CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 maggio 2022
Cassazione n. 17445/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22710/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7 INT. 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22710/2017 Numero sezionale 1747/2022 avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO NAPOLI Numero di raccolta generale 17445/2022n. 736/2017Data pubblicazione 30/05/2022 depositata il 17/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza nr 736/2017 la Corte di appello di Napoli rigettava il gravame proposto dalla Regione Campania nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Tribunale di Napoli nr 8431 del 2014. Il giudice di merito rilevava che correttamente il Tribunale aveva posto a carico della Regione il rimborso delle somme anticipate dal concessionario dei lavori per oneri di esproprio in forza dell’art.3, comma terzo, del d.p.c.m. del 21.2.2000. Osservava al riguardo che erano pacifici l’avvenuto trasferimento della Regione nei rapporti giuridici inerenti alle strade prevista dal predetto art. 3, come modificato dall’art.3 del d.p.c.m. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché l’avvenuto completamento dei lavori per i quali è stato azionato il credito prima del passaggio del bene al demanio regionale e la cessazione degli effetti della concessione all’entrata al momento del trasferimento e riteneva sussistente la legittimazione passiva dell’ente regionale quantunque non fosse stato completato il lotto 1/d. Sottolineava infatti che le vicende costruttive del singolo lotto dovevano considerarsi slegate da quelle dell’opera della quale esso faceva parte, in quanto la realizzazione della restante parte dell’intervento costituiva una mera eventualità legata alle contingenti disponibilità della stazione appaltante. F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22710/2017 Numero sezionale 1747/2022 Numero di raccolta generale 17445/2022 Rilevava inoltre che in base al disposto normativo a carico dell’[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] rimaneva il contenzioso instaurato, vale a dire le cause pendenti che per effetto della deroga continuavano a gravare sull’ente e non quelle ormai definite, come nella specie, per le quali non era ipotizzabile alcun trasferimento di titolarità. Avverso tale sentenza la Regione Campania propone ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. a cui resiste il [OSCURATO:PERSONA] con controricorso illustrato da memoria. Con l’unico articolato motivo la Regione Campania denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.12 delle preleggi del cod.civ. in riferimento all’interpretazione dell’art.101 del decreto legislativo 112/98 e del DCPM del 21.2.2000 per aver la Corte di appello respinto l’eccezione di legittimazione passiva in capo all’ente regionale ritenendo non rilevante la questione relativa alla conclusione del contenzioso prima o dopo il 31.12.2000. Sostiene che il riferimento ad accadimenti anteriori alla data del 31.12.2000 individua il criterio temporale distributivo della responsabilità tra gli enti succedutisi, indicandosi nell’Anas il soggetto responsabile per qualsiasi controversia che tragga origine da eventi intervenuti prima del 31.12.2000 e la Regione per quelli successivi a tale data. La Corte ritiene che la tematica introdotta in causa presenti interesse nomofilattico e che sia pertanto opportuno che venga discussa in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rimette la causa sul ruolo per la discussione nella pubblica udienza. F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22710/2017 Numero sezionale 1747/2022 Numero di raccolta generale 17445/2022 Così deciso in Roma nella camera di consiglio della prima sezione Data pubblicazione 30/05/2022 civile del 29.4.2022 [OSCURATO:PERSONA] L.C.G.Scotti F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e