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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 19715/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 929/2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:SOCIETA]. –Unione di [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:SOCIETA]., giusta intervenuta fusione per incorporazione con atto a rogito [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. 16.392 – racc. 8.764), con gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 50 in virtù di procura speciale a margine del ricorso. - - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 3, già [OSCURATO:PERSONA] D ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con l’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso in atti - controricorrente - avverso la sentenza n. 7350/2017, pubblicata in data 23/11/2017 e non notificata, resa inter partes dalla Corte di Appello di Roma, I Sezione Civile, nell’ambito del giudizio contraddistinto dall’R.G. n. 623/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/4/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Consentenza depositata in data 10 agosto 2012 e di cui al n. 16171/2012, il Tribunale di Roma, nel giudizio civile promosso da [OSCURATO:SOCIETA]. (poi, [OSCURATO:SOCIETA]. e, poi, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), in parziale accoglimento della domanda attorea, avevacondannato la convenuta AUSL Roma (ora, USL Roma 3) al pagamento della somma di euro 369.243,48, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di messa in mora, somma richiesta quale residuo sul maggior credito originario pari ad euro 547.610,18, maturato dalla cedente [OSCURATO:PERSONA], a titolo di conguaglio tra quanto originariamente fatturato ed il dovuto in relazione al periodo gennaio 1998- novembre 2001 per prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 l. 833/1978, oltre interessi nella misura di mora ex art. 35 e 36 d.Dp.R. 1063/1962, ora artt. 29 e 30 DM 145/2000 sino al 8.8.2002 e successivamente nella misura di cui alla Dir.

CE 35/2000.

2. Proposto gravame avverso la predetta sentenza di primo grado da parte della [OSCURATO:PERSONA] 3, già [OSCURATO:PERSONA] D, si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. proponendo appello incidentale sulla questione della debenza dei richiesti interessi, e la Corte di appello di Roma, con la sentenza qui ricorsa per cassazione, ha accolto l’appello principale e quello incidentale solo in parte.

3. La corte del merito ha ritenuto, per quanto qui ancora di interesse, che l’appello principale proposto dall’azienda sanitaria appellante in ordine alla corretta determinazione del budget sulla base della documentazione allegata, con particolare riferimento alla D.G.R 2591/2000 e D.G.R. n. 934/2001, fosse in realtà fondato; ha infatti ricordato che l’appellante principale si era lamentato che il primo giudice l’aveva condannata al pagamento della somma pari ad euro 369.243,48, anziché della minor somma di euro 150.049,22, assumendo che la somma oggetto di domanda era stata contestata riguardando prestazioni sanitarie rese senza autorizzazione, in aggiunta a quelle per le quali l’Associazione risultava formalmente autorizzata ed accreditata dalle DGR 2591/2000 e DGR 934/2001 e, dunque superiori, alla capacità produttiva della struttura e alla sua capienza strutturale; ha evidenziato dunque che il contrasto contabile tra le parti fosse stato determinato dalle fatture n. 18/2000, n. 18/2001 e n. 2/2002 che erano state contestate dall’Azienda in relazione a prestazioni aggiuntive non autorizzate rispetto a quelle per cui l’Associazione stessa era stata formalmente autorizzata ed accreditata dalle delibere di Giunta della Regione Lazio n. 2591/2000 e n. 934/2001; ha altresì rilevato che la prova della suddetta contestazione era stata formalmente espressa con nota proc. n. 1545 del 24 marzo 2005, nella quale erano stati evidenziati gli importi riferiti a prestazioni rese in difformità a quanto autorizzato; ha osservato che, a fronte di tale circostanziata eccezione sollevata dall’Azienda – che dunque contestava l’esistenza e la validità del negozio presupposto –sarebbe stato preciso onere dell’Associazione provare l’avvenuta autorizzazione delle prestazioni aggiuntive eseguite e dunque la fondatezza della pretesa creditoria; ha rilevato che tuttavia nulla di tutto ciò era stato dimostrato in corso di causa dall’odierna appellata, dovendosi ritenere che il semplice materiale contabile accompagnato dagli atti di cessione non potesse ritenersi satisfattivo dell’onere della prova incombente ex art. 2697 cod. civ. su [OSCURATO:SOCIETA]. per la dimostrazione della maggiore pretesa contestata dalla ASL rispetto a quella minore invece riconosciuta da quest’ultima; ha dunque concluso nel senso che la domanda volta ad ottenere il riconoscimento del maggior credito dell’Associazione non poteva essere accolta, trattandosi di prestazioni rese senza autorizzazione in aggiunta a quelle per quali la detta Associazione era stata autorizzata ed accreditata dalle DGR 2581/2000 e DGR 934/2001, e dunque superiori alla capacità produttiva e alla sua capienza strutturale; ha infine ricordato che laRegione Lazio, con la DGR 2591/2000, a veva preso atto che i soggetti all’epoca convenzionati ex art. 26 l. 833/1978 avevano accettato i criteri dettati con DGR 398/2000 per l’accreditamento provvisorio e ne avevano disposto l’accreditamento in via sperimentale per le diverse tipologie di attività e quantità di cui al relativo allegato, fissando in tal modo il numero dei posti/trattamento riconosciuti e dunque remunerabili a carico del servizio sanitario regionale; ha rilevato che l’Associazione era stata accreditata per un numero di prestazionieccedenti rispetto alla sua capacità produttiva, trattandosi di prestazioni effettuate oltre i limiti stabili in base alla sua capienza strutturale.

2. La sentenza, pubblicata il23.11.2017, è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]., oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui la [OSCURATO:PERSONA] 3, già [OSCURATO:PERSONA] D, ha resistito con controricorso.

La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primoed unico motivo la ricorrente presenta le sue doglianze con censure così rubricate: “omesso esame della documentazione in atti ed omessa motivazione in ordine all’accertamento della natura extra contratto delle prestazioni cui si riferiscono le somme richieste e portate nelle fatture n. 18/2000, 18/2001 e 2/2002.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in ordine alla disponibilità e valutazione delle prove costituite in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c. – Falsa applicazione della reg ola sull’assolvimento e sulla distribuzione dell’onere probatorio secondo cui una volta provato da parte attrice la sussistenza di fatti posti a fondamento della domanda è onere di parte convenuta provare i fatti impeditivi o estintivi della sollevata eccezione.

Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 in relazione all’art. 2697 cod. civ.”

2. Le doglianze così rubricate sono, in parte infondate, e, per altra parte, inammissibili. 2.1 Secondo la società ricorrente la Corte territoriale avrebbe accolto l’impugnazione principale proposta dalla ASL sulla base di un erroneo presupposto, dal quale sarebbe disceso in realtà un evidente vizio di violazione e falsa applicazione del principio fissato dall’art. 2697 cod. civ. in tema di ripartizione degli oneri probatori tra le parti.

Rileva la ricorrente che la Corte di merito, per il solo fatto che la ASL avesse proceduto ad una contestazione degli importi richiesti, avrebbe fatto discendere la constatazione che le prestazioni oggetto delgiudizio fossero da considerarsi una maggiore pretesa non coperta da giustificazione contrattuale, con la conseguente errata affermazione contenuta,sempre nel provvedimento qui impugnato, – aggiunge sempre la società ricorrente – secondo cui l’onere probatorio sarebbe gravato su UBI e che quest’ultima non lo avrebbe assolto.

Sottolinea sempre la ricorrente che la qui contestata affermazione sarebbe stata sostanzialmente fondata su un unicodocumento, e cioè la contestazione della ASL, che, lungi dall’essere circostanziata, si paleserebbe, per la sua genericità, del tutto inidonea ad assurgere al rango di valida prova. 2.2 Sempre secondo la ricorrente, le somme portate dalle fatture prodotte in causa – lungi dal rappresentare il corrispettivo di prestazioni rese in eccedenza – sarebbero state richieste a mero titolo di conguaglio per prestazioni inserite all’interno e nei limiti dell’accreditamento, rese in favore di pazienti per il qualeera stato corrisposto dalla ASL il relativo acconto del 90%, con la conseguenza che la mera circostanza che quest’ultima avesse proceduto al pagamento dell’acconto, senza aver intimato la sospensione delle prestazioni assistenziali in favore dei medesimi pazienti già in terapia, avrebbe consentito di accertare che le dette prestazioni erano state erogate nel rispetto e nei limiti dell’accreditamento.

Da ciò sarebbe discesa una erronea ripartizione dell’onere della prova. 2.3 Le censure sin qui proposte sono infondate. 2.3.1 Sul punto, giova ricordare che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (Sez. 1, Sentenza n. 15677del 03/07/2009; Cass. Sez.

Un. 3587/2021; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 3587del 11/02/2021; Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018). 2.3.2 Tuttavia nel caso di specie la ASL, debitrice della prestazione pecuniaria oggetto del rapporto di accreditamento sanitario sopra ricordato e ricostruito, aveva specificatamente contestato, con la nota prot. 1545 del 24 marzo 2005, che i crediti di cui la società oggi ricorrente aveva chiesto il rimborso, quale cessionaria degli stessi da parte della [OSCURATO:PERSONA], rientrassero nel rapporto oggetto di accreditamento regionale, risultando al contrario relativi a prestazioni non autorizzate dalla Giunta regionale con i sopra indicati DGR 2591/2000 e DGR 934/2001.

Sul punto va precisato che deve essere la struttura sanitaria a fornire la prova che le prestazioni sanitarie, di cui si chiede il rimborso in regime di accreditamento, siano state effettivamente erogate e rientrino tra quelle accreditate ed autorizzate (Cass. 5661/2021), rientrando invece nell’onere della prova dell’Azienda sanitaria la prova, quale fatto impeditivo, del superamento del C.O.M. (capacità operativa massima) (Cass. 30283/2019; Cass. 19360/2017). 2.3.3 Ne consegue che, come già correttamente statuito dalla Corte di appello, incombeva sulla società cessionaria del credito fornire la dimostrazione contraria a quanto specificatamente contestato dalla Asl, e cioè che i crediti oggetto della richiesta di rimborso riguardassero proprio prestazioni sanitarie autorizzate a livello regionale ed oggetto del relativo rapporto di accreditamento. 2.3.4 Né si può qui dare ingresso all’ulteriore contestazione, sollevata peraltro solo in questa sede di legittimità da parte della società ricorrente, in ordine ad una presunta genericità di contestazione contenuta nella sopra ricordata nota prot. 1545 del 24 marzo 2005, posto che, oltre al sopra rilevato profilo di novità della questione, la relativa doglianza si presenta sprovvista di autosufficienza, non avendo provveduto la società ricorrente a depositare il relativo documento in questo giudizio di legittimità ovvero a descriverne puntualmente il contenuto.Ne consegue che nessuna violazione ai principi regolatori della ripartizione degli oneri della prova ex art. 2697 cod. civ. è rintracciabile nel caso di specie. 2.4 Sostiene inoltre la società ricorrente che la Corte di appello avrebbe errato nell’affermare comunque che av eva richiesto, quale cedente del credito, il pagamento di prestazioni eccedenti la capacità produttiva attribuita e che tale affermazione si sarebbe tradotta in una errata e falsa rappresentazione della realtà e in un’erronea valutazione delleprove acquisit e , sindacabile innanzi al giudice di legittimità ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. 2.4.1 Rileva sempre la ricorrente che la circostanza - per cui le somme richieste alla struttura sanitaria erano state correttamente contabilizzate -era stata evidenziat a dallo stesso consulente nominato dal Tribunale, dott. [OSCURATO:PERSONA],che aveva anche rilevato la corretta applicazione del DGR Lazio n. 2591/2000 e n. 934/2001, così emergendo che dalla lettura della documentazione in atti non poteva evincersi alcun indizio rivelatore di un evidente sforamento dei limiti fissati dalle delibere autorizzative, tale far presumere la natura extra-budget delle prestazioni. 2.4.2 Le censure da ultimo ricordate sono in realtà inammissibili perché, richiamando una presunta violazione dei parametri di valutazione delle prove dettati dagli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., pretendono invece un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio che, come noto (v.

Cass. Sez.

Un.8053/2014), è inibito a questa Corte di legittimità.

Sul punto va ulteriormente ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020).

Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 929/2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:SOCIETA]. –Unione di [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:SOCIETA]., giusta intervenuta fusione per incorporazione con atto a rogito [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. 16.392 – racc. 8.764), con gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 50 in virtù di procura speciale a margine del ricorso. - - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 3, già [OSCURATO:PERSONA] D ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con l’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso in atti - controricorrente - avverso la sentenza n. 7350/2017, pubblicata in data 23/11/2017 e non notificata, resa inter partes dalla Corte di Appello di Roma, I Sezione Civile, nell’ambito del giudizio contraddistinto dall’R.G. n. 623/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/4/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Consentenza depositata in data 10 agosto 2012 e di cui al n. 16171/2012, il Tribunale di Roma, nel giudizio civile promosso da [OSCURATO:SOCIETA]. (poi, [OSCURATO:SOCIETA]. e, poi, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), in parziale accoglimento della domanda attorea, avevacondannato la convenuta AUSL Roma (ora, USL Roma 3) al pagamento della somma di euro 369.243,48, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di messa in mora, somma richiesta quale residuo sul maggior credito originario pari ad euro 547.610,18, maturato dalla cedente [OSCURATO:PERSONA], a titolo di conguaglio tra quanto originariamente fatturato ed il dovuto in relazione al periodo gennaio 1998- novembre 2001 per prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 l. 833/1978, oltre interessi nella misura di mora ex art. 35 e 36 d.Dp.R. 1063/1962, ora artt. 29 e 30 DM 145/2000 sino al 8.8.2002 e successivamente nella misura di cui alla Dir. CE 35/2000. 2. Proposto gravame avverso la predetta sentenza di primo grado da parte della [OSCURATO:PERSONA] 3, già [OSCURATO:PERSONA] D, si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. proponendo appello incidentale sulla questione della debenza dei richiesti interessi, e la Corte di appello di Roma, con la sentenza qui ricorsa per cassazione, ha accolto l’appello principale e quello incidentale solo in parte. 3. La corte del merito ha ritenuto, per quanto qui ancora di interesse, che l’appello principale proposto dall’azienda sanitaria appellante in ordine alla corretta determinazione del budget sulla base della documentazione allegata, con particolare riferimento alla D.G.R 2591/2000 e D.G.R. n. 934/2001, fosse in realtà fondato; ha infatti ricordato che l’appellante principale si era lamentato che il primo giudice l’aveva condannata al pagamento della somma pari ad euro 369.243,48, anziché della minor somma di euro 150.049,22, assumendo che la somma oggetto di domanda era stata contestata riguardando prestazioni sanitarie rese senza autorizzazione, in aggiunta a quelle per le quali l’Associazione risultava formalmente autorizzata ed accreditata dalle DGR 2591/2000 e DGR 934/2001 e, dunque superiori, alla capacità produttiva della struttura e alla sua capienza strutturale; ha evidenziato dunque che il contrasto contabile tra le parti fosse stato determinato dalle fatture n. 18/2000, n. 18/2001 e n. 2/2002 che erano state contestate dall’Azienda in relazione a prestazioni aggiuntive non autorizzate rispetto a quelle per cui l’Associazione stessa era stata formalmente autorizzata ed accreditata dalle delibere di Giunta della Regione Lazio n. 2591/2000 e n. 934/2001; ha altresì rilevato che la prova della suddetta contestazione era stata formalmente espressa con nota proc. n. 1545 del 24 marzo 2005, nella quale erano stati evidenziati gli importi riferiti a prestazioni rese in difformità a quanto autorizzato; ha osservato che, a fronte di tale circostanziata eccezione sollevata dall’Azienda – che dunque contestava l’esistenza e la validità del negozio presupposto –sarebbe stato preciso onere dell’Associazione provare l’avvenuta autorizzazione delle prestazioni aggiuntive eseguite e dunque la fondatezza della pretesa creditoria; ha rilevato che tuttavia nulla di tutto ciò era stato dimostrato in corso di causa dall’odierna appellata, dovendosi ritenere che il semplice materiale contabile accompagnato dagli atti di cessione non potesse ritenersi satisfattivo dell’onere della prova incombente ex art. 2697 cod. civ. su [OSCURATO:SOCIETA]. per la dimostrazione della maggiore pretesa contestata dalla ASL rispetto a quella minore invece riconosciuta da quest’ultima; ha dunque concluso nel senso che la domanda volta ad ottenere il riconoscimento del maggior credito dell’Associazione non poteva essere accolta, trattandosi di prestazioni rese senza autorizzazione in aggiunta a quelle per quali la detta Associazione era stata autorizzata ed accreditata dalle DGR 2581/2000 e DGR 934/2001, e dunque superiori alla capacità produttiva e alla sua capienza strutturale; ha infine ricordato che laRegione Lazio, con la DGR 2591/2000, a veva preso atto che i soggetti all’epoca convenzionati ex art. 26 l. 833/1978 avevano accettato i criteri dettati con DGR 398/2000 per l’accreditamento provvisorio e ne avevano disposto l’accreditamento in via sperimentale per le diverse tipologie di attività e quantità di cui al relativo allegato, fissando in tal modo il numero dei posti/trattamento riconosciuti e dunque remunerabili a carico del servizio sanitario regionale; ha rilevato che l’Associazione era stata accreditata per un numero di prestazionieccedenti rispetto alla sua capacità produttiva, trattandosi di prestazioni effettuate oltre i limiti stabili in base alla sua capienza strutturale. 2. La sentenza, pubblicata il23.11.2017, è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]., oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui la [OSCURATO:PERSONA] 3, già [OSCURATO:PERSONA] D, ha resistito con controricorso. La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primoed unico motivo la ricorrente presenta le sue doglianze con censure così rubricate: “omesso esame della documentazione in atti ed omessa motivazione in ordine all’accertamento della natura extra contratto delle prestazioni cui si riferiscono le somme richieste e portate nelle fatture n. 18/2000, 18/2001 e 2/2002. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in ordine alla disponibilità e valutazione delle prove costituite in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c. – Falsa applicazione della reg ola sull’assolvimento e sulla distribuzione dell’onere probatorio secondo cui una volta provato da parte attrice la sussistenza di fatti posti a fondamento della domanda è onere di parte convenuta provare i fatti impeditivi o estintivi della sollevata eccezione. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 in relazione all’art. 2697 cod. civ.” 2. Le doglianze così rubricate sono, in parte infondate, e, per altra parte, inammissibili. 2.1 Secondo la società ricorrente la Corte territoriale avrebbe accolto l’impugnazione principale proposta dalla ASL sulla base di un erroneo presupposto, dal quale sarebbe disceso in realtà un evidente vizio di violazione e falsa applicazione del principio fissato dall’art. 2697 cod. civ. in tema di ripartizione degli oneri probatori tra le parti. Rileva la ricorrente che la Corte di merito, per il solo fatto che la ASL avesse proceduto ad una contestazione degli importi richiesti, avrebbe fatto discendere la constatazione che le prestazioni oggetto delgiudizio fossero da considerarsi una maggiore pretesa non coperta da giustificazione contrattuale, con la conseguente errata affermazione contenuta,sempre nel provvedimento qui impugnato, – aggiunge sempre la società ricorrente – secondo cui l’onere probatorio sarebbe gravato su UBI e che quest’ultima non lo avrebbe assolto. Sottolinea sempre la ricorrente che la qui contestata affermazione sarebbe stata sostanzialmente fondata su un unicodocumento, e cioè la contestazione della ASL, che, lungi dall’essere circostanziata, si paleserebbe, per la sua genericità, del tutto inidonea ad assurgere al rango di valida prova. 2.2 Sempre secondo la ricorrente, le somme portate dalle fatture prodotte in causa – lungi dal rappresentare il corrispettivo di prestazioni rese in eccedenza – sarebbero state richieste a mero titolo di conguaglio per prestazioni inserite all’interno e nei limiti dell’accreditamento, rese in favore di pazienti per il qualeera stato corrisposto dalla ASL il relativo acconto del 90%, con la conseguenza che la mera circostanza che quest’ultima avesse proceduto al pagamento dell’acconto, senza aver intimato la sospensione delle prestazioni assistenziali in favore dei medesimi pazienti già in terapia, avrebbe consentito di accertare che le dette prestazioni erano state erogate nel rispetto e nei limiti dell’accreditamento. Da ciò sarebbe discesa una erronea ripartizione dell’onere della prova. 2.3 Le censure sin qui proposte sono infondate. 2.3.1 Sul punto, giova ricordare che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (Sez. 1, Sentenza n. 15677del 03/07/2009; Cass. Sez. Un. 3587/2021; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 3587del 11/02/2021; Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018). 2.3.2 Tuttavia nel caso di specie la ASL, debitrice della prestazione pecuniaria oggetto del rapporto di accreditamento sanitario sopra ricordato e ricostruito, aveva specificatamente contestato, con la nota prot. 1545 del 24 marzo 2005, che i crediti di cui la società oggi ricorrente aveva chiesto il rimborso, quale cessionaria degli stessi da parte della [OSCURATO:PERSONA], rientrassero nel rapporto oggetto di accreditamento regionale, risultando al contrario relativi a prestazioni non autorizzate dalla Giunta regionale con i sopra indicati DGR 2591/2000 e DGR 934/2001. Sul punto va precisato che deve essere la struttura sanitaria a fornire la prova che le prestazioni sanitarie, di cui si chiede il rimborso in regime di accreditamento, siano state effettivamente erogate e rientrino tra quelle accreditate ed autorizzate (Cass. 5661/2021), rientrando invece nell’onere della prova dell’Azienda sanitaria la prova, quale fatto impeditivo, del superamento del C.O.M. (capacità operativa massima) (Cass. 30283/2019; Cass. 19360/2017). 2.3.3 Ne consegue che, come già correttamente statuito dalla Corte di appello, incombeva sulla società cessionaria del credito fornire la dimostrazione contraria a quanto specificatamente contestato dalla Asl, e cioè che i crediti oggetto della richiesta di rimborso riguardassero proprio prestazioni sanitarie autorizzate a livello regionale ed oggetto del relativo rapporto di accreditamento. 2.3.4 Né si può qui dare ingresso all’ulteriore contestazione, sollevata peraltro solo in questa sede di legittimità da parte della società ricorrente, in ordine ad una presunta genericità di contestazione contenuta nella sopra ricordata nota prot. 1545 del 24 marzo 2005, posto che, oltre al sopra rilevato profilo di novità della questione, la relativa doglianza si presenta sprovvista di autosufficienza, non avendo provveduto la società ricorrente a depositare il relativo documento in questo giudizio di legittimità ovvero a descriverne puntualmente il contenuto.Ne consegue che nessuna violazione ai principi regolatori della ripartizione degli oneri della prova ex art. 2697 cod. civ. è rintracciabile nel caso di specie. 2.4 Sostiene inoltre la società ricorrente che la Corte di appello avrebbe errato nell’affermare comunque che av eva richiesto, quale cedente del credito, il pagamento di prestazioni eccedenti la capacità produttiva attribuita e che tale affermazione si sarebbe tradotta in una errata e falsa rappresentazione della realtà e in un’erronea valutazione delleprove acquisit e , sindacabile innanzi al giudice di legittimità ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. 2.4.1 Rileva sempre la ricorrente che la circostanza - per cui le somme richieste alla struttura sanitaria erano state correttamente contabilizzate -era stata evidenziat a dallo stesso consulente nominato dal Tribunale, dott. [OSCURATO:PERSONA],che aveva anche rilevato la corretta applicazione del DGR Lazio n. 2591/2000 e n. 934/2001, così emergendo che dalla lettura della documentazione in atti non poteva evincersi alcun indizio rivelatore di un evidente sforamento dei limiti fissati dalle delibere autorizzative, tale far presumere la natura extra-budget delle prestazioni. 2.4.2 Le censure da ultimo ricordate sono in realtà inammissibili perché, richiamando una presunta violazione dei parametri di valutazione delle prove dettati dagli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., pretendono invece un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio che, come noto (v. Cass. Sez. Un.8053/2014), è inibito a questa Corte di legittimità. Sul punto va ulteriormente ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020). Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, d
Sentenza Cassazione n. 19715/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris