CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 giugno 2022
Cassazione n. 25219/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24534/2015, proposto da: 2 -z AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale Z022, rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale rilasciata con atto separato e materialmente unito al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 10 - controricorrente - avverso la sentenza n. 1417/06/2015 della [OSCURATO:PERSONA], depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: l'Agenzia delle entrate impugna, con ricorso per cassazione affidato a due motivi, la sentenza della C.T.R. di Roma con la quale è stato confermato l'accoglimento dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] avverso due avvisi di accertamento notificatigli il 30 novembre 2011, previa riunione degli stessi; l'amministrazione finanziaria aveva accertato, con metodo sintetico ai sensi dell'art. 38, sesto comma, del d.P.R. 29/09/1973, n. 600, il maggior reddito del Nicoletti per gli anni 2005 e 2006; nelle annualità in questione, infatti, il contribuente non aveva dichiarato alcun reddito, ciò che l'ufficio aveva ritenuto incompatibile con le spese di mantenimento, da parte sua, della proprietà di un immobile abitativo con box pertinenziale sito a Roma (acquistato previa contrazione di mutuo ipotecario) e di un'autovettura modello [OSCURATO:PERSONA], avvenuto nel 2004; sulla base delle giustificazioni rese dal contribuente, l'Ufficio aveva ridotto del 50% l'ammontare dei costi del mutuo, imputandone la restante metà al fratello convivente; la sentenza qui impugnata ha ritenuto «assolutamente infondato» l'accertamento effettuato dall'Ufficio, osservando (a) quanto all'immobile abitativo, che lo stesso risulta gravato da mutuo ipotecario ed è stato acquistato dal Nicoletti non già nel 2007, come risultante dall'avviso di accertamento, ma nel 1998; (b) quanto all'autovettura, che si tratta di un veicolo «con nove anni di circolazione e di irrilevante valore economico»; l'intimato ha depositato controricorso e memoria in prossimità dell'udienza. Considerato che: Con il primo motivo, l'agenzia ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 38, sesto comma, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 cod. civ.;rileva, riportando in copia il testo degli avvisi di accertamento notificati al Nicoletti, di aver rinvenuto chiari e decisivi indici di capacità di spesa superiori al reddito dichiarato, pari a zero, nelle spese di gestione dell'unità immobiliare e dell'autovettura acquistata dal contribuente nel 2004; deduce, pertanto, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, travisando la portata dell'accertamento induttivo di cui all'art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973, ha affermato che l'acquisto dell'immobile esulava dagli anni di imposta in contestazione e che l'autovettura aveva valore irrisorio, così omettendo di procedere al necessario accertamento circa l'idoneità degli argomenti probatori offerti dal Nicoletti a superare la presunzione operante nel caso di specie; il secondo motivo agita identica questione in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., censurando la sentenza d'appello per aver la stessa trascurato di considerare gli elementi indicatori di maggior reddito effettivamente dedotti a fondamento dell'accertamento induttivo; i motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati; gli avvisi di accertamento, integralmente riprodotti nel ricorso, evidenziano con assoluta chiarezza che l'Ufficio, al di là dell'errore materiale relativo all'anno di acquisto dell'immobile (riportato, peraltro, nella parte ricostruttiva dei fatti, anteriormente alle difese del contribuente che poi correggevano il dato), ritenne incompatibili con i redditi dichiarati dal Nicoletti i costi per «il mantenimento dei beni indicativi di capacità contributiva sottospecificati [...]: autovettura [...] acquistata nel 2004 e venduta nel 2007; abitazione principale sita nel Comune di Roma [...] mutuo euro 12.376,00» (v. pagg. 7 e 8 ricorso introduttivo); nel rigettare la pretesa erariale, il giudice d'appello ha omesso ogni riferimento a tali spese incrementali; per un verso, infatti, e quanto all'immobile, ha valorizzato la circostanza del relativo acquisto, avvenuto in epoca anteriore alle annualità di riferimento; per altro verso, e quanto al veicolo, ne ha preso in considerazione uno diverso, confrontandosi con il relativo valore d'acquisto, e non con le spese di mantenimento; in tal senso, pertanto, la sentenza impugnata appare affetta da entrambi i vizi denunciati; da un lato, infatti, essa trascura completamente di vagliare la legittimità della pretesa erariale nell'ottica, imposta dall'art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1973, della necessaria valutazione dei «chiari e decisivi indici di capacità di spesa» addotti a fondamento del ricorso al metodo induttivo; d'altro canto, essa non prende in considerazione le medesime circostanze anche sotto il profilo fattuale, omettendo di svolgere qualunque considerazione in relazione ai costi di manutenzione evidenziati in seno all'atto impositivo; il ricorso va dunque accolto, e la sentenza cassata con rinvio al giudice a quo in diversa composizione perché decida conformemente agli indicati principi, provvedendo altresì sulle spese della presente fase. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale