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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2024

Cassazione n. 25521/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 settembre 1973; avverso la sentenza del 9 gennaio 2024 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto del ricorso è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli, confermando, per quel che rileva in questa sede, la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 497-ter, in relazione all'art. 497-bis, cod. pen., contestato al capo B (per aver illecitamente detenuto un dispositivo lampeggiante e due trombe acustiche, contrassegni identificativi in uso ai corpi di polizia) e all'art. 4 della legge n. 110 del 1975, contestato al capo A (per aver detenuto e portato fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, due bastoni "tonfa").

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi d'impugnazione afferenti, il primo, alla recidiva (ritenuta, sostiene la difesa, senza alcuna motivazione, alla luce di precedenti risalenti e non specifici) e, il secondo, al trattamento sanzionatorio e, in particolare, all'aumento irrogato in relazione al capo A), quantificato nella misura pari al doppio del minimo edittale in violazione dell'obbligo di specifica motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato.

La disciplina della recidiva trova la sua giustificazione nella riscontrata insensibilità del soggetto agente al trattamento repressivo e rieducativo; cosicché presuppone che le pregresse condotte criminose (delle quali sia stata accertata la commissione) siano state indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419).

Sotto il profilo motivazionale, il relativo onere è soddisfatto in tutte le ipotesi nelle quali, anche se con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782).

Ebbene, la Corte territoriale si è limitata ad asserire, apoditticamente, che l'accertata reiterazione dei reati è da ritenersi sintomatica di una maggiore capacità a delinquere del reo.

Tanto non permette di ritenere che sia stato valutato, oltre che il dato formale della reiterazione del reato, anche l'ulteriore profilo in precedenza evidenziato.

Si impone, pertanto, l'annullamento, sotto tale profilo, della sentenza impugnata, con conseguente assorbimento della censura afferente al trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.

Così deciso il 23 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 settembre 1973; avverso la sentenza del 9 gennaio 2024 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto del ricorso è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli, confermando, per quel che rileva in questa sede, la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 497-ter, in relazione all'art. 497-bis, cod. pen., contestato al capo B (per aver illecitamente detenuto un dispositivo lampeggiante e due trombe acustiche, contrassegni identificativi in uso ai corpi di polizia) e all'art. 4 della legge n. 110 del 1975, contestato al capo A (per aver detenuto e portato fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, due bastoni "tonfa"). 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi d'impugnazione afferenti, il primo, alla recidiva (ritenuta, sostiene la difesa, senza alcuna motivazione, alla luce di precedenti risalenti e non specifici) e, il secondo, al trattamento sanzionatorio e, in particolare, all'aumento irrogato in relazione al capo A), quantificato nella misura pari al doppio del minimo edittale in violazione dell'obbligo di specifica motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato. La disciplina della recidiva trova la sua giustificazione nella riscontrata insensibilità del soggetto agente al trattamento repressivo e rieducativo; cosicché presuppone che le pregresse condotte criminose (delle quali sia stata accertata la commissione) siano state indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419). Sotto il profilo motivazionale, il relativo onere è soddisfatto in tutte le ipotesi nelle quali, anche se con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782). Ebbene, la Corte territoriale si è limitata ad asserire, apoditticamente, che l'accertata reiterazione dei reati è da ritenersi sintomatica di una maggiore capacità a delinquere del reo. Tanto non permette di ritenere che sia stato valutato, oltre che il dato formale della reiterazione del reato, anche l'ulteriore profilo in precedenza evidenziato. Si impone, pertanto, l'annullamento, sotto tale profilo, della sentenza impugnata, con conseguente assorbimento della censura afferente al trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Così deciso il 23 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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