CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2023
Cassazione n. 27579/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCE Lciato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto senza l'osservanza del termini per l'impugnazione stabilito dalla legge; invero, la sentenza impugnata è stata pronunciata il 29 maggio 2023, con indicazione di 90 giorni per il deposito, che è scaduto durante il periodo di sospensione feriale dei termini; di conseguenza, dal 1 settembre è iniziato a decorrere il termine complessivo di 60 giorni (45+15 ai sensi dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.) per proporre impugnazione, termine che è scaduto il 30 ottobre 2023, mentre il ricorso per cassazione è stato proposto solo il 13 novembre 2023, come risulta dalla certificazione del funzionario giudiziario apposta in calce alla sentenza impugnata; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/04/2