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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 31832/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] he ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per III motivo di ricorso.

Rigetto nel resto E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di VELLETRI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] il difensore si riporta ai motivi di ricorso.

Ct [OSCURATO:PERSONA] 1.GERUNDO Giordano ricorre per la cassazione della sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Roma in data 20 Ottobre 2021 la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Roma - ufficio GIP -e riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del presente giudizio, relativi a cessioni ed acquisti di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nonché di due contestazioni di porto di arma comune da sparo e di estorsione, con i fatti in precedenza giudicati con sentenza del Tribunale di Roma irrevocabile il 18 Gennaio 2018, rideterminava la pena complessiva, previa riduzione per la scelta del rito, in anni nove mesi otto di reclusione ed euro 74.000 di multa.

2. La Corte di Appello rigettava la censura di ordine processuale avanzata dalla difesa del GERUNDO con la quale si assumeva che i fatti oggetto del presente giudizio avevano formato oggetto di precedente pronuncia di assoluzione, in quanto nel procedimento in cui erano stati giudicate una serie di contestazioni (detenzione di circa un chilogrammo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, detenzione di arma con matricola abrasa) il GERUNDO era stato assolto da una contestazione che gli attribuiva, in epoca precedente all'arresto del 14 Marzo 2015, una reiterata condotta di cessione di sostanza stupefacente per un corrispettivo pari ad euro 391.890,00 corrispondente all'importo rinvenuto in contanti nella di- sponibilità dell'imputato al momento della perquisizione. 2.1 Evidenziava la corte distrettuale che a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, ai fini della verifica del ne bis in idem doveva farsi riferimento non ck,ct_ una concezione normativa-legale della contestazione, bensì a un modello storico naturalistico del fatto e confrontarlo con i fatti in precedenza giudicati.

Nella specie era stato lo stesso giudice della pronuncia assolutoria ad escludere la identità na- turalistica tra quanto contestato al GERUNDO nel suddetto giudizio, peraltro in termini del tutto indefiniti quanto ai tempi e alle modalità di cessione dello stupe- facente, rispetto alle nuove contestazioni, che traevano fondamento nella artico- lata e puntuale attività investigativa e di intercettazione telefonica da cui venivano tratte una serie di imputazioni in relazione a condotte realizzate in date determi- nate quanto a quantità di stupefacente e a corrispettivi pattuiti, fino al definivo arresto del prevenuto.

Quanto al merito delle singole contestazioni evidenziava che le stesse trova- vano fondamento nel contenuto delle interlocuzioni intervenute con i fornitori e i cessionari, ovvero intervenute con terzi soggetti, da cui era possibile desumere l'esito e il contenuto delle singole transazioni, nonché da argomenti logici relativi ai corrispettivi pattuiti e alle quantità indicate anche per relationem.Disattendeva altresì la censura concernente il capo Cl della imputazione, volta a escludere la ricorrenza della circostanza aggravante dell'ingente quantitativo, confermando la valutazione del primo giudice secondo il quale doveva ritenersi provato il superamento del valore soglia di 2.000 dosi, in ragione del quantitativo dello stupefacente indicato nelle conversazioni intercettate e della buona qualità dello stesso, che era desumibile dal confronto con quello sequestrato in altre oc- casioni, dal valore economico delle singole transazioni nonché dagli importi seque- strati all'imputato.

3. La difesa del GERUNDO si affida a tre motivi di ricorso.

Con un primo motivo deduce illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'istituto del ne bis in idem di cui all'art. 649 cod.proc.pen. evidenziando come, anche a volere ritenere integrato l'istituto sol- tanto in ipotesi di identità dei fatti in termini storico-naturalistici, nondimeno il giudice dell'assoluzione aveva avuto modo di esaminare i fatti di droga oggetto del presente giudizio che erano stati introdotti dal pubblico ministero al fine di confor- tare la prospettazione accusatoria ivi formulata e che avevano comportato l'appli- cazione di misura cautelare nei confronti del GERUNDO.

Evidenzia pertanto che i fatti di cui al presente procedimento erano stati già valutati nel diverso procedi- mento dall'autorità giudiziaria, la quale aveva escluso la integrazione della fatti- specie criminosa.

Con una seconda articolazione denuncia vizio motivazionale e violazione di legge in relazione all'art.192 comma 3 cod.proc.pen. con riferimento all'accerta- mento della responsabilità in relazione ai capi C1, AH e Q della rubrica in presenza di interpretazione meramente congetturale di esiti di intercettazioni telefoniche, laddove la natura e la quantità dello stupefacente venivano desunti solo mediante scarni riferimenti a unità di misura non univocamente identificabili.

Con una terza articolazione lamenta illogicità della motivazione in relazione alla riconosciuta circostanza aggravante dell'ingente quantitativo, che era stata rico- nosciuta sulla base di un ragionamento inferenziale insufficiente e contraddittorio perché del tutto congetturale, trattandosi di droga parlata le cui quantità veniva desunta implicitamente dalle precedenti transazioni o da sequestri eseguiti in di- verse occasioni, e la cui qualità era ricavata da a indici rivelatori inadeguati e senza considerare che in alcune interlocuzioni telefoniche (relative ai capi M della rubrica) era emersa la non buona qualità dello stupefacente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.1.1.

Il primo motivo sembra muovere da una premessa teorica (invero non esplicitata) priva di fondamento.

Esso, infatti, valorizza la (asserita) delibazione operata dal giudice del provvedimento ormai definitivo di fatti che non sono però quelli per i quali si è formato il giudicato.

Ben diversamente, la nozione di "bis in idem" (processuale) ha riguardo al rapporto tra il fatto storico divenuto oggetto di giudicato ed il nuovo giudizio, precludendo una seconda iniziativa penale là dove il medesimo fatto, nella sua dimensione storico-naturalistica, sia stato già oggetto di una pronuncia di carattere definitivo.

Ove con il motivo si intendesse prospettare che la pronuncia assolutoria abbia avuto ad oggetto proprio i fatti in ordine ai quali si è pronunciata la Corte di appello di Roma, andrebbe in primo luogo rilevato che è mancato il confronto con la mo- tivazione resa dal giudice qui impugnato, che ha posto in evidenza come proprio nella sentenza del 2.5.2016 il G.i.p. avesse scritto che la genericità della conte- stazione lì formulata al capo D) non solo non permettesse di individuare gli ele- menti costitutivi del fatto ma anche conducesse ad escludere che in quel giudizio fossero stati contestati gli stessi fatti ipotizzati nei confronti del Gerundo nell'am- bito del presente procedimento.

A fronte di ciò il ricorrente avrebbe dovuto dare dimostrazione, non del fatto che nei materiali disponibili al Giudice per le indagini preliminari emergevano anche gli episodi per i quali è intervenuta condanna nel presente procedimento, ma che il giudicato si sia formato proprio in ordine a questi ultimi.

Vale la pena rammentare che non è compito del giudice di legittimità svol- gere gli accertamenti di merito richiesti dalla prospettazione della ricorrenza di un vietato bis in idem.

Sicché grava sul ricorrente l'onere di dimostrare l'identità dei fatti in comparazione.

Tale onere non è stato soddisfatto dall'odierno ricorrente e, pertanto, il motivo risulta anche sotto questo aspetto inammissibile, stante la sua aspecificità.

1.2. Il secondo motivo si concreta in una mera valutazione alternativa del compendio probatorio; nè vale a dare una diversa veste alla censura l'evocazione di una violazione dell'articolo 192, comma 3 cod. proc. pen., la quale non può rilevare in questa sede come violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., giacché tale disposizione fa riferimento unicamente alle previsioni processuali per la cui violazione è prevista la sanzione della nullità, dell'i- nutilizzabilità, dell'inammissibilità o della decadenza.

La mancata o scorretta ap- plicazione dell'art. 192 rileva esclusivamente se ne consegue un vizio della moti- vazione; il quale deve essere puntualmente individuato e denunciato dal ricor- rente.

Ciò non è accaduto nel caso che occupa, in cui l'esponente si è limitato ad esporre proprie valutazioni in merito alla interpretazione che i giudici di merito hanno dato di alcune conversazioni oggetto di captazione.

A tal proposito si può conclusivamente rilevare che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'inter- pretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).

2.3. Il terzo motivo è aspecifico.

La questione è stata già posta alla Corte di appello la quale ha replicato che, da un canto, "il quantitativo enorme detenuto, circa 10 Kg., dimostra con certezza che il numero di dosi ottenibili fosse superiore di 2000 volte il valore soglia" e, dall'altro, ha aggiunto che "le rilevanti somme di danaro che emergono dalle intercettazioni necessarie per l'acquisto della droga ... depongono certamente per una qualità buona della sostanza".

Ha anche rimarcato il grado di purezza della cocaina sequestrata nel Marzo 2015, elemento che dava ulteriore dimostrazione della qualità della sostanza trattata, ed infine il possesso della somma di denaro pari a quasi 400.000 C, sequestrata sempre a Marzo 2015, anch'essa convergente verso lo svolgimento di un traffico di sostanze stupefacenti di buona qualità.

Ad alcuno di tali argomenti il ricorrente ha inteso fare riferimento per un confronto critico, sicché la mera reiterazione del rilievo facente perno sull'interpretazione data ad alcune conversazioni captate esita, come già esposto, nella aspecificità del motivo.

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricor- rente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] he ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per III motivo di ricorso. Rigetto nel resto E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di VELLETRI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] il difensore si riporta ai motivi di ricorso. Ct [OSCURATO:PERSONA] 1.GERUNDO Giordano ricorre per la cassazione della sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Roma in data 20 Ottobre 2021 la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Roma - ufficio GIP -e riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del presente giudizio, relativi a cessioni ed acquisti di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nonché di due contestazioni di porto di arma comune da sparo e di estorsione, con i fatti in precedenza giudicati con sentenza del Tribunale di Roma irrevocabile il 18 Gennaio 2018, rideterminava la pena complessiva, previa riduzione per la scelta del rito, in anni nove mesi otto di reclusione ed euro 74.000 di multa. 2. La Corte di Appello rigettava la censura di ordine processuale avanzata dalla difesa del GERUNDO con la quale si assumeva che i fatti oggetto del presente giudizio avevano formato oggetto di precedente pronuncia di assoluzione, in quanto nel procedimento in cui erano stati giudicate una serie di contestazioni (detenzione di circa un chilogrammo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, detenzione di arma con matricola abrasa) il GERUNDO era stato assolto da una contestazione che gli attribuiva, in epoca precedente all'arresto del 14 Marzo 2015, una reiterata condotta di cessione di sostanza stupefacente per un corrispettivo pari ad euro 391.890,00 corrispondente all'importo rinvenuto in contanti nella di- sponibilità dell'imputato al momento della perquisizione. 2.1 Evidenziava la corte distrettuale che a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, ai fini della verifica del ne bis in idem doveva farsi riferimento non ck,ct_ una concezione normativa-legale della contestazione, bensì a un modello storico naturalistico del fatto e confrontarlo con i fatti in precedenza giudicati. Nella specie era stato lo stesso giudice della pronuncia assolutoria ad escludere la identità na- turalistica tra quanto contestato al GERUNDO nel suddetto giudizio, peraltro in termini del tutto indefiniti quanto ai tempi e alle modalità di cessione dello stupe- facente, rispetto alle nuove contestazioni, che traevano fondamento nella artico- lata e puntuale attività investigativa e di intercettazione telefonica da cui venivano tratte una serie di imputazioni in relazione a condotte realizzate in date determi- nate quanto a quantità di stupefacente e a corrispettivi pattuiti, fino al definivo arresto del prevenuto. Quanto al merito delle singole contestazioni evidenziava che le stesse trova- vano fondamento nel contenuto delle interlocuzioni intervenute con i fornitori e i cessionari, ovvero intervenute con terzi soggetti, da cui era possibile desumere l'esito e il contenuto delle singole transazioni, nonché da argomenti logici relativi ai corrispettivi pattuiti e alle quantità indicate anche per relationem.Disattendeva altresì la censura concernente il capo Cl della imputazione, volta a escludere la ricorrenza della circostanza aggravante dell'ingente quantitativo, confermando la valutazione del primo giudice secondo il quale doveva ritenersi provato il superamento del valore soglia di 2.000 dosi, in ragione del quantitativo dello stupefacente indicato nelle conversazioni intercettate e della buona qualità dello stesso, che era desumibile dal confronto con quello sequestrato in altre oc- casioni, dal valore economico delle singole transazioni nonché dagli importi seque- strati all'imputato. 3. La difesa del GERUNDO si affida a tre motivi di ricorso. Con un primo motivo deduce illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'istituto del ne bis in idem di cui all'art. 649 cod.proc.pen. evidenziando come, anche a volere ritenere integrato l'istituto sol- tanto in ipotesi di identità dei fatti in termini storico-naturalistici, nondimeno il giudice dell'assoluzione aveva avuto modo di esaminare i fatti di droga oggetto del presente giudizio che erano stati introdotti dal pubblico ministero al fine di confor- tare la prospettazione accusatoria ivi formulata e che avevano comportato l'appli- cazione di misura cautelare nei confronti del GERUNDO. Evidenzia pertanto che i fatti di cui al presente procedimento erano stati già valutati nel diverso procedi- mento dall'autorità giudiziaria, la quale aveva escluso la integrazione della fatti- specie criminosa. Con una seconda articolazione denuncia vizio motivazionale e violazione di legge in relazione all'art.192 comma 3 cod.proc.pen. con riferimento all'accerta- mento della responsabilità in relazione ai capi C1, AH e Q della rubrica in presenza di interpretazione meramente congetturale di esiti di intercettazioni telefoniche, laddove la natura e la quantità dello stupefacente venivano desunti solo mediante scarni riferimenti a unità di misura non univocamente identificabili. Con una terza articolazione lamenta illogicità della motivazione in relazione alla riconosciuta circostanza aggravante dell'ingente quantitativo, che era stata rico- nosciuta sulla base di un ragionamento inferenziale insufficiente e contraddittorio perché del tutto congetturale, trattandosi di droga parlata le cui quantità veniva desunta implicitamente dalle precedenti transazioni o da sequestri eseguiti in di- verse occasioni, e la cui qualità era ricavata da a indici rivelatori inadeguati e senza considerare che in alcune interlocuzioni telefoniche (relative ai capi M della rubrica) era emersa la non buona qualità dello stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.1.1. Il primo motivo sembra muovere da una premessa teorica (invero non esplicitata) priva di fondamento. Esso, infatti, valorizza la (asserita) delibazione operata dal giudice del provvedimento ormai definitivo di fatti che non sono però quelli per i quali si è formato il giudicato. Ben diversamente, la nozione di "bis in idem" (processuale) ha riguardo al rapporto tra il fatto storico divenuto oggetto di giudicato ed il nuovo giudizio, precludendo una seconda iniziativa penale là dove il medesimo fatto, nella sua dimensione storico-naturalistica, sia stato già oggetto di una pronuncia di carattere definitivo. Ove con il motivo si intendesse prospettare che la pronuncia assolutoria abbia avuto ad oggetto proprio i fatti in ordine ai quali si è pronunciata la Corte di appello di Roma, andrebbe in primo luogo rilevato che è mancato il confronto con la mo- tivazione resa dal giudice qui impugnato, che ha posto in evidenza come proprio nella sentenza del 2.5.2016 il G.i.p. avesse scritto che la genericità della conte- stazione lì formulata al capo D) non solo non permettesse di individuare gli ele- menti costitutivi del fatto ma anche conducesse ad escludere che in quel giudizio fossero stati contestati gli stessi fatti ipotizzati nei confronti del Gerundo nell'am- bito del presente procedimento. A fronte di ciò il ricorrente avrebbe dovuto dare dimostrazione, non del fatto che nei materiali disponibili al Giudice per le indagini preliminari emergevano anche gli episodi per i quali è intervenuta condanna nel presente procedimento, ma che il giudicato si sia formato proprio in ordine a questi ultimi. Vale la pena rammentare che non è compito del giudice di legittimità svol- gere gli accertamenti di merito richiesti dalla prospettazione della ricorrenza di un vietato bis in idem. Sicché grava sul ricorrente l'onere di dimostrare l'identità dei fatti in comparazione. Tale onere non è stato soddisfatto dall'odierno ricorrente e, pertanto, il motivo risulta anche sotto questo aspetto inammissibile, stante la sua aspecificità. 1.2. Il secondo motivo si concreta in una mera valutazione alternativa del compendio probatorio; nè vale a dare una diversa veste alla censura l'evocazione di una violazione dell'articolo 192, comma 3 cod. proc. pen., la quale non può rilevare in questa sede come violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., giacché tale disposizione fa riferimento unicamente alle previsioni processuali per la cui violazione è prevista la sanzione della nullità, dell'i- nutilizzabilità, dell'inammissibilità o della decadenza. La mancata o scorretta ap- plicazione dell'art. 192 rileva esclusivamente se ne consegue un vizio della moti- vazione; il quale deve essere puntualmente individuato e denunciato dal ricor- rente. Ciò non è accaduto nel caso che occupa, in cui l'esponente si è limitato ad esporre proprie valutazioni in merito alla interpretazione che i giudici di merito hanno dato di alcune conversazioni oggetto di captazione. A tal proposito si può conclusivamente rilevare che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'inter- pretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). 2.3. Il terzo motivo è aspecifico. La questione è stata già posta alla Corte di appello la quale ha replicato che, da un canto, "il quantitativo enorme detenuto, circa 10 Kg., dimostra con certezza che il numero di dosi ottenibili fosse superiore di 2000 volte il valore soglia" e, dall'altro, ha aggiunto che "le rilevanti somme di danaro che emergono dalle intercettazioni necessarie per l'acquisto della droga ... depongono certamente per una qualità buona della sostanza". Ha anche rimarcato il grado di purezza della cocaina sequestrata nel Marzo 2015, elemento che dava ulteriore dimostrazione della qualità della sostanza trattata, ed infine il possesso della somma di denaro pari a quasi 400.000 C, sequestrata sempre a Marzo 2015, anch'essa convergente verso lo svolgimento di un traffico di sostanze stupefacenti di buona qualità. Ad alcuno di tali argomenti il ricorrente ha inteso fare riferimento per un confronto critico, sicché la mera reiterazione del rilievo facente perno sull'interpretazione data ad alcune conversazioni captate esita, come già esposto, nella aspecificità del motivo. 2. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricor- rente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
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