CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 39394/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente 09,Dt 1A‘AJ sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 00P7KFV) avverso la sentenza del 19/1/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e meramente riproduttivi di censure adeguatamente esaminate dai giudici del merito sull'entità della pena in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, così qualificato il fatto. Le censure sul merito della condanna risultano indeterminate e prive di collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti; Considerato che manifestamente infondati sono i rilievi sulla graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, trattandosi di facoltà che rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre in presenza delle ragioni illustrate nella sentenza impugnata che ha valorizzato le concrete modalità dell'attività di cessione allestita dal ricorrente e, pur partendo dal minimo edittale, ha negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche con argomentazioni affatto illogiche e in assenza di elementi idonei a documentare, in positivo, il giudizio sulla personalità dell'imputato, essendo, come noto, irrilevante a tale riguardo, il mero stato di incensuratezza; Rilevato, infine, che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]