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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08458/2026

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s dall’Avvocaturagenerale dello Stato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura specialerilasciata su foglio separato ed allegato al controricorso, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA];– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia, n. 5498/07/2024, depositata in data 12 luglio2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.

Il contribuente impugnava innanzi alla Corte di giustiziatributaria di primo grado di Caltanissetta la proposta dicompensazione emessa dall’ADER ex art. 28ter d.P.R. n. 602/1973,n. 29228202200000022000, notificatagli il 29 aprile 2022, con laNumero registro generale 3220/2025Numero sezionale 688/2026Numero di raccolta generale 8458/2026quale l’Ufficio proponeva la compensazione del credito vantato dalData pubblicazione 04/04/2026ricorrente, pari ad Euro 248.46, con i crediti portati da 10 cartelle dipagamento, per complessivi Euro 92.435,81.

Il ricorrente eccepiva(a) l’incompetenza territoriale dell’ADER di Caltanissetta, che avevaproceduto alla notifica dell’atto nel Comune di Varese, e (b) la nullitàdella notifica delle prodromiche cartelle di pagamento.La CGT-1 accoglieva il ricorso ritenendo fondate ambedue ledoglianze, annullando sia la proposta di compensazione sia le cartelledi pagamento.2.

L’ADER proponeva gravame, insistendo sia sulla validitàdella proposta di compensazione sia sulla rituale notifica dellecartelle.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Siciliarigettava l’appello, ribadendo l’illegittimità dell’atto impugnato inquanto avrebbe dovuto essere emessa, previa delega dell’agentedella riscossione di Caltanissetta, dall’articolazione territoriale diVarese.3.

Contro la decisione della CGT-2 l’ADER propone ricorso percassazione affidato ad un motivo.

Il contribuente resiste concontroricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità delricorso sotto plurimi profili.È stata, quindi, depositata una proposta di definizioneaccelerata del giudizio dal seguente contenuto:‘Il ricorso è inammissibile.In via dirimente e prioritaria rispetto all’esame del singolomotivo ne va infatti rilevata l’inammissibilità per decorrenza deltermine breve di impugnazione di cui all’art. 325 co. 2 c.p.c.

Comeemerge chiaramente dagli atti depositati, il presente ricorso è statonotificato ai difensori costituiti per i giudizi di merito solo in data12.02.2025, e quindi ben oltre il termine breve di sessanta giornidecorrente dalla notificazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA]° dellaSicilia, avvenuta in data 15 luglio 2024 tramite p.e.c. inviataall’Agente della Riscossione all’indirizzo di posta certificataNumero registro generale 3220/2025Numero sezionale 688/2026“[OSCURATO:EMAIL]”, quale indirizzo daNumero di raccolta generale 8458/2026ritenere comunque utile ai fini della relativa notifica.

Data pubblicazione 04/04/2026Con un recente pronunciamento, infatti, questa Corte, facendoproprio un principio delle Sezioni Unite in materia di notifica direttaall’Ente al fine di far decorrere il termine breve di impugnazione aisensi del combinato disposto degli artt. 38 co. 2 e 51 co. 2 D.Lgs. n.546/1992, ha stabilito che “la notificazione della sentenza di primogrado, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, effettuatadall'ufficiale giudiziario presso la sede a mani dell'impiegato addetto,è idonea ai fini della decorrenza del termine breve per appellare, dicui all'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, pur in presenzadi elezione di domicilio presso il procuratore del libero foro, in quantol'art. 17 del medesimo decreto fa comunque salva, anche in caso dielezione di domicilio, la validità della consegna a mani proprie” (cfr.ex plurimis Cass. n. 26416/2023; SS.UU. n. 21884/2022).Nel caso di specie, non v’è dubbio che l’invio della pec pressol’indirizzo ufficiale di posta certificata dell’AdER, valga quale regolarenotifica “a mani proprie”, nonostante la diversa elezione di domiciliopresso il procuratore costituito.Quanto, poi, al motivo circa la nullità della sentenza peromessa pronuncia sul motivo di appello, basta richiamare la copiosagiurisprudenza di legittimità sul punto, con la quale si è stabilito chenon ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appelloquando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte delgiudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisioneadottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo,dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia statacompletamente omessa una decisione su di un punto che si palesiindispensabile per la soluzione del caso concreto (cfr. ex plurimisCass. 23217/2022; Cass. n. 1525/2019).Deve pertanto concludersi che, nel caso di specie, non siaconfigurabile un’omessa pronuncia sul motivo di gravame, ma tutt’alpiù il rigetto implicito dello stesso, tale per cui il motivo formulato aiNumero registro generale 3220/2025Numero sezionale 688/2026sensi del n. 4 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., vaNumero di raccolta generale 8458/2026comunque ritenuto manifestamente infondato’.

Data pubblicazione 04/04/2026La ricorrente ha chiesto fissarsi l’udienza di discussione dellacausa.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 23 gennaio2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni diinammissibilità del ricorso sollevate dal controricorrente.1.1.

Sotto un primo profilo viene eccepita la tardività delricorso in quanto notificato il 12 febbraio 2025, ovvero oltre iltermine breve (60 giorni) ex art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificadella sentenza di appello, eseguita il 15 luglio 2024 a mezzo pecall’indirizzo dell’ADER ([OSCURATO:EMAIL]).1.1.1.

L’eccezione è infondata poiché muove da unpresupposto di diritto errato, ovvero l’equiparabilità della notificadella sentenza di appello a mezzo pec presso l’indirizzo di p.e. diADER alla notifica a mani proprie.1.1.2.

Questa Corte (Cass. 03/04/2023, n. 9165) ha giàaffrontato la questione della equiparabilità tra la notifica a mezzo pecpresso l’indirizzo della parte (non già del proprio difensore ove laparte aveva eletto domicilio digitale) e la notifica a mani proprie conriferimento alla comunicazione dell’avviso di trattazione della causaex artt. 31 e 61 d.lgs. n. 546/1992 e l’ha risolta in senso negativoall’esito del seguente iter argomentativo:-nel processo tributario, con riguardo al luogo dellenotificazioni, l’art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa in ogni caso salvala “consegna in mani proprie”, per cui deve considerarsi valida,anche in presenza di un'elezione di domicilio, la notifica eseguita intal modo, da identificarsi non solo con quella ex art. 138 c.p.c., maanche con tutte le altre notificazioni ex art. 140 c.p.c. o a mezzo delservizio postale, a seguito delle quali l’atto venga comunqueNumero registro generale 3220/2025Numero sezionale 688/2026consegnato a mani del destinatario; così da ultimo Cass.Numero di raccolta generale 8458/202623/11/2022, n. 34450; Data pubblicazione 04/04/2026-in virtù dell’art. 16bis del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabileratione temporis, le comunicazioni sono effettuate anche mediantel'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del d.lgs. n. 82del 2005; l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificatavalevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale allacomunicazione del domicilio eletto;-nella specie la parte non aveva, però, indicato il proprioindirizzo p.e.c. ed aveva eletto domicilio presso la p.e.c. deldifensore; pertanto, la comunicazione, effettuata all’indirizzo p.e.c.della parte è invalida, in quanto viola l’art. 17, primo comma, deld.lgs. n. 546 del 1992, il quale prevede che le comunicazioni e lenotificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, neldomicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sededichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio;-non può ritenersi che la comunicazione all’indirizzo di postaelettronica certificata della parte corrisponda alla consegna a maniproprie che l’art. 17 fa sempre e, comunque, salva;-l’art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa, infatti, riferimento allaconsegna in mani proprie con una terminologia inequivocabile cheprescinde dalla forma della notificazione o comunicazione, ma esigeun coinvolgimento del destinatario nella ricezione dell’atto e laconseguente consapevolezza, da parte sua, di tale ricezione.

Lacomunicazione a mezzo p.e.c. prescinde, invece, da un effettivocoinvolgimento del destinatario nella ricezione dell’atto, essendosufficiente la ricevuta di avvenuta consegna, completa dimessaggio e degli allegati, in applicazione della regola di cui all’art.149bis c.p.c., in base alla quale la notifica a mezzo p.e.c. si intendeperfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile ildocumento informatico nella casella p.e.c. del destinatario;Numero registro generale 3220/2025Numero sezionale 688/2026Numero di raccolta generale 8458/2026-la notificazione/comunicazione all’indirizzo p.e.c. della parteData pubblicazione 04/04/2026non può essere equiparata alla consegna a mani proprie deldestinatario proprio in considerazione della maggiore garanzia dicoinvolgimento personale e di conoscenza effettiva della ricezionedell’atto che il legislatore vuole assicurare con la consegna ‘a maniproprie’.1.1.3.

Nella specie, quindi, in presenza di una elezione didomicilio, da parte di ADER, presso il proprio difensore, lanotificazione della sentenza presso l’indirizzo p.e.c. di ADER non èequiparabile alla notificazione in mani proprie e, pertanto, non èidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.Il ricorso per cassazione deve, quindi, ritenersitempestivamente proposto.1.2.

Sotto altro profilo, il contribuente lamenta la carenza diinteresse ex art. 100 c.p.c. per non avere l’ADER propostoimpugnazione del capo della sentenza afferente la nullità dell’attoimpugnato per incompetenza territoriale dell’ADER.

Di qui,l’inammissibilità del ricorso per cassazione.1.2.1.

L’eccezione non ha pregio.1.2.2.

Contrariamente a quanto sostenuto dal controricorrentedeve ritenersi sussistente l’interesse di ADER ad una pronuncia circala regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento sottese allaproposta di compensazione, anche in presenza dell’annullamento diquest’ultima (in via ormai definitiva) per vizio di incompetenzaterritoriale, soprattutto a fronte di una specifica statuizione (da partedella CTP, confermata dal giudice di appello) di annullamento dellecartelle di pagamento.

Ne segue l’ammissibilità del ricorso percassazione anche sotto tale profilo, essendo sussistente l’interessedi ADER all’impugnativa della sentenza di secondo grado.2.

Ciò posto, con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio lamenta la«nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. - in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c. – per avere i Giudici di secondo grado omessodi pronunciarsi sul motivo d’appello teso a contestare le statuizioniNumero registro generale 3220/2025Numero sezionale 688/2026Numero di raccolta generale 8458/2026dei Giudici di prime cure in merito alla nullità delle prodromicheData pubblicazione 04/04/2026cartelle di pagamento per irregolarità afferenti ai rispettivi iternotificatori».

Premette di aver chiesto, come terzo motivo di appello,la riforma della sentenza della CTP nella parte in cui aveva annullatole cartelle di pagamento per vizi delle relative notifiche.

Sul punto laCGT-2 ha omesso qualsiasi pronuncia, non potendosi ravvisarealcuna statuizione implicita di rigetto, attesa la completa autonomiatra le due questioni (incompetenza della proposta di compensazionee validità delle notifiche delle cartelle presupposte).2.1.

Il motivo è fondato.2.2.

È noto che nel giudizio di legittimità la deduzione del viziodi omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per unverso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda oeccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente einequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanzesiano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loroesatti termini e non genericamente o per riassunto del relativocontenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/odel verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte,onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e dellatempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio,la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intantopuò esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, inottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrenteabbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarlicompiutamente, non essendo essa legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass.14/10/2021, n. 28072).Nella specie la ricorrente ha indicato nel corpo del ricorso l’attodi appello in cui aveva proposto il motivo relativo alla ritualità dellenotifiche delle cartelle di pagamento e ha allegato al ricorso l’atto diappello; la CGT-2 non ha dato atto, nella motivazione, dellaNumero registro generale 3220/2025Numero sezionale 688/2026Numero di raccolta generale 8458/2026proposizione del motivo de quo e ha omesso qualsiasi decisione sulloData pubblicazione 04/04/2026stesso.L’omissione integra il vizio denunciato, ovvero la violazionedell’art. 112 cod. proc. civ., atteso che alla luce del complessivotenore della decisione nella specie non ricorre un implicito rigettodella doglianza.2.3.

I confini tra ‘omessa pronuncia’ (denunziabile con laviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ.) ed il ‘rigetto implicito’ sonostati tracciati da tempo da questa Corte; si è costantementeaffermato che ricorre la statuizione implicita di rigetto di unadomanda o di un’eccezione quando la pretesa non espressamenteesaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridicadella pronuncia, nel senso che la domanda o l’eccezione, pur se nonespressamente trattate, siano superate o travolte dalla soluzione dialtra questione, il cui esame presuppone, come necessarioantecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (daultimo, Cass. 26/09/2024, n. 25710).2.4.

Nella specie, la CGT-2 ha ritenuto infondato il gravamedell’Ufficio sotto il profilo della incompetenza territoriale dell’ADERad emettere la proposta di compensazione, senza nulla disporre sulterzo motivo di appello relativo alla notifica delle cartelle dipagamento indicate nella detta proposta.

Si tratta, a ben vedere, didue questioni autonome: la pretesa non espressamente esaminatanon è, infatti, incompatibile con l’impostazione logico-giuridica dellapronuncia, nel senso che il terzo motivo di gravame, non trattato,non è superato o travolto dalla soluzione della questione sullaincompetenza.

In altri termini, il rigetto (esplicito) del motivo digravame sull’incompetenza non comporta giocoforza il rigetto(implicito) del motivo sulla regolarità delle notifiche delle cartelle dipagamento, ben potendo la questione pretermessa essere risolta (inun senso o nell’altro) a prescindere dall’incompetenza territoriale diADER.Numero registro generale 3220/2025Numero sezionale 688/2026Numero di raccolta generale 8458/20263.

Il ricorso va, in definitiva, accolto, la sentenza gravata vaData pubblicazione 04/04/2026cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia, in altra composizione, perché provveda al nuovo esamein conformità ai principi esposti ed alla liquidazione delle spese dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione, per nuovo esame e perché provveda anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
s dall’Avvocaturagenerale dello Stato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura specialerilasciata su foglio separato ed allegato al controricorso, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA];– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia, n. 5498/07/2024, depositata in data 12 luglio2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. Il contribuente impugnava innanzi alla Corte di giustiziatributaria di primo grado di Caltanissetta la proposta dicompensazione emessa dall’ADER ex art. 28ter d.P.R. n. 602/1973,n. 29228202200000022000, notificatagli il 29 aprile 2022, con laNumero registro generale 3220/2025Numero sezionale 688/2026Numero di raccolta generale 8458/2026quale l’Ufficio proponeva la compensazione del credito vantato dalData pubblicazione 04/04/2026ricorrente, pari ad Euro 248.46, con i crediti portati da 10 cartelle dipagamento, per complessivi Euro 92.435,81. Il ricorrente eccepiva(a) l’incompetenza territoriale dell’ADER di Caltanissetta, che avevaproceduto alla notifica dell’atto nel Comune di Varese, e (b) la nullitàdella notifica delle prodromiche cartelle di pagamento.La CGT-1 accoglieva il ricorso ritenendo fondate ambedue ledoglianze, annullando sia la proposta di compensazione sia le cartelledi pagamento.2. L’ADER proponeva gravame, insistendo sia sulla validitàdella proposta di compensazione sia sulla rituale notifica dellecartelle.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Siciliarigettava l’appello, ribadendo l’illegittimità dell’atto impugnato inquanto avrebbe dovuto essere emessa, previa delega dell’agentedella riscossione di Caltanissetta, dall’articolazione territoriale diVarese.3. Contro la decisione della CGT-2 l’ADER propone ricorso percassazione affidato ad un motivo. Il contribuente resiste concontroricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità delricorso sotto plurimi profili.È stata, quindi, depositata una proposta di definizioneaccelerata del giudizio dal seguente contenuto:‘Il ricorso è inammissibile.In via dirimente e prioritaria rispetto all’esame del singolomotivo ne va infatti rilevata l’inammissibilità per decorrenza deltermine breve di impugnazione di cui all’art. 325 co. 2 c.p.c. Comeemerge chiaramente dagli atti depositati, il presente ricorso è statonotificato ai difensori costituiti per i giudizi di merito solo in data12.02.2025, e quindi ben oltre il termine breve di sessanta giornidecorrente dalla notificazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA]° dellaSicilia, avvenuta in data 15 luglio 2024 tramite p.e.c. inviataall’Agente della Riscossione all’indirizzo di posta certificataNumero registro generale 3220/2025Numero sezionale 688/2026“[OSCURATO:EMAIL]”, quale indirizzo daNumero di raccolta generale 8458/2026ritenere comunque utile ai fini della relativa notifica. Data pubblicazione 04/04/2026Con un recente pronunciamento, infatti, questa Corte, facendoproprio un principio delle Sezioni Unite in materia di notifica direttaall’Ente al fine di far decorrere il termine breve di impugnazione aisensi del combinato disposto degli artt. 38 co. 2 e 51 co. 2 D.Lgs. n.546/1992, ha stabilito che “la notificazione della sentenza di primogrado, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, effettuatadall'ufficiale giudiziario presso la sede a mani dell'impiegato addetto,è idonea ai fini della decorrenza del termine breve per appellare, dicui all'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, pur in presenzadi elezione di domicilio presso il procuratore del libero foro, in quantol'art. 17 del medesimo decreto fa comunque salva, anche in caso dielezione di domicilio, la validità della consegna a mani proprie” (cfr.ex plurimis Cass. n. 26416/2023; SS.UU. n. 21884/2022).Nel caso di specie, non v’è dubbio che l’invio della pec pressol’indirizzo ufficiale di posta certificata dell’AdER, valga quale regolarenotifica “a mani proprie”, nonostante la diversa elezione di domiciliopresso il procuratore costituito.Quanto, poi, al motivo circa la nullità della sentenza peromessa pronuncia sul motivo di appello, basta richiamare la copiosagiurisprudenza di legittimità sul punto, con la quale si è stabilito chenon ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appelloquando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte delgiudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisioneadottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo,dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia statacompletamente omessa una decisione su di un punto che si palesiindispensabile per la soluzione del caso concreto (cfr. ex plurimisCass. 23217/2022; Cass. n. 1525/2019).Deve pertanto concludersi che, nel caso di specie, non siaconfigurabile un’omessa pronuncia sul motivo di gravame, ma tutt’alpiù il rigetto implicito dello stesso, tale per cui il motivo formulato aiNumero registro generale 3220/2025Numero sezionale 688/2026sensi del n. 4 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., vaNumero di raccolta generale 8458/2026comunque ritenuto manifestamente infondato’. Data pubblicazione 04/04/2026La ricorrente ha chiesto fissarsi l’udienza di discussione dellacausa.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 23 gennaio2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni diinammissibilità del ricorso sollevate dal controricorrente.1.1. Sotto un primo profilo viene eccepita la tardività delricorso in quanto notificato il 12 febbraio 2025, ovvero oltre iltermine breve (60 giorni) ex art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificadella sentenza di appello, eseguita il 15 luglio 2024 a mezzo pecall’indirizzo dell’ADER ([OSCURATO:EMAIL]).1.1.1. L’eccezione è infondata poiché muove da unpresupposto di diritto errato, ovvero l’equiparabilità della notificadella sentenza di appello a mezzo pec presso l’indirizzo di p.e. diADER alla notifica a mani proprie.1.1.2. Questa Corte (Cass. 03/04/2023, n. 9165) ha giàaffrontato la questione della equiparabilità tra la notifica a mezzo pecpresso l’indirizzo della parte (non già del proprio difensore ove laparte aveva eletto domicilio digitale) e la notifica a mani proprie conriferimento alla comunicazione dell’avviso di trattazione della causaex artt. 31 e 61 d.lgs. n. 546/1992 e l’ha risolta in senso negativoall’esito del seguente iter argomentativo:-nel processo tributario, con riguardo al luogo dellenotificazioni, l’art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa in ogni caso salvala “consegna in mani proprie”, per cui deve considerarsi valida,anche in presenza di un'elezione di domicilio, la notifica eseguita intal modo, da identificarsi non solo con quella ex art. 138 c.p.c., maanche con tutte le altre notificazioni ex art. 140 c.p.c. o a mezzo delservizio postale, a seguito delle quali l’atto venga comunqueNumero registro generale 3220/2025Numero sezionale 688/2026consegnato a mani del destinatario; così da ultimo Cass.Numero di raccolta generale 8458/202623/11/2022, n. 34450; Data pubblicazione 04/04/2026-in virtù dell’art. 16bis del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabileratione temporis, le comunicazioni sono effettuate anche mediantel'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del d.lgs. n. 82del 2005; l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificatavalevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale allacomunicazione del domicilio eletto;-nella specie la parte non aveva, però, indicato il proprioindirizzo p.e.c. ed aveva eletto domicilio presso la p.e.c. deldifensore; pertanto, la comunicazione, effettuata all’indirizzo p.e.c.della parte è invalida, in quanto viola l’art. 17, primo comma, deld.lgs. n. 546 del 1992, il quale prevede che le comunicazioni e lenotificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, neldomicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sededichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio;-non può ritenersi che la comunicazione all’indirizzo di postaelettronica certificata della parte corrisponda alla consegna a maniproprie che l’art. 17 fa sempre e, comunque, salva;-l’art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa, infatti, riferimento allaconsegna in mani proprie con una terminologia inequivocabile cheprescinde dalla forma della notificazione o comunicazione, ma esigeun coinvolgimento del destinatario nella ricezione dell’atto e laconseguente consapevolezza, da parte sua, di tale ricezione. Lacomunicazione a mezzo p.e.c. prescinde, invece, da un effettivocoinvolgimento del destinatario nella ricezione dell’atto, essendosufficiente la ricevuta di avvenuta consegna, completa dimessaggio e degli allegati, in applicazione della regola di cui all’art.149bis c.p.c., in base alla quale la notifica a mezzo p.e.c. si intendeperfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile ildocumento informatico nella casella p.e.c. del destinatario;Numero registro generale 3220/2025Numero sezionale 688/2026Numero di raccolta generale 8458/2026-la notificazione/comunicazione all’indirizzo p.e.c. della parteData pubblicazione 04/04/2026non può essere equiparata alla consegna a mani proprie deldestinatario proprio in considerazione della maggiore garanzia dicoinvolgimento personale e di conoscenza effettiva della ricezionedell’atto che il legislatore vuole assicurare con la consegna ‘a maniproprie’.1.1.3. Nella specie, quindi, in presenza di una elezione didomicilio, da parte di ADER, presso il proprio difensore, lanotificazione della sentenza presso l’indirizzo p.e.c. di ADER non èequiparabile alla notificazione in mani proprie e, pertanto, non èidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.Il ricorso per cassazione deve, quindi, ritenersitempestivamente proposto.1.2. Sotto altro profilo, il contribuente lamenta la carenza diinteresse ex art. 100 c.p.c. per non avere l’ADER propostoimpugnazione del capo della sentenza afferente la nullità dell’attoimpugnato per incompetenza territoriale dell’ADER. Di qui,l’inammissibilità del ricorso per cassazione.1.2.1. L’eccezione non ha pregio.1.2.2. Contrariamente a quanto sostenuto dal controricorrentedeve ritenersi sussistente l’interesse di ADER ad una pronuncia circala regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento sottese allaproposta di compensazione, anche in presenza dell’annullamento diquest’ultima (in via ormai definitiva) per vizio di incompetenzaterritoriale, soprattutto a fronte di una specifica statuizione (da partedella CTP, confermata dal giudice di appello) di annullamento dellecartelle di pagamento. Ne segue l’ammissibilità del ricorso percassazione anche sotto tale profilo, essendo sussistente l’interessedi ADER all’impugnativa della sentenza di secondo grado.2. Ciò posto, con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio lamenta la«nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. - in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c. – per avere i Giudici di secondo grado omessodi pronunciarsi sul motivo d’appello teso a contestare le statuizioniNumero registro generale 3220/2025Numero sezionale 688/2026Numero di raccolta generale 8458/2026dei Giudici di prime cure in merito alla nullità delle prodromicheData pubblicazione 04/04/2026cartelle di pagamento per irregolarità afferenti ai rispettivi iternotificatori». Premette di aver chiesto, come terzo motivo di appello,la riforma della sentenza della CTP nella parte in cui aveva annullatole cartelle di pagamento per vizi delle relative notifiche. Sul punto laCGT-2 ha omesso qualsiasi pronuncia, non potendosi ravvisarealcuna statuizione implicita di rigetto, attesa la completa autonomiatra le due questioni (incompetenza della proposta di compensazionee validità delle notifiche delle cartelle presupposte).2.1. Il motivo è fondato.2.2. È noto che nel giudizio di legittimità la deduzione del viziodi omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per unverso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda oeccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente einequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanzesiano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loroesatti termini e non genericamente o per riassunto del relativocontenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/odel verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte,onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e dellatempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio,la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intantopuò esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, inottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrenteabbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarlicompiutamente, non essendo essa legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass.14/10/2021, n. 28072).Nella specie la ricorrente ha indicato nel corpo del ricorso l’attodi appello in cui aveva proposto il motivo relativo alla ritualità dellenotifiche delle cartelle di pagamento e ha allegato al ricorso l’atto diappello; la CGT-2 non ha dato atto, nella motivazione, dellaNumero registro generale 3220/2025Numero sezionale 688/2026Numero di raccolta generale 8458/2026proposizione del motivo de quo e ha omesso qualsiasi decisione sulloData pubblicazione 04/04/2026stesso.L’omissione integra il vizio denunciato, ovvero la violazionedell’art. 112 cod. proc. civ., atteso che alla luce del complessivotenore della decisione nella specie non ricorre un implicito rigettodella doglianza.2.3. I confini tra ‘omessa pronuncia’ (denunziabile con laviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ.) ed il ‘rigetto implicito’ sonostati tracciati da tempo da questa Corte; si è costantementeaffermato che ricorre la statuizione implicita di rigetto di unadomanda o di un’eccezione quando la pretesa non espressamenteesaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridicadella pronuncia, nel senso che la domanda o l’eccezione, pur se nonespressamente trattate, siano superate o travolte dalla soluzione dialtra questione, il cui esame presuppone, come necessarioantecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (daultimo, Cass. 26/09/2024, n. 25710).2.4. Nella specie, la CGT-2 ha ritenuto infondato il gravamedell’Ufficio sotto il profilo della incompetenza territoriale dell’ADERad emettere la proposta di compensazione, senza nulla disporre sulterzo motivo di appello relativo alla notifica delle cartelle dipagamento indicate nella detta proposta. Si tratta, a ben vedere, didue questioni autonome: la pretesa non espressamente esaminatanon è, infatti, incompatibile con l’impostazione logico-giuridica dellapronuncia, nel senso che il terzo motivo di gravame, non trattato,non è superato o travolto dalla soluzione della questione sullaincompetenza. In altri termini, il rigetto (esplicito) del motivo digravame sull’incompetenza non comporta giocoforza il rigetto(implicito) del motivo sulla regolarità delle notifiche delle cartelle dipagamento, ben potendo la questione pretermessa essere risolta (inun senso o nell’altro) a prescindere dall’incompetenza territoriale diADER.Numero registro generale 3220/2025Numero sezionale 688/2026Numero di raccolta generale 8458/20263. Il ricorso va, in definitiva, accolto, la sentenza gravata vaData pubblicazione 04/04/2026cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia, in altra composizione, perché provveda al nuovo esamein conformità ai principi esposti ed alla liquidazione delle spese dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione, per nuovo esame e perché provveda anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]