CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 27246/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Carmine, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto didichiarare inammissibile il ricorso,letta la memoria della ricorrente parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], datata [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 02/12/2025 la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato lasentenza del Tribunale di Palmi emessa in data 18/04/2025 di condanna dell’imputato CarmineCoppola per il reato di truffa aggravata con condanna anche al risarcimento del danno a favoredella parte civile [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione il difensore della parte civile,formulando un unico motivo con il quale deduce vizio di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 178 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Inparticolare, si assume la nullità della sentenza della Corte di appello per l’omessa citazione dellaparte civile per l'udienza di trattazione del processo di appello in data 2 dicembre 2025 atrattazione cartolare; si osserva che la sentenza di secondo grado, pur confermando la condanna,nulla dice in relazione alla parte civile, che, non avendo ricevuto alcuna notifica relativa allacitazione in appello, non ha potuto svolgere alcuna attività e quindi produrre memorie e notespese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso della parte civile è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc.pen. per difetto di interesse a proporre impugnazione.2. Dall'esame degli atti processuali - consentito trattandosi di questione processuale – emerge,effettivamente, l'omissione della citazione della parte civile nel giudizio di appello. Tuttavia, laCorte territoriale, in esito al giudizio di appello, ha confermato integralmente la sentenza di primogrado e, dunque, anche le statuizioni riguardanti la condanna dell'imputato al risarcimento deldanno in favore della parte civile costituita.Per pacifico orientamento di questa Corte, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorsoper cassazione proposto dalla parte civile che, deducendo l'omessa citazione in appello, impugniuna sentenza di conferma di quella di primo grado, che aveva condannato l’imputato alrisarcimento dei danni e al pagamento di una provvisionale (Sez. Sez. 6, sent. n. 21214 del24/04/2013 Ud., Rv. 256551 – 01; da ultimo, Sez. 4, sent. n. 39522 del19/11/2025, Rv. 288870– 02). Pertanto, vi è manifesta carenza di interesse della parte civile a proporre ricorso percassazione, tenuto conto del conseguito e non modificabile risultato delle statuizioni civili in suofavore. Non è pertinente il richiamo del ricorrente - reiterato nella memoria difensiva depositatail 30/03/2026 - alla sentenza di questa Corte, sez. 2 n. 10813 del 13 dicembre 2011, dep. 2012,Panza, Rv. 252470 - 01 poiché in tale caso, come si desume dalla motivazione della sentenzariportata nella memoria difensiva, la parte civile, la cui citazione per il giudizio di appello erastata omessa, aveva interesse a partecipare a tale giudizio poiché l'imputato, già condannato inprimo grado, veniva assolto dai reati a lui ascritti con la formula "il fatto non sussiste",comportante la revoca delle statuizioni civili (nel caso in argomento questa Corte ha annullatola sentenza ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado diappello).3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse della parte civile deveessere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, nonsussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpanella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delleammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 16/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]