa tra £. 500.000 e £.

3.000.000. Doveva –inoltre - ritenersi consumato un’unica violazione , essendo le singole infrazioni scaturite dall’affidamento nella conformità della condotta alle previsioni del regolamento, con conseguente applicabilità di un’unica sanzione,eventualmente maggiorata.

La censura è infondata.

La sussistenza della corretta indicazione del peso dei rifiuti nei registri di carico e scarico è circostanza che non risulta esaminata in appello e di cui il ricorso non chiarisce se e dove sia stata sollevata, trattandosi di profilo di fatt o , non suscettibile di diretta allegazione in cassazione.

L’art. 52, comma quarto, cit. puniva in modo più lieve l’ipotesi che le indicazioni contenute nei formulari fossero formalmente incomplete o inesatte, ma conten essero tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge.

Nel caso in esame la Corte di merito, esaminando il contenuto dei documenti acquisiti, ha invece ritenuto che fosse stata del tutto omessa l’indicazione dei quantitativi di rifiuti, vanificando qualsiasi riscontro a destino (cfr. sentenza, pag. 3), giustificando su tale presupposto la sanzione più grave prevista dal comma terzo della disposizione.

3.1. Non poteva irrogarsi un’unica sanzione aumentata, essendo indubbia la consumazione di una pluralità di condotte materiali, in presenza di operazioni di trasporto del tutto autonome.

Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, nella materia delle sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, non è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81 c.p., comma 2, ma esclusivamente quello del concorso formale, in quanto espressamente previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 8, il quale richiede l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni.

La disciplina stabilita dal citato art. 8 non subisce deroghe neppure in base alla successiva previsione di cui all'art. 8-bis medesima legge (inserito dal D.lgs. n. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 94, comma 1), che, salve le ipotesi eccezionali del comma 2, ha escluso, sussistendo determinati presupposti, la computabilità delle violazioni amministrative successive alla prima solo al fine di rendere inoperanti le ulteriori conseguenze sanzionatorie della reiterazione (v., per tutte, Cass. n. 26434/2014 e Cass. n. 10890/2018).

Pertanto, l'unificazione, ai fini dell'applicazione della sanzione - nella misura massima del triplo di quella prevista per la violazione più grave - in ordine a plurime trasgressioni di diverse disposizioni o della medesima disposizione, riguarda esclusivamente il caso in cui la pluralità delle violazioni discenda da un'unica condotta e non opera nel caso di condotte distinte, quantunque collegate sul piano dell'identità di una stessa intenzione pluri-offensiva (al di fuori, in via di eccezione, delle violazioni attinenti alla materia previdenziale ed assistenziale, indicate nel comma 2), nella cui ipotesi, perciò, trova applicazione il criterio generale del cumulo materiale delle sanzioni.

Il ricorso è respinto, con aggravio delle spese liquidate in dispositivo.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 200,00 per esborsi ed € 2300,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26817/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di rappresentale legale p.t. della [OSCURATO:PERSONA] c. S.N.C., nonché [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di rappresentale legale p.t. della [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentati e difesi dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 134. –RICORRENTI– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t., rappresentata difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 44, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 990/2018, pubblicata in data 15.2.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 22.6.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella veste di socio accomandatario della [OSCURATO:PERSONA] e c. s.a.s., nonché Oggetto: sanzioni amministrative [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]., hanno proposto opposizione dinanzi al tribunale di Latina, avverso l’ordinanza n. 114/2010, con cui era stato ingiunto il pagamento di € 24780,00 a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione dell’art. 53 D.lgs. 22/1997, contestando agli opponenti di non aver correttamente compilato i formulari utilizzati in occasione del trasporto di rifiuti. Hanno chiesto di annullare il provvedimento e di regolare le spese. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita, instando per la conferma dell’ordinanza. L’opposizione è stata respinta dal tribunale e, su appello degli opponenti, la Corte territoriale di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado. Ad avviso del giudice distrettuale, il provvedimento sanzionatorio era sufficientemente motivato, indicando il fatto contestato, il numero delle violazioni e la data di emissione di ciascun formulario irregolarmente compilato. Ha ritenuto che gli opponenti fossero tenuti ad indicare i quantitativi in chilogrammi o in litri e non in metri cubi, non essendo in tal modo possibile stabilire l’effettiva entità dei rifiuti, asserendo che l’ulteriore dicitura “peso da indicare a destino”, presente nei documenti di trasporto, avesse una mera funzione di controllo ex post, senza esimere dal dovere di indicare correttamente le quantità di rifiuti trasportati. La sentenza ha precisato che, data l’autonomia di ciascun trasporto, la sanzione era stata correttamente calcolata in un importo pari doppio del minimo edittale per ciascuna violazione. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], in proprio, e la [OSCURATO:PERSONA] e c. s.a.s., nonché [OSCURATO:PERSONA], in proprio e la [OSCURATO:SOCIETA]., propongono ricorso in due motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] di Latina resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 3 L. 241/1990, censurando la pronuncia per aver ritenuto adeguata la motivazione del provvedimento sanzionatorio, benché fossero stat i omess i l’indicazione del numero di violazioni contestate e i criteri di calcolo della sanzione, indicazioni tanto più necessarie in quanto l’amministrazione aveva applicato per ciascuna violazione l’importo di € 3098, pari al doppio del minimo, senza tener conto che gli opponenti avevano agito senza colpa e che non vi era stato alcun ritorno economico per l’impresa. Il motivo è infondato. Secondo la Corte di merito, l’esame provvedimento consentiva di individuare il numero dei fatti contestati in base al numero dei formulari irregolarmente compilati (pari ad otto), oltre alle infrazioni rilevate, corredate dall’importo delle sanzioni, pari al doppio del minimo edittaleper ciascuna violazione. La valutazione di adeguatezza della motivazione del provvedimento attiene al merito ed è insindacabile in cassazione, dovendo comunque escludersi che l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa debba esser motivata in modo analitico e dettagliato, essendo funzionale ad individuare il merito delle contestazioni e a garantire i diritti di difesa (Cass. 16316/2020; Cass. 8649/2006), fermo inoltre che il controllo giudiziale che si svolge nel giudizio di opposizione investe non la legittimità in sé del provvedimento, ma il rapporto sanzionatorio (Cass. 11280/2010; Cass. 2959/2016). Non è sindacabile la valutazione di congruità della sanzione: ove sia previsto un importo minimo ed un uno massimo, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza necessità di specificare nella sentenza i criteri adottati. È conseguentemente precluso a questa Corte la possibilità di censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione sia stata compiuta (Cass. 5877/2004; Cass. 199255/2013; Cass.4844/2021). 2. Il secondo motivo denuncia la violazione del D.lgs. 22/1997 e l’errata valutazione della condotta contestata, deducendo che la dicitura “peso da verificarsi a destino”, contenuta nei formulari , era sufficiente ai fini del rispetto delle previsioni di legge, essendo conforme al modello di cui all’allegato B del D.M. 145/1998 – che immotivatamente la sentenza avrebbe disapplicato – non essendo in alcun modo ostacolate le attività di controllo da parte dell’amministrazionesul materiale trasportato. Si sostiene che gli opponenti, avendo rispettato le previsioni del regolamento che individuavano un parametro oggettivo per il controllo della regolarità dei trasporti ed avendo confidato nella legittimità delle norme secondarie, avevano agito in buona fede, non dovendo rispondere delle violazioni. Il motivo è infondato. La Corte di merito, senza ravvisare profili di illegittimità del regolamento e senza disapplicare le relative disposizioni, ha ritenuto che proprio le previsioni di natura secondaria imponessero l’indicazione dei quantitativi con una misura di capacità o di peso che consentisse di tracciare i rifiuti. L’art. 52, comma terzo, D.lgs. 22/1997, in vigore all’epoca delle violazioni, sanzionava chiunque effettuasse il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario o avesse indicato nel formulario dati incompleti o inesatti. Ai sensi del precedente art. 15, i rifiuti dovevano essere sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale dovevano risultare: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell’istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario. Il formulario doveva essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma 1 è stato adottato con D.M. 145/1998, tuttora in vigore. Il nuovo formulario ha sostituito i precedenti documenti di accompagnamento dei rifiuti trasportati e costituisce parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti o gestiti. L’allegato B,n. 6 del D.M. 145712998, nel testo all’epoca vigente, prescriveva che le quantità fossero indicate in kg o litri, con eventuale specificazione che il peso era da verificare a destino, annotazione quest’ultima non da intendersi come alternativa rispetto alla prima, dovendo figurare solo qualora po tessero verificarsi variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione (cfr. in tal senso anche Ci rcolare esplicativa del Ministero dell’ambiente 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98). La norma che contempla siffatta indicazione aggiuntiva mira a porre il trasportatore al riparo da possibili contestazioni se, in presenza di tali condizioni, si verifichino difformità tra le quantità in partenza e quelle giunte a destinazione, ma r ichiede pur sempre l’indicazione del peso in partenza (in kg o litri), anche allo scopo di verificare la plausibilità di eventuali scostamenti rispetto ai quantitativi in arrivo, possibilità non assicurata dall’indicazione del materiale in metri cubi (potendo altrimenti variare la composizione del rifiuto durante il trasporto , pur nel rispetto dei volumi dichiarati, senza possibilità di controllo). Come già stabilito da questa Corte, la necessità dell'indicazione nel formulario di identificazione della quantità del rifiuto trasportato è chiaramente ed inequivocabilmente stabilita dall'art.15, comma 1, lett. b) del D.lgs. n.22 del 1 997, che non può ingenerare alcun legittimo dubbio o perplessità. All’atto della partenza occorre indicare, nel formulario di accompagnamento, la quantità (espressa in peso o misura) dei rifiuti, senza poterlo fare, in alternativa, solo all'arrivo, perché il combinato disposto delle citate disposizioni — tenuto conto della ratio delle medesime — implica la doppia misurazione (Cass.6707/2011; Cass. 20862/2009; Cass. 20856/2009). La stessa formulazione dell’allegato regolamentare, con riferimento all'indicazione della quantità a destinazione, sta a significare che in tale momento è solo possibile procedere ad un riscontro del peso, segno evidente che esso deve essere già stato indicato (Cass.21781/2006). Ratio della disciplina è di garantire una completa tracciabilità oggettiva e soggettiva di tale attività con piena responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti (Cass. 12208/2022), e di impedire modifiche o alterazioni in corso di trasporto (cfr. Cass. 6707/2011; Cass. 23621/2006; Cass. 34038/2019). 2.2. Non era legittimo alcun affidamento nella regolarità de i formulari, tale da escludere la colpa degli opponenti : quest’ultima, come requisito sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo, è normalmente presunta e l'eventuale ignoranza della illiceità della condotta e l'errore sul la liceità del fatto devono risultare inevitabili ed incolpevoli, occorrendo che siano stati indotti da elementi positivi esterni o da informazioni ed atti provenienti da soggetti qualificati, dovendosi tenere conto dei doveri di conoscenza del soggetto che adduca l'assenza di colpa in relazione all'attività professionalmente svolta, in un settore regolato da particolari prescrizioni di legge (Cass. 21781/2006; Cass. 23621/2006). 3. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 52, comma quarto, D.lgs. 22/1997 e 8 L. 689/1981, sostenendo che le indicazioni contenute nei formulari non impedivano di risalire con certezza ai quantitativi trasportati, correttamente indicati nei registri di carico e scarico, conseguendone l’applicabilità della meno gravosa sanzione compresa tra £. 500.000 e £. 3.000.000. Doveva –inoltre - ritenersi consumato un’unica violazione , essendo le singole infrazioni scaturite dall’affidamento nella conformità della condotta alle previsioni del regolamento, con conseguente applicabilità di un’unica sanzione,eventualmente maggiorata. La censura è infondata. La sussistenza della corretta indicazione del peso dei rifiuti nei registri di carico e scarico è circostanza che non risulta esaminata in appello e di cui il ricorso non chiarisce se e dove sia stata sollevata, trattandosi di profilo di fatt o , non suscettibile di diretta allegazione in cassazione. L’art. 52, comma quarto, cit. puniva in modo più lieve l’ipotesi che le indicazioni contenute nei formulari fossero formalmente incomplete o inesatte, ma conten essero tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge. Nel caso in esame la Corte di merito, esaminando il contenuto dei documenti acquisiti, ha invece ritenuto che fosse stata del tutto omessa l’indicazione dei quantitativi di rifiuti, vanificando qualsiasi riscontro a destino (cfr. sentenza, pag. 3), giustificando su tale presupposto la sanzione più grave prevista dal comma terzo della disposizione. 3.1. Non poteva irrogarsi un’unica sanzione aumentata, essendo indubbia la consumazione di una pluralità di condotte materiali, in presenza di operazioni di trasporto del tutto autonome. Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, nella materia delle sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, non è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81 c.p., comma 2, ma esclusivamente quello del concorso formale, in quanto espressamente previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 8, il quale richiede l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni. La disciplina stabilita dal citato art. 8 non subisce deroghe neppure in base alla successiva previsione di cui all'art. 8-bis medesima legge (inserito dal D.lgs. n. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 94, comma 1), che, salve le ipotesi eccezionali del comma 2, ha escluso, sussistendo determinati presupposti, la computabilità delle violazioni amministrative successive alla prima solo al fine di rendere inoperanti le ulteriori conseguenze sanzionatorie della reiterazione (v., per tutte, Cass. n. 26434/2014 e Cass. n. 10890/2018). Pertanto, l'unificazione, ai fini dell'applicazione della sanzione - nella misura massima del triplo di quella prevista per la violazione più grave - in ordine a plurime trasgressioni di diverse disposizioni o della medesima disposizione, riguarda esclusivamente il caso in cui la pluralità delle violazioni discenda da un'unica condotta e non opera nel caso di condotte distinte, quantunque collegate sul piano dell'identità di una stessa intenzione pluri-offensiva (al di fuori, in via di eccezione, delle violazioni attinenti alla materia previdenziale ed assistenziale, indicate nel comma 2), nella cui ipotesi, perciò, trova applicazione il criterio generale del cumulo materiale delle sanzioni. Il ricorso è respinto, con aggravio delle spese liquidate in dispositivo. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 200,00 per esborsi ed € 2300,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso