CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 febbraio 2023
Cassazione n. 26972/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso 27658/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della CG F.11i [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] e Curiazi 3 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 8 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lato Antonino; -controricorrente - avverso la sentenza n. 391/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 20/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2011 la Curatela del fallimento della C.G. F.11i [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di Catania - sez. distaccata di Mascalucia, [OSCURATO:PERSONA], esponendo che tra i beni appresi all'attivo fallimentare vi era un appartamento sito in S.G. [OSCURATO:PERSONA], via Brindisi n. 5, di cui i soci falliti erano indivisamente proprietari ciascuno per un quarto; che l'immobile era occupato da [OSCURATO:PERSONA] senza titolo alcuno da28 aprile 2007. Tanto esposto, chiedeva la condanna del convenuto al rilascio dell'immobile ed al risarcimento dei danni per avere sottratto alla disponibilità della curatela l'appartamento in questione, quantificati in misura pari alla metà del canone locativo mensile (stimato nell'intero in C 33400), a decorrere dal 28 aprile 2007 sino all'effettivo rilascio. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], deducendo che occupava l'immobile in modo stabile dal febbraio 2011; che aveva depositato istanza al [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di poter continuare ad abitare l'immobile e dichiarandosi disponibile a corrispondere alla curatela la metà del canone locativo, pari a C 167,00 mensili, nonché la somma di C 835,00 a titolo di mensilità pregresse. Nel corso del giudizio, il [OSCURATO:PERSONA] provvedeva al versamento, in favore della curatela attrice, della somma di C 2.004,00, per l'occupazione dell'immobile da febbraio 2011 a gennaio 2012, giusta ordinanza ex ad. 186 bis cpc. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, audizione di un teste ed interrogatorio formale del [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 2834 del 2015, in accoglimento della domanda, condannava il convenuto al rilascio immediato dell'immobile e compensava integralmente le spese di lite. 2 T 2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado il fallimento CG F.11i [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello articolato su quattro motivi di censura (sentenza impugnata, p. 2): con il primo si lamentava della erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato la sua domanda risarcitoria ritenendo che il danno non è in re ipsa quando consiste nella impossibilità di godere direttamente e/o indirettamente (attraverso la percezione dei frutti civili) di un bene che, per le sue caratteristiche, era suscettibile di sfruttamento economico; b) con il secondo si lamentava della erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale, anche qualificando come danno conseguenza il pregiudizio da essa lamentato, aveva ugualmente rigettato la domanda risarcitoria trascurando che dagli atti di causa e dallo stesso contegno del convenuto potevano desumersi elementi sufficienti a dimostrare la perdita economica patita, pari al valore locativo dell'immobile; c) con il terzo si lamentava della erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale aveva comunque escluso il suo diritto ad avere corrisposti i frutti civili maturati successivamente alla proposizione della domanda giudiziale; d) ed infine con il quarto ed ultimo motivo si lamentava della erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale aveva compensato le spese di lite, nonostante l'accoglimento parziale della domanda. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. In data 23 aprile 2018 la Curatela appellante depositava decreto 29/07/2017 del Tribunale di Catania - Sez. Fallimentare, con cui veniva trasferita, in favore di [OSCURATO:PERSONA], la metà indivisa dell'immobile oggetto di condanna al rilascio.La Corte di Appello di Catania, con sentenza 391 del 2019, in parziale accoglimento dell'impugnazione, compensava nella misura della metà le spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio, condannando il [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore del Fallimento della residua metà. 3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il Fallimento. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.l. c.p.c. Il Procuratore Generale presso la Corte non ha depositato conclusioni. Il difensore della Curatela ricorrente ha depositato memoria a sostegno del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a 5 motivi. 1.1. Con il primo motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 832, 1223, 1226, 2043 e 2056 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale ha escluso la risarcibilità del danno da occupazione illegittima sul presupposto del difetto di allegazione e di prova del pregiudizio. Si lamenta che entrambi i giudici di merito hanno riconosciuto il suo diritto alla restituzione dell'immobile illegittimamente posseduto dal [OSCURATO:PERSONA], ma al contempo hanno negato il suo diritto al risarcimento dei danni consistenti nel mancato godimento dell'immobile (e, dunque, nella possibilità di sfruttarne la sua naturale attitudine alla fruttificazione).Rileva che in particolare la corte territoriale ha ritenuto di aderire all'orientamento giurisprudenziale (affermato ad es da Cass n. 31233 del 2018), secondo il quale non esistono danni in re ipsa e, pertanto, il danno da occupazione illegittima non è risarcibile in difetto di allegazione e di prova; ma che nella giurisprudenza di legittimità è ravvisabile anche altro orientamento (affermato ad es da Cass n. 21239 del 2018), che afferma sostanzialmente il contrario. Deduce che detto secondo orientamento non contrasta con l'insegnamento delle Sezioni Unite del 2008, secondo le quali ciò che rileva ai fini risarcitori è il danno conseguenza da allegare e provare, in quanto il principio, affermato dalle Sezioni Unite, è derogabile ogniqualvolta, come nel caso di specie, viene in rilievo il diritto di proprietà, come conferma la successiva giurisprudenza in materia di distanza legale. Aggiunge che, opinando diversamente, non soltanto si trascura il diverso regime risarcitorio previsto dalla legge quando l'atto illecito è commesso dalla [OSCURATO:PERSONA] (con riferimento all'art. 42 bis del d.P.R. n. 237/2001, in materia di espropriazione per pubblica utilità, ed alla giurisprudenza amministrativa formatasi su tale norma: cfr Consiglio di Stato n. 3428 del 2019), ma si ammette anche la possibilità che diverse saranno le conseguenze per il proprietario a seconda che l'autore dell'illecito sia un privato oppure lo Stato. In sintesi, secondo parte ricorrente, l'occupazione di un bene immobile, in assenza di un valido titolo, è immediatamente lesiva del diritto dominicale, con la conseguenza che alla totale compressione del diritto di godere consegue necessariamente un pregiudizio di natura patrimoniale, per tale ragione risarcibile, senza che il proprietario debba soggiacere a più gravosi oneri di allegazione e di prova. 1.2. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 832, 948, 1140, 1147 e 1148 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale ha negato il suo diritto ai frutti civili, che avrebbe potuto percepire se l'immobile non fosse stato occupato senza titolo, ed ha così violato le norme che, nel caso di possesso in mala fede, obbligano il possessore alla restituzione di detti frutti in favore del proprietario. Osserva che, se si inquadra la tutela del proprietario all'interno dello schema della responsabilità aquiliana, si finisce per riconoscere al possessore in mala fede un vantaggio sul piano processuale che mal si concilia con le norme che disciplinano gli effetti del possesso (e, in particolare, dell'art. 1148 c.c., in base al quale il possessore di buona fede deve restituire i frutti percepiti prima della domanda giudiziale di rivendica ed anche quelli che avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza); e che nel caso di specie il [OSCURATO:PERSONA] era nel possesso dell'appartamento (dal 2010, se non dal 2007) con la consapevolezza di ledere il diritto di proprietà non solo dei comproprietari che lo avevano delegato a riceversi le chiavi, ma anche dei falliti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (come si desume dal verbale di rilascio 28 aprile 2007). Deduce che all'ammissibilità del danno in re ipsa non è ostativa neppure il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di danni punitivi (Cass. n. 16601 del 2017), che riconosce la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento soltanto in caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.: il risarcimento, invero, non ha soltanto funzione riparatoria (rispetto alla quale chi agisce in giudizio deve indubbiamente provare di avere subito un danno e che detto danno sia conseguenza immediata e diretta dell'illecito e/o dell'inadempimento altrui), ma anche una funzione deterrente/sanzionatoria (rispetto alla quale il danno è risarcibile anche a prescindere dalla prova di un effettivo pregiudizio). 1.3. Con il terzo motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111 sesto comma Cost. e degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale senza motivare ha ritenuto non meritevole di accoglimento il motivo di appello con il quale essa curatela aveva impugnato la sentenza di primo grado in punto di valutazione della prova sul danno. In via subordinata rispetto ai motivi che precedono, deduce che entrambi i giudici di merito avevano avuto a disposizione numerosi elementi per affermare in via presuntiva la sussistenza del lamentato danno e per liquidarlo in misura pari al valore locativo dell'immobile. 1.4. Con il quarto motivo parte ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 sesto comma Cost. e degli artt.1223, 1226, 2043, 2056, 2697, 2727 e 2729 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), la violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), nonché l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso nella parte in cui la corte territoriale, con motivazione apparente (la Curatela "non ha allegato e tanto meno provato il pregiudizio sotteso alla pretesa risarcitoria" ... "né ...è possibile ricorrere alla valutazione probatoria del pregiudizio per presunzioni", ndr), ha rigettato il secondo motivo di appello con il quale essa curatela aveva sostenuto che il Tribunale, anche qualificando come danno conseguenza il pregiudizio da essa lamentato, avrebbe dovuto ugualmente accogliere la domanda risarcitoria, potendo desumere dalle emergenze processuali, che indicava, e dallo stesso contegno del convenuto elementi sufficienti a dimostrare la perdita economica patita e pari al valore locativo dell'immobile. Alla luce dei suddetti elementi, secondo parte ricorrente, i giudici di merito avrebbero potuto e dovuto affermare che la Curatela: da un lato, aveva sfruttato economicamente l'immobile, locandolo a terzi, fino a quando lo stesso non era stato illegittimamente occupato dal [OSCURATO:PERSONA]; e, dall'altro, non aveva più potuto locare l'immobile proprio perché illegittimamente occupato dal [OSCURATO:PERSONA]. 1.5. Con il quinto ed ultimo motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt.832, 948, 1140, 1141, 1147 e 1148 c.c. nella parte in cui la corte territoriale ha erroneamente ritenuto che l'occupazione dell'immobile costituisse detenzione e, conseguentemente, ha escluso che la Curatela avesse il diritto ad avere corrisposti dal [OSCURATO:PERSONA] i frutti civili che questi, dopo la domanda giudiziale, aveva percepito o avrebbe potuto percepire usando la ordinaria diligenza. Anche alla luce del principio di diritto affermato da Cass. n. 17880 del 2019 sostiene che si ha possesso (e non detenzione) ogniqualvolta, come nel caso di specie (nel quale il [OSCURATO:PERSONA] occupava l'immobile in assenza di valido titolo e non è stato in buona fede quanto meno a decorrere dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio) la relazione di fatto con il bene: ha origine in un atto volontario di apprensione; non trova giustificazione in un vincolo particolare tra le parti; non è transitoria e non è di modesta entità.Sottolinea che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai restituito il bene, in quanto lo stesso era stato a lui trasferito nel 2017 con decreto a seguito di aggiudicazione d'asta, e che pertanto il [OSCURATO:PERSONA] aveva evidentemente tratto concreti vantaggi dall'occupazione dell'immobile. 2. Il primo motivo è infondato. Le Sezioni Unite, con la recentissima sentenza 33645 del 2022, componendo un precedente contrasto (di cui vi è traccia anche in Sez. 3 - , Ordinanza n. 14268 del 25/05/2021, Rv. 661551 - 02) hanno affermato che fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento. E, in particolare, hanno enunciato i principi che seguono: - «nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta»; -«nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato»; -«nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato>>. Orbene, la corte territoriale ha correttamente applicato nel caso di specie i suddetti principi, che, sia pure non in maniera concorde, erano già stati affermati nella giurisprudenza di legittimità a sezione semplice. Ne consegue che il primo motivo, qui in esame, deve essere rigettato. 3. Al contrario, devono essere accolti i motivi terzo e quarto che, in quanto connessi, vengono qui trattati congiuntamente. 3.1. Giova premettere che, a mente dell'art. 111 comma 6 Cost. tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Inoltre, le sentenze, devono indicare la concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione (art. 132 secondo comma n. 4 c. p.c.) E' ormai affermazione consolidata che, a seguito della riformulazione dell'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. il sindacato di legittimità sulla motivazione deve intendersi ridotto al "minimo costituzionale". Proprio nella prospettiva del "minimo costituzionale", secondo consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, è causa di nullità la motivazione che non esprime un autonomo processo deliberativo, ma si limita a confermare le statuizioni del primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame. In particolare, il giudice di merito è tenuto a dar conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva. Ne consegue che è denunciabile in Cassazione l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. 3.2. Orbene, la Corte territoriale, nel motivare il rigetto dell'appello, si è così espressa: "In questa prospettiva, di sostanziale adesione alla opzione giurisprudenziale cui il primo giudice ha inteso aderire, va ribadita la infondatezza della domanda risarcitoria proposta dalla Curatela del Fallimento della C.G. F.11i [OSCURATO:PERSONA], la quale non ha allegato e, tanto meno, provato il pregiudizio sotteso alla pretesa risarcitoria, né, proprio a cagione della mancata allegazione di qualsivoglia elemento indiziario, è possibile ricorrere alla valutazione probatoria del pregiudizio per presunzioni". Senonché, come sopra rilevato, la Curatela, con apposito motivo di appello, aveva impugnato la sentenza del giudice di merito di primo grado nella parte in cui il quest'ultimo aveva ritenuto non provato il danno lamentato ed aveva espressamente indicato le emergenze processuali dalle quali detto danno emergeva: il tipo di bene (un appartamento per civile abitazione); la natura del soggetto che vantava diritti sull'immobile (una curatela fallimentare); la ricognizione dell'appartamento locato ad uso abitazione (effettuata con verbale di rilascio); il fatto che la Curatela aveva perso la possibilità di locare l'immobile; le stesse ammissioni svolte dal [OSCURATO:PERSONA] allorquando, nel costituirsi in giudizio, aveva ammesso che l'immobile era stato concesso in locazione per molti anni e la curatela aveva sempre ricevuto la quota spettante del canone locatizio; i risultati di una c.t.u. non contestata, ecc.In definitiva, contrariamente a quanto affermato nella impugnata sentenza (p. 6), non è affatto vero la Curatella non aveva allegato "qualsivoglia elemento indiziario" attestante il pregiudizio sotteso alla propria domanda risarcitoria: a fronte della articolate difese e deduzioni della Curatela, la corte territoriale aveva l'onere di illustrare, almeno sinteticamente, le ragioni perle quali non aveva ritenuto sufficienti gli elementi addotti dalla Curatela al fine di dimostrare la illegittima occupazione dell'appartamento e la perdita di natura patrimoniale, consistente nel non averne potuto ricavare i frutti civili. Poiché ciò non è avvenuto, respinto il primo motivo ed assorbiti i motivi secondo e quinto, in accoglimento dei motivi terzo e quarto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Catania, in diversa Sezione e comunque in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame. Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione. Stante l'accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte: -respinge il primo motivo; - accoglie per quanto di ragione il terzo ed il quarto motivo di ricorso, e, per l'effetto, assorbiti i motivi secondo e quinto, - cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e - rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio d