Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 giugno 2021

Cassazione n. 09764/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettePourtIte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Palermo con ordinanza del 28 luglio 2021 ha accolto parzialmente la richiesta di riesame, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], annullando l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Palermo il 24 giugno 2021 esclusivamente in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestato al capo 7 e confermando per il resto l'ordinanza impugnata anche in relazione alla misura della custodia cautelare in carcere applicata all'indagata in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 e plurime violazioni dell'art. 73 del medesimo decreto.

In particolare, nella provvisoria incolpazione la ricorrente veniva indicata, unitamente al figlio [OSCURATO:PERSONA], quale capo e promotore di un sodalizio criminale finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, cocaina e hashish, indicando costoro come soggetti deputati ad incontri con i fornitori ed a stabilire le direttive per l'approvvigionamento di sostanza stupefacente, mantenendo la contabilità delle operazioni criminali di acquisto da un lato e di rivendita dall'altro, definendo il prezzo di vendita delle partite di stupefacente e le modalità di riscossione dei corrispettivi, organizzando e pianificando l'operatività della vendita della sostanza, mantenendo contatti diretti ed indiretti con diverse reti di spacciatori soliti ad approvvigionarsi dal gruppo.

Avverso tale provvedimento la predetta propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia deducendo i motivi di seguito specificati.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza impugnata avrebbe riconosciuto la sussistenza della gravità indiziaria senza tener conto della necessità di individuare le condotte effettivamente poste in essere in favore del sodalizio, condotte che in realtà sarebbero meramente supposte sulla base delle poche conversazioni intercettate, le quali evidenzierebbero soltanto che lei si relazionava esclusivamente con i propri familiari.

Il Tribunale, inoltre, avrebbe recepito acriticamente quanto sostenuto dal GIP nell'ordinanza genetica, trascurando di considerare le argomentazioni prospettate in una memoria difensiva ed il fatto che le circostanze ritenute evidenziate dalle intercettazioni ambientali non avrebbero trovato riscontro in altre attività di polizia giudiziaria, avendo tutte le perquisizioni effettuate avuto esito negativo.

3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando la mera apparenza della motivazione, la quale non avrebbe considerato la sua specifica posizione, ignorando del tutto che lei è la madre di [OSCURATO:PERSONA] - del quale non condivideva ed, anzi, osteggiava l'uso di sostanze stupefacenti - e che non aveva alcun potere decisionale né alcuna libertà di azione.

Rappresenta anche che la presunta cassa comune dell'associazione non sarebbe stata mai da lei effettivamente rimpinguata e che nessuna intercettazione avrebbe riguardato somme da ricevere o destinare a tale cassa.

Aggiunge che, in sostanza, il Tribunale del riesame avrebbe descritto condotte di altri soggetti e che mancherebbe inoltre un'autonoma valutazione da parte dei giudici ed un confronto con i rilievi esposti dalla difesa.

4. Con un terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge in relazione alle statuizioni relative all'adozione della misura.

In particolare, quanto al dedotto pericolo di reiterazione del reato, assume che il Tribunale l'avrebbe ritenuta sussistente sulla base della sola gravità dei fatti contestati, senza considerare gli elementi specifici tali da far presumere con certezza o con elevata probabilità che tale opportunità si sarebbe verificata.

Il Tribunale parlerebbe inoltre di allarmanti modalità di realizzazione dei fatti senza dare alcuna spiegazione in tal senso e non avrebbe poi tenuto conto del fatto che dalla commissione del reato contestato erano trascorsi quasi tre anni.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria, ha concluso per l'inammisisbilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I primi due motivi di impugnazione, afferenti alla sussistenza della necessaria gravità indiziaria, possono essere unitariamente esaminati.

Il Tribunale, correttamente richiamando per relationem l'ordinanza genetica, ha compiutamente preso in esame le risultanze investigative ritenute più significative riguardo alla posizione della ricorrente, facendo rilevare come le indagini fossero state condotte attraverso attività di osservazione, controllo, perquisizione ed intercettazione, ponendo quindi in evidenza la sussistenza di una associazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti ruotante intorno al nucleo familiare della donna la quale, osservano espressamente i giudici del riesame, rivestiva un ruolo di primo piano in quanto si occupava del confezionamento della droga, della sua custodia e della gestione della contabilità, affiancando in modo significativo il figlio nelle attività di organizzazione e direzione del gruppo criminale.I giudici del riesame, peraltro, non si sono limitati a tale affermazione, avendo invece riportato nel dettaglio i contenuti di numerosissime intercettazioni dal contenuto inequivocabile ed osservando anche come altri elementi, anch'essi puntualmente elencati, fossero indicativi della effettiva sussistenza dei reati fine pure contestati nella provvisoria incolpazione.

Con tali accurati riferimenti la ricorrente non si confronta, limitandosi a richiamare principi generali ed a fornire una personale lettura delle emergenze indiziarie che risulta palesemente smentita dai precisi richiami dei giudici del riesame i quali, lungi dal prendere in considerazione condotte riferibili ad altri soggetti, pongono chiaramente in evidenza il ruolo preminente svolto dall'indagata all'interno del sodalizio criminale richiamando nel dettaglio i contenuti, di significato palese, delle conversazioni intercettate.

Occorre a tale proposito ricordare che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari personali deve riguardare esclusivamente la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione entro i limiti indicati dalla norma, con la conseguenza che il controllo di legittimità non può riferirsi alla ricostruzione dei fatti o censure che, seppure formalmente rivolte alla motivazione, si concretino in realtà nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già prese in considerazione dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di lasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro,Rv. 241997).

Il controllo del giudice di legittimità non concerne, dunque, né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito su attendibilità delle fonti, rilevanza e/o concludenza dei dati probatori, essendo inammissibile, in questa sede, la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito e resta circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez.

F, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 7, n. 12406 del 19/2/2015, Micciche', Rv. 262948; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998 (dep. 1999), Sabatini, Rv. 212565).

Con particolare riferimento all'obbligo motivazionale gravante sui giudici del riesame, si è inoltre specificato che lo stesso può ritenersi comunque adempiuto qualora l'ordinanza del giudice richiami "per relationem", nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti, le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, a condizione, tuttavia, che le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza genetica, non potendo in tal caso la motivazione "per relationem" fornire una risposta implicita alle censure formulate (Sez. 6, Sentenza n. 566 del 29/10/2015 (dep.2016), Nappello, Rv. 265765.

Conf.

Sez. 1, Sentenza n. 8676 del 15/1/2018, Falduto, Rv. 272628).

Infine, quanto alle deduzioni difensive, deve ricordarsi come non sia richiesta, in sede di riesame, la confutazione, punto per punto, degli argomenti difensivi di cui sia manifesta l'irrilevanza, in quanto l'obbligo motivazionale del giudice deve ritenersi circoscritto alla disamina di specifiche allegazioni difensive quando siano oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori, poiché nella nozione di "elementi di favore" rientrano solo i dati di natura oggettiva aventi rilievo concludente, mentre restano escluse le mere posizioni difensive negatorie o le prospettazioni di tesi interpretative alternative, che sono assorbite nella complessiva valutazione effettuata dal giudice del riesame (Sez. 6, n. 3742 del 9/1/2013, loio, Rv. 254216; Sez. 2, n. 13500 del 13/3/2008, Palernniti, Rv. 239760; Sez. 6, n. 13919 del 28/2/2005, Baccarini, Rv. 232033; Sez. 4, n. 34911 del 10/6/2003, Hernandez, Rv. 226289).

Palese risulta, dunque, la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso appena esaminati.

3. A conclusioni analoghe deve pervenirsi con riferimento al terzo motivo di ricorso, osservando che il Tribunale, ricordata la sussistenza della duplice presunzione di adeguatezza di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., ha evidenziato la sussistenza di un rischio concreto di reiterazione del reato in considerazione dello stabile inserimento della ricorrente all'interno dell'organizzazione, inserimento certamente sintomatico di una non occasionalità del delitto, nonché l'assenza di effetti deterrenti che avrebbero dovuto riconnettersi alle condanne in precedenza subite dalla donna.

Vengono inoltre poste in evidenza le modalità di realizzazione dei fatti, definite allarmanti e l'incessante attivismo, oltre ovviamente ai precedenti penali, tra cui uno per associazione di tipo mafioso escludendo quindi la possibilità di formulare un giudizio positivo circa il rispetto di prescrizioni connesse a misure meno afflittive.

Occorre inoltre rilevare che il riferimento alla rilevanza del tempo trascorso tra la commissione del reato e l'applicazione della misura risulta completamente destituito di fondamento, atteso che, come chiaramente indicato nell'incolpazione provvisoria con riferimento al reato associativo, la condotta viene indicata come posta in essere "a far data dal dicembre 2018, sino alla data odierna e con condotta allo stato perdurante".

Tale dato fattuale risulta pertanto determinante ai fini della valutazione delle richiamate considerazioni dei giudici del riesame, i quali hanno correttamente considerato l'attualità della condotta ed i gravi precedenti penali gravanti sull'indagata quali elementi sintomatici del pericolo di reiterazione.

Tale valutazione risulta conforme a principi già affermati.

Va ricordato, a tale proposito, come la giurisprudenza di questa Corte abbia chiarito che la sussistenza del pericolo di fuga non deve essere desunta esclusivamente da comportamenti materiali, che rivelino l'inizio dell'allontanamento o una condotta indispensabilmente prodronnica (come l'acquisto del biglietto o la preparazione dei bagagli), essendo sufficiente accertare con giudizio prognostico, in base tra l'altro alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, ai procedimenti in corso, un reale ed effettivo pericolo, difficilmente eliminabile con tardivi interventi (Sez. 6, n. 48103 del 27/9/2018, Roncali, Rv. 274220; Sez. 5, n. 7270 del 6/7/2015 (dep.2016), [OSCURATO:PERSONA]. 267135; Sez. 2, n. 51436 del 5/12/2013, Morosanu, Rv. 257981.

Conf.

Sez. 5, n. 25926 del 07/06/2010, Petrosillo, Rv. 248121; Sez. 4, n. 42683 del 24/05/2007, Okongwu, Rv. 238299; Sez. 4, n. 29998 del 27/6/2006, Lemma, Rv. 234819).

Inoltre, per quanto attiene alla verifica dell'esistenza di elementi indicativi di un concreto pericolo di reiterazione del reato, si è avuto modo di precisare, prima degli interventi modificativi apportati dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, che essa deve riguardare le modalità e circostanze del fatto e la personalità dell'indagato (Sez. 2, n. 49453 del 8/10/2013, Scortechini, Rv. 257974; Sez. 3, n. 14846 del 5/3/2009, Pincheira, Rv. 243464; Sez. 4, n. 34271 del 3/7/2007, Cavallari, Rv. 237240; Sez. 4, Sentenza n. 11179 del 19/1/2005, Miranda, Rv. 231583).

Detto pericolo, si era affermato, può essere desunto anche dalla pluralità dei fatti contestati, che, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall'attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo (Sez. 3, n. 3661 del 17/12/2013 (dep.2014), Tripicchio, Rv. 258053; Sez. 5, n. 45950 del 16/11/2005, Salucci, Rv. 233222; Sez. 2, n. 7357 del 3/2/2005, Scianò, Rv. 230912 ed altre prec. conf.) sebbene, con riferimento a tale ultima ipotesi, fosse stata evidenziata la sussistenza di un onere di rigorosa motivazione da parte del giudice (Sez. 4, n. 24478 del 12/3/2015, Palermo, Rv. 263722).

Si era inoltre ripetutamente affermato che, ai fini dell'individuazione della suddetta esigenza cautelare, il giudice può porre a base della valutazione della personalità dell'indagato le stesse modalità del fatto commesso da cui ha dedotto anche la gravità del medesimo (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 35265 del 12/3/2013, Castellitti, Rv. 255763.

Conf.

Sez. 1, Sentenza n. 8534 del 9/1/2013, Liuzzi, Rv. 254928; Sez. 4, n. 12150 del 6/11/2003 (dep. 2004), Barbieri, Rv. 227904; Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999 (dep. 2000), Bianchi, Rv. 215337 ed altre prec.).

Tali condivisibili principi sono stati riconsiderati sulla base dei contenuti della menzionata legge 47\2015 la quale, come è noto, ha modificato anche l'art. 274 cod. proc. pen.

In particolare, l'art. 2, lett. a) della legge suddetta ha disposto che all'art. 274. lett. c) cod. proc. pen. dopo la parola: «concreto» siano inserite le parole «e attuale».

Come questa Sezione ha già avuto modo di rilevare (Sez. 3, n. 37087 del 19/5/2015, Marino, Rv. 264688), l'attuale conformazione della norma codicistica richiede ora che il pericolo che l'indagato commetta altri delitti sia non solo concreto, ma anche attuale, con la conseguenza che non è più sufficiente ritenere - in termini di certezza o di alta probabilità - che questi torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario, anzitutto, prevedere - negli stessi termini di certezza o di alta probabilità - che gli si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti (v. anche, ex pl., Sez. 6, n. 21350 del 11/5/2016, lonadi, Rv. 266958; Sez. 6, n. 24476 del 4/5/2016, Trannannoni, Rv. 266999) Si è però ulteriormente precisato che tale requisito non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016 (dep. 2017), Verga, Rv. 269684.

Conf.

Sez. 5, n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, Rv. 271216.

V. anche Sez. 3, n. 34154 del 24/4/2018, Ruggerini, Rv. 273674; Sez. 2 n. 5054 del 24/11/2020 (dep.2021), [OSCURATO:PERSONA]. 280566; Sez. 1 n. 14840 del 22/1/2020, Oliverio, Rv. 279122), dovendosi quindi escludere in presenza di una condotta del tutto sporadica ed occasionale e dovendo, invece, essere affermato qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati, con la conseguenza che che il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n. 44946 del 13/9/2016, Draghici e altro, Rv. 267965.

V. anche, ex pl., Sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018 (dep. 2019), Avolio, Rv. 277242; Sez. 2, Sentenza n. 55216 del 18/9/2018, S., Rv. 274085; Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Luca', Rv. 268977; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini e altri, Rv. 268366; Sez. 6, n. 24779 del 10/5/2016, Rando, Rv. 267830).

Si è peraltro specificato, in alcuni casi, che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 25, n. 47 nel testo dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., costituiva già prima della entrata in vigore della legge in questione un presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo (ex pl.

Sez. 6, n. 24779 del 10/5/2016, Rando, Rv. 267830, cit.; Sez. 6, n. 9894 del 16/2/2016, C., Rv. 266421; Sez. 3, n. 12477 del 18/12/2015 (dep. 2016), Mondello, Rv. 266485).

Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, dunque, presuppone la riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, che può però essere apprezzata anche sulla base delle modalità della condotta concretamente tenuta, della personalità dell'indagato, del contesto entro il quale i fatti si sono svolti, nonché su altri elementi obiettivi che consentano la formulazione del giudizio prognostico richiesto, che resta necessariamente tale.

Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettePourtIte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo con ordinanza del 28 luglio 2021 ha accolto parzialmente la richiesta di riesame, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], annullando l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Palermo il 24 giugno 2021 esclusivamente in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestato al capo 7 e confermando per il resto l'ordinanza impugnata anche in relazione alla misura della custodia cautelare in carcere applicata all'indagata in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 e plurime violazioni dell'art. 73 del medesimo decreto. In particolare, nella provvisoria incolpazione la ricorrente veniva indicata, unitamente al figlio [OSCURATO:PERSONA], quale capo e promotore di un sodalizio criminale finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, cocaina e hashish, indicando costoro come soggetti deputati ad incontri con i fornitori ed a stabilire le direttive per l'approvvigionamento di sostanza stupefacente, mantenendo la contabilità delle operazioni criminali di acquisto da un lato e di rivendita dall'altro, definendo il prezzo di vendita delle partite di stupefacente e le modalità di riscossione dei corrispettivi, organizzando e pianificando l'operatività della vendita della sostanza, mantenendo contatti diretti ed indiretti con diverse reti di spacciatori soliti ad approvvigionarsi dal gruppo. Avverso tale provvedimento la predetta propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia deducendo i motivi di seguito specificati. 2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza impugnata avrebbe riconosciuto la sussistenza della gravità indiziaria senza tener conto della necessità di individuare le condotte effettivamente poste in essere in favore del sodalizio, condotte che in realtà sarebbero meramente supposte sulla base delle poche conversazioni intercettate, le quali evidenzierebbero soltanto che lei si relazionava esclusivamente con i propri familiari. Il Tribunale, inoltre, avrebbe recepito acriticamente quanto sostenuto dal GIP nell'ordinanza genetica, trascurando di considerare le argomentazioni prospettate in una memoria difensiva ed il fatto che le circostanze ritenute evidenziate dalle intercettazioni ambientali non avrebbero trovato riscontro in altre attività di polizia giudiziaria, avendo tutte le perquisizioni effettuate avuto esito negativo. 3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando la mera apparenza della motivazione, la quale non avrebbe considerato la sua specifica posizione, ignorando del tutto che lei è la madre di [OSCURATO:PERSONA] - del quale non condivideva ed, anzi, osteggiava l'uso di sostanze stupefacenti - e che non aveva alcun potere decisionale né alcuna libertà di azione. Rappresenta anche che la presunta cassa comune dell'associazione non sarebbe stata mai da lei effettivamente rimpinguata e che nessuna intercettazione avrebbe riguardato somme da ricevere o destinare a tale cassa. Aggiunge che, in sostanza, il Tribunale del riesame avrebbe descritto condotte di altri soggetti e che mancherebbe inoltre un'autonoma valutazione da parte dei giudici ed un confronto con i rilievi esposti dalla difesa. 4. Con un terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge in relazione alle statuizioni relative all'adozione della misura. In particolare, quanto al dedotto pericolo di reiterazione del reato, assume che il Tribunale l'avrebbe ritenuta sussistente sulla base della sola gravità dei fatti contestati, senza considerare gli elementi specifici tali da far presumere con certezza o con elevata probabilità che tale opportunità si sarebbe verificata. Il Tribunale parlerebbe inoltre di allarmanti modalità di realizzazione dei fatti senza dare alcuna spiegazione in tal senso e non avrebbe poi tenuto conto del fatto che dalla commissione del reato contestato erano trascorsi quasi tre anni. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria, ha concluso per l'inammisisbilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi due motivi di impugnazione, afferenti alla sussistenza della necessaria gravità indiziaria, possono essere unitariamente esaminati. Il Tribunale, correttamente richiamando per relationem l'ordinanza genetica, ha compiutamente preso in esame le risultanze investigative ritenute più significative riguardo alla posizione della ricorrente, facendo rilevare come le indagini fossero state condotte attraverso attività di osservazione, controllo, perquisizione ed intercettazione, ponendo quindi in evidenza la sussistenza di una associazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti ruotante intorno al nucleo familiare della donna la quale, osservano espressamente i giudici del riesame, rivestiva un ruolo di primo piano in quanto si occupava del confezionamento della droga, della sua custodia e della gestione della contabilità, affiancando in modo significativo il figlio nelle attività di organizzazione e direzione del gruppo criminale.I giudici del riesame, peraltro, non si sono limitati a tale affermazione, avendo invece riportato nel dettaglio i contenuti di numerosissime intercettazioni dal contenuto inequivocabile ed osservando anche come altri elementi, anch'essi puntualmente elencati, fossero indicativi della effettiva sussistenza dei reati fine pure contestati nella provvisoria incolpazione. Con tali accurati riferimenti la ricorrente non si confronta, limitandosi a richiamare principi generali ed a fornire una personale lettura delle emergenze indiziarie che risulta palesemente smentita dai precisi richiami dei giudici del riesame i quali, lungi dal prendere in considerazione condotte riferibili ad altri soggetti, pongono chiaramente in evidenza il ruolo preminente svolto dall'indagata all'interno del sodalizio criminale richiamando nel dettaglio i contenuti, di significato palese, delle conversazioni intercettate. Occorre a tale proposito ricordare che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari personali deve riguardare esclusivamente la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione entro i limiti indicati dalla norma, con la conseguenza che il controllo di legittimità non può riferirsi alla ricostruzione dei fatti o censure che, seppure formalmente rivolte alla motivazione, si concretino in realtà nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già prese in considerazione dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di lasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro,Rv. 241997). Il controllo del giudice di legittimità non concerne, dunque, né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito su attendibilità delle fonti, rilevanza e/o concludenza dei dati probatori, essendo inammissibile, in questa sede, la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito e resta circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. F, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 7, n. 12406 del 19/2/2015, Micciche', Rv. 262948; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998 (dep. 1999), Sabatini, Rv. 212565). Con particolare riferimento all'obbligo motivazionale gravante sui giudici del riesame, si è inoltre specificato che lo stesso può ritenersi comunque adempiuto qualora l'ordinanza del giudice richiami "per relationem", nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti, le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, a condizione, tuttavia, che le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza genetica, non potendo in tal caso la motivazione "per relationem" fornire una risposta implicita alle censure formulate (Sez. 6, Sentenza n. 566 del 29/10/2015 (dep.2016), Nappello, Rv. 265765. Conf. Sez. 1, Sentenza n. 8676 del 15/1/2018, Falduto, Rv. 272628). Infine, quanto alle deduzioni difensive, deve ricordarsi come non sia richiesta, in sede di riesame, la confutazione, punto per punto, degli argomenti difensivi di cui sia manifesta l'irrilevanza, in quanto l'obbligo motivazionale del giudice deve ritenersi circoscritto alla disamina di specifiche allegazioni difensive quando siano oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori, poiché nella nozione di "elementi di favore" rientrano solo i dati di natura oggettiva aventi rilievo concludente, mentre restano escluse le mere posizioni difensive negatorie o le prospettazioni di tesi interpretative alternative, che sono assorbite nella complessiva valutazione effettuata dal giudice del riesame (Sez. 6, n. 3742 del 9/1/2013, loio, Rv. 254216; Sez. 2, n. 13500 del 13/3/2008, Palernniti, Rv. 239760; Sez. 6, n. 13919 del 28/2/2005, Baccarini, Rv. 232033; Sez. 4, n. 34911 del 10/6/2003, Hernandez, Rv. 226289). Palese risulta, dunque, la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso appena esaminati. 3. A conclusioni analoghe deve pervenirsi con riferimento al terzo motivo di ricorso, osservando che il Tribunale, ricordata la sussistenza della duplice presunzione di adeguatezza di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., ha evidenziato la sussistenza di un rischio concreto di reiterazione del reato in considerazione dello stabile inserimento della ricorrente all'interno dell'organizzazione, inserimento certamente sintomatico di una non occasionalità del delitto, nonché l'assenza di effetti deterrenti che avrebbero dovuto riconnettersi alle condanne in precedenza subite dalla donna. Vengono inoltre poste in evidenza le modalità di realizzazione dei fatti, definite allarmanti e l'incessante attivismo, oltre ovviamente ai precedenti penali, tra cui uno per associazione di tipo mafioso escludendo quindi la possibilità di formulare un giudizio positivo circa il rispetto di prescrizioni connesse a misure meno afflittive. Occorre inoltre rilevare che il riferimento alla rilevanza del tempo trascorso tra la commissione del reato e l'applicazione della misura risulta completamente destituito di fondamento, atteso che, come chiaramente indicato nell'incolpazione provvisoria con riferimento al reato associativo, la condotta viene indicata come posta in essere "a far data dal dicembre 2018, sino alla data odierna e con condotta allo stato perdurante". Tale dato fattuale risulta pertanto determinante ai fini della valutazione delle richiamate considerazioni dei giudici del riesame, i quali hanno correttamente considerato l'attualità della condotta ed i gravi precedenti penali gravanti sull'indagata quali elementi sintomatici del pericolo di reiterazione. Tale valutazione risulta conforme a principi già affermati. Va ricordato, a tale proposito, come la giurisprudenza di questa Corte abbia chiarito che la sussistenza del pericolo di fuga non deve essere desunta esclusivamente da comportamenti materiali, che rivelino l'inizio dell'allontanamento o una condotta indispensabilmente prodronnica (come l'acquisto del biglietto o la preparazione dei bagagli), essendo sufficiente accertare con giudizio prognostico, in base tra l'altro alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, ai procedimenti in corso, un reale ed effettivo pericolo, difficilmente eliminabile con tardivi interventi (Sez. 6, n. 48103 del 27/9/2018, Roncali, Rv. 274220; Sez. 5, n. 7270 del 6/7/2015 (dep.2016), [OSCURATO:PERSONA]. 267135; Sez. 2, n. 51436 del 5/12/2013, Morosanu, Rv. 257981. Conf. Sez. 5, n. 25926 del 07/06/2010, Petrosillo, Rv. 248121; Sez. 4, n. 42683 del 24/05/2007, Okongwu, Rv. 238299; Sez. 4, n. 29998 del 27/6/2006, Lemma, Rv. 234819). Inoltre, per quanto attiene alla verifica dell'esistenza di elementi indicativi di un concreto pericolo di reiterazione del reato, si è avuto modo di precisare, prima degli interventi modificativi apportati dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, che essa deve riguardare le modalità e circostanze del fatto e la personalità dell'indagato (Sez. 2, n. 49453 del 8/10/2013, Scortechini, Rv. 257974; Sez. 3, n. 14846 del 5/3/2009, Pincheira, Rv. 243464; Sez. 4, n. 34271 del 3/7/2007, Cavallari, Rv. 237240; Sez. 4, Sentenza n. 11179 del 19/1/2005, Miranda, Rv. 231583). Detto pericolo, si era affermato, può essere desunto anche dalla pluralità dei fatti contestati, che, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall'attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo (Sez. 3, n. 3661 del 17/12/2013 (dep.2014), Tripicchio, Rv. 258053; Sez. 5, n. 45950 del 16/11/2005, Salucci, Rv. 233222; Sez. 2, n. 7357 del 3/2/2005, Scianò, Rv. 230912 ed altre prec. conf.) sebbene, con riferimento a tale ultima ipotesi, fosse stata evidenziata la sussistenza di un onere di rigorosa motivazione da parte del giudice (Sez. 4, n. 24478 del 12/3/2015, Palermo, Rv. 263722). Si era inoltre ripetutamente affermato che, ai fini dell'individuazione della suddetta esigenza cautelare, il giudice può porre a base della valutazione della personalità dell'indagato le stesse modalità del fatto commesso da cui ha dedotto anche la gravità del medesimo (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 35265 del 12/3/2013, Castellitti, Rv. 255763. Conf. Sez. 1, Sentenza n. 8534 del 9/1/2013, Liuzzi, Rv. 254928; Sez. 4, n. 12150 del 6/11/2003 (dep. 2004), Barbieri, Rv. 227904; Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999 (dep. 2000), Bianchi, Rv. 215337 ed altre prec.). Tali condivisibili principi sono stati riconsiderati sulla base dei contenuti della menzionata legge 47\2015 la quale, come è noto, ha modificato anche l'art. 274 cod. proc. pen. In particolare, l'art. 2, lett. a) della legge suddetta ha disposto che all'art. 274. lett. c) cod. proc. pen. dopo la parola: «concreto» siano inserite le parole «e attuale». Come questa Sezione ha già avuto modo di rilevare (Sez. 3, n. 37087 del 19/5/2015, Marino, Rv. 264688), l'attuale conformazione della norma codicistica richiede ora che il pericolo che l'indagato commetta altri delitti sia non solo concreto, ma anche attuale, con la conseguenza che non è più sufficiente ritenere - in termini di certezza o di alta probabilità - che questi torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario, anzitutto, prevedere - negli stessi termini di certezza o di alta probabilità - che gli si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti (v. anche, ex pl., Sez. 6, n. 21350 del 11/5/2016, lonadi, Rv. 266958; Sez. 6, n. 24476 del 4/5/2016, Trannannoni, Rv. 266999) Si è però ulteriormente precisato che tale requisito non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016 (dep. 2017), Verga, Rv. 269684. Conf. Sez. 5, n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, Rv. 271216. V. anche Sez. 3, n. 34154 del 24/4/2018, Ruggerini, Rv. 273674; Sez. 2 n. 5054 del 24/11/2020 (dep.2021), [OSCURATO:PERSONA]. 280566; Sez. 1 n. 14840 del 22/1/2020, Oliverio, Rv. 279122), dovendosi quindi escludere in presenza di una condotta del tutto sporadica ed occasionale e dovendo, invece, essere affermato qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati, con la conseguenza che che il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n. 44946 del 13/9/2016, Draghici e altro, Rv. 267965. V. anche, ex pl., Sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018 (dep. 2019), Avolio, Rv. 277242; Sez. 2, Sentenza n. 55216 del 18/9/2018, S., Rv. 274085; Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Luca', Rv. 268977; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini e altri, Rv. 268366; Sez. 6, n. 24779 del 10/5/2016, Rando, Rv. 267830). Si è peraltro specificato, in alcuni casi, che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 25, n. 47 nel testo dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., costituiva già prima della entrata in vigore della legge in questione un presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo (ex pl. Sez. 6, n. 24779 del 10/5/2016, Rando, Rv. 267830, cit.; Sez. 6, n. 9894 del 16/2/2016, C., Rv. 266421; Sez. 3, n. 12477 del 18/12/2015 (dep. 2016), Mondello, Rv. 266485). Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, dunque, presuppone la riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, che può però essere apprezzata anche sulla base delle modalità della condotta concretamente tenuta, della personalità dell'indagato, del contesto entro il quale i fatti si sono svolti, nonché su altri elementi obiettivi che consentano la formulazione del giudizio prognostico richiesto, che resta necessariamente tale. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. M
Decreto Cassazione n. 09764/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris