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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 23666/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 7 giugno 2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria 1'11 novembre 2021, riqualificato il fatto di cui al capo B) ai sensi dell'art. 581 cod. pen., assorbito nel reato di cui al capo A), ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. e di cui agli artt. 582, 585 e 576, comma primo n. 1, cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge quanto alla mancata riqualificazione del fatto contestato al capo A) nel reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., è reiterativo di profili di censura già disattesi da parte del giudice di merito: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha condiviso la qualificazione dei fatti operata dal Tribunale ai sensi dell'art. 628 cod. peri., essendo emerso dalle dichiarazioni della persona offesa che la violenza è sempre stata esercitata dall'imputato verso la persona (e non sulle cose), allo scopo di prenderne la collana; rilevato che la Corte di merito si è conformata, quindi, ai principi enunciati da questa Corte (Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Rv. 276558 -- 01; Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014, Rv. 262281), secondo cui integra il reato di furto con strappo la condotta di violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre il delitto di rapina quando la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 7 giugno 2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria 1'11 novembre 2021, riqualificato il fatto di cui al capo B) ai sensi dell'art. 581 cod. pen., assorbito nel reato di cui al capo A), ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. e di cui agli artt. 582, 585 e 576, comma primo n. 1, cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge quanto alla mancata riqualificazione del fatto contestato al capo A) nel reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., è reiterativo di profili di censura già disattesi da parte del giudice di merito: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha condiviso la qualificazione dei fatti operata dal Tribunale ai sensi dell'art. 628 cod. peri., essendo emerso dalle dichiarazioni della persona offesa che la violenza è sempre stata esercitata dall'imputato verso la persona (e non sulle cose), allo scopo di prenderne la collana; rilevato che la Corte di merito si è conformata, quindi, ai principi enunciati da questa Corte (Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Rv. 276558 -- 01; Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014, Rv. 262281), secondo cui integra il reato di furto con strappo la condotta di violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre il delitto di rapina quando la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23666/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris