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Cassazione n. 04103/2023

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- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31669-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 121/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha prop osto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] che ha rigettato il ricorso avverso la determinazione dirigenziale del 17 settembre 2019, n. 204, della Regione [OSCURATO:PERSONA] - Dipartime nto governo del territorio e politiche ambientali - Servizio gestione demanio idrico e fluviale - [OSCURATO:PERSONA] derivazioni idriche. 2.Con detta determinazione dirigenziale la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’istanza del 14 gennaio 2019 con cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di completare il procedimento - instaurato nel 1997 dalla sua dante causa [OSCURATO:SOCIETA] - volto al rinnovo della concessione di grande derivazione a fini idroelettrici denominata [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, di prorogare la durata di tale concessione sino al 31 ottobre 2019, ai sensi della legge n. 529/1982; nonché di rinnovare la concessione così rilasciata, ai sensi del d.P.G.R. 13 agosto 2007, n. 3/Reg. art. 45, per ulteriori anni 30 anni a far data dal 31 ottobre 2019 e, quindi, a tutto il 31 ottobre 2049, in variante non sostanziale (minore portata media, salto di m 66,2 e potenza nominale media di kw 2987). 3.In linea di fatto va precisato che la [OSCURATO:PERSONA] è titolare di alcuni impianti industriali, per il cui approvvigionamento di energia elettrica si avvale della concessione idroelettrica di derivazione [OSCURATO:PERSONA] per forza motrice (autoproduzione), rilasciata alle sue danti causa in base ad antichi titoli, via via prorogati fino al 31 ottobre 1982.

4. Nel 1987 il dante causa della [OSCURATO:PERSONA] - la società [OSCURATO:SOCIETA]. -e l’Enel stipularono una convenzione volta a regolare i reciproci rapporti e a provvedere all’ammodernamento dell’impianto idroelettrico ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 529/1982.

In esito all’approvazione dei conseguenti lavori, l’Enel propose ai Ministeri dei lavori pubblici e dell’industria, ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge n. 529/1982, la proroga della concessione dell’[OSCURATO:SOCIETA] fino al 31 ottobre 2019 e, in data 9 settembre 1997, la [OSCURATO:SOCIETA] avanzò la propria istanza in tal senso, chiedendo ai Ministeri interessati di variare la durata della concessione fissandone il termine nella data, indicata dall’Enel, del 31 ottobre 2019.

5. L’istanza dell’[OSCURATO:SOCIETA] non e bbe riscontro dai Ministeri interessati, né alla stessa rispose la Regione [OSCURATO:PERSONA], alla quale, per il disposto del decreto legislativo n. 112/1998, erano state frattanto trasferite le competenze amministrative sulla gestione del demanio idrico e sulle concessioni di derivazione idrica. 6.Con l'entrata in vigore, in data 1° aprile 1999, del decreto legislativo numero n. 79/1999 - attuativo della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica -il mercato elettrico nazionale è stato liberalizzato e per le concessioni di derivazioni idriche per la produzione di elettricità è stata introdotta una disciplina di assegnazione tramite procedure competitive. 7.Con le istanze del 18 settembre 2009 e 19 aprile 2010 la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., subentrata all’[OSCURATO:SOCIETA], chiese nuovamente alla Regione [OSCURATO:PERSONA] -reiterando la richiesta avanzata nel 1997 della sua dante causa -la proroga della concessione [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione della legge n. 529/1982.

8. L'odierna ricorrente, frattanto succeduta, a propria volta, alla [OSCURATO:PERSONA], reiterò la richiesta di proroga con istanza del 12 aprile 2018, anch'essa inesitata, e infine, in data 14 gennaio 2019, avanzò l'istanza, avente il contenuto sunteggiato nel precedente paragrafo 2, respinta espressamente con la menzionata determinazione dirigenziale n. 204/2019, impugnata nel presente giudizio. 9.È opportuno dare altresì conto della circostanza che, a far tempo dal 2014, la Regione [OSCURATO:PERSONA] pretese, per la derivazione [OSCURATO:PERSONA], il pagamento del canone aggiuntivo previsto dall'art. 1 della legge regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 38/2013 per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore dell'art. 12 del d.lgs. n. 79/1999 o in scadenza prima del 31 dicembre 2017.

10. La legittimità di tale pretesa, giudizialmente contestata dalla [OSCURATO:PERSONA], è stata accertata dal Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n. 126 del 2019, confermata da queste Sezioni Unite con ordinanza n. 24898 del 2020, con cui si è esclusa la sussistenza di alcun titolo concessorio in capo alla [OSCURATO:PERSONA] e si è, conseguentemente, affermato l'obbligo della stessa di pagare le maggiorazioni di canone collegate alla sua qualità di gerente provvisorio della derivazione, nelle more dell’espletamento della gara ad evidenza pubblica per l’attribuzione della concessione a titolo oneroso ai sensi del D.lgs. n. 79 del 1999.

11. La ripetuta determinazione dirigenziale n. 204/2019 ha respinto l’istanza della [OSCURATO:PERSONA] in base al rilievo che, come chiarito dal Consiglio di Stato nel parere del 13 marzo 2003 n. 2234/99, la legge n. 529/1 982 deve ritenersi abrogata implicitamente dal decreto legislativo n. 79/1999; con la conseguenza che, trattandosi, nella specie, di una grande derivazione ad uso idroelettrico, il relativo rinnovo verrebbe disciplinato dall’art. 12 del D.Lgs. 79/1999.

12. [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA], adito dalla [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per l’annullamento della suddetta determinazione dirigenziale, ha respinto tale ricorso, con la sentenza qui impugnata, sulla base delle seguenti argomentazioni.

13. In primo luogo il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che la pendenza per oltre ventuno anni di un procedimento di proroga ai sensi della L. n. 529/1982 - senza la proposizione di «un’azione a seguito del silenzio» o «una diffida a provvedere» (così a pag. 7, righi 7 e 8, della sentenza) - aveva determinato, per lo meno dopo un anno dall’entrata in vigore dell’articolo 31 c.p.a., la decadenza della ricorrente, ai sensi di tale articolo, dalla facoltà̀ di agire per far dichiarare il si lenzio - inadempimento della Regione sull’istanza di concessione proposta ai sensi della legge n. 529/1982.

14. Sotto altro aspetto il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, con il provvedimento impugnato, la Regione non avesse dato riscontro all’istanza di proroga della concessione prevista dalla l. n. 529/1982, ma si fosse espressa soltanto sulla possibilità̀ di rinnovare la concessione per ulteriori trent’anni a far data dal 31 ottobre 2019 - e quindi a tutto il 31 ottobre 2049 - nonch é́ sull’autorizzazione ad una riduzione di potenza della concessione stessa; si legge infatti nella sentenza impugnata che la determinazione n. 204/2019 «ha riguardato non la conclusione del procedimento ex L. n. 529/1982, bensì la richiesta di rinnovo automatico della concessione provvisoria di cui al d.i. n. 783/1982 e della contestuale variante non sostanziale, con ciò avendo essa mutato l’oggetto del titolo a cui ambiva» (pag. 7, penultimo capoverso).

15. Infine, il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] bliche ha ritenuto che, quand’anche l’istanza di rinnovazione della concessione dovesse intendersi fondata su un diritto alla proroga ai sensi della l. n. 529/1982, tale rinnovazione non potesse ritenersi consentita alla luce della disciplina dettata dal decreto legislativo n. 79 della 1999, che prevede la gara pubblica per l’assegnazione delle nuove concessioni.

Tale regime, si argomenta nella sentenza impugnata, deve ritenersi applicabile, per il principio tempus regit actum, anche al procedimento in esame.

16. Al ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha resistito costituendosi con controricorso. 17.La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 22 novembre 2022, in prossimità della quale la società ricorrente ha depositato una memoria.

18. Il primo motivo di ricorso è rubricato: «L’erronea natura attribuita alla determina n. 204/2019 (Eccesso di potere nonché́ violazione e, comunque, falsa applicazione degli artt. 1 ss. della legge 7 agosto 1982, n. 529.

Difetto di motivazione e contraddittorietà)».

La doglianza si articola in due distinte censure, entrambe volte a censurare la ratio decidendi, sintetizzata nel precedente paragrafo 14, secondo cui la determinazione dirigenziale n. 204/2019 concernerebbe non l'originaria richiesta di proroga della concessione ma la richiesta di rinnovo della stessa per il periodo 2019-2049.

18.1. Con la prima censura si denuncia il difetto e, comunque, la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata là dove la stessa nega che la determinazione dirigenziale n. 204/2019 avesse ad oggetto l'originaria richiesta di proroga della concessione.

Secondo la ricorrente, il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] avrebbe errato nel trascurare come «le due istanze del 12 aprile 2018 e 14 gennaio 2019 avessero ad oggetto espressamente la richiesta di completare il procedimento ai sensi della L. n. 529/1982» (pag. 10, righi 10 e 11, del ricorso) ed avrebbe altresì errato nel considerare l’impugnata determinazione dirigenziale alla stregua di un atto meramente confermativo della decadenza in cui essa ricorrente sarebbe incorsa ai fini dell’ottenimento della proroga ai sensi della L. n. 529/1982 (o se si vuole riepilogativo).

In definitiva, si argomenta nel motivo in esame, «la sentenza sul punto si manifesta ingiusta per difetto di motivazione e, comunque, contraddittorietà: la determina n. 204/2019 viene contestualmente ricondotta e sottratta al campo di applicazione della L. n. 529/1982»(pag. 10, righi 17 e ss., del ricorso). 18.2.Con la seconda censura si critica la statuizione che ha negato che la determinazione n. 204/2019 costituisse atto conclusivo del procedimento avviato ai sensi della legge n. 529/1982.

In proposito la ricorrente sottolinea che con le istanze del 12 aprile 2018 e del 14 gennaio 2019 essa aveva espressamente chiesto di «voler completare il procedimento volto al rinnovo della concessione di grande derivazione ai fini idroelettrici denominata [OSCURATO:PERSONA] e per l’effetto di prorogarne la durata sino al 31 ottobre 2019, ovvero la data individuata ai sensi della L. n. 529/1982» (pag. 10, penultimo capoverso, del ricorso).

Nel motivo si sottolinea altresì come il rigetto della richiesta di rinnovo fino al 31 ottobre 2019, avanzata dalla concessionaria ai sensi della legge n. 529/1982, fosse stato motivato dalla Regione esclusivamente con riferimento alla ritenuta inapplicabilità di tale legge (per effetto della normativa sopravvenuta introdotta con il d.lgs. n. 79/1999), senza alcun riferimento all’esistenza di un inoppugnabile silenzio-inadempimento.

18.3. Secondo la ricorrente, in definitiva, la sentenza impugnata sarebbe ingiusta «nella sostanza, nella misura in cui ritiene che la determina n. 204/2019 non costituisca provvedimento espresso emanato nell’ambito del procedimento ai sensi della L. n. 529/1982 nonostante il contenuto espresso delle istanze, del preavviso di diniego e del diniego finale» (pag. 11, terzo capoverso, del ricorso).

18.4. Ad avviso della ricorrente, peraltro, il vizio lamentato integrerebbe altresì un eccesso di potere giurisdizionale, in ragione dell’indebito sconfinamento nell’area di merito riservata alla pubblica amministrazione, per avere il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] attribuito alla determinazione n. 204/2019 una natura diversa da quella resa espressa dal suo contenuto e dal contenuto dell’istanza che essa aveva respinto.

19. Il motivo di ricorso è inammissibile.

19.1. In primo luogo va evidenziato, per un verso, che la denuncia di violazione di legge è priva della necessaria specificità, in quanto viene prospettata con riferimento a parametri normativi assolutamente indeterminati («artt. 1 ss. della legge 7 agosto 1982, n. 529») e, per altro verso, che la denuncia di insufficienza e contraddittorietà della motivazione lamenta l'esistenza di vizi della sentenza non più denunciabili con il ricorso per cassazione dopo la modifica del numero 5 dell'articolo 360 c.p.c. recata dal decreto- legge n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012 (cfr. Cass. n. 23940/2017, ove si chiarisce che «in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia»; conf.

Cass. n. 7090/2022). 19.2.In secondo luogo, è comunque assorbente il rilievo che -come fatto palese dalla sintesi della doglianza offerta dalla stessa ricorrente, sopra riportata nel paragrafo 18.3 - il mezzo di impugnazione in esame pretende di censurare l’interpretazione della determinazione regionale operata dal giudice di merito, senza, tuttavia, nemmeno indicare le regole di ermeneutica contrattuale, applicabili anche agli atti unilaterali, nella cui violazione tale giudice sarebbe incorso.

Va qui ricordato, infatti, il fermo principio giurisprudenziale che l'interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo, risolvendosi nell'accertamento della volontà della P.A., è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e immune dalla violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti, applicabili anche agli atti amministrativi, tenendo conto dell'esigenza di certezza dei rapporti e del buon andamento della P.A. sicché, la parte che denunzi in cassazione l'erronea interpretazione, in sede di merito, di un atto amministrativo, è tenuta, a pena di inammissibilità del ricorso, a indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati (cfr. Cass. n. 17367/2010, Cass. n. 5966/2022).

19.3. Infine va aggiunto che il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] - dopo aver affermato, come già trascritto nel precedente paragrafo 14, che la determinazione dirigenziale impugnata ha riguardato non la conclusione del procedimento ex lege 529/1982, bensì la richiesta di rinnovo automatico della concessione provvisoria di cui al d.i. n. 783/1982 e della contestuale variante non sostanziale, - ha alt resì argomentato, come già accennato nel precedente paragrafo 15, che l'istanza del 14 gennaio 2019 «quand'anche non la si volesse intendere in discontinuità con le precedenti richieste inevase, comunque soggiace alla norma vigente al tempo del provvedimento, ossia in un contesto normativo in cui è avvenuta l'abrogazione della legge 529/1982 per incompatibilità con l'attuale ordinamento, dal quale discende sia l'impossibilità giuridica di rinnovare in via automatica alcuna concessione di grande derivazione idroelettrica (che non ebbe per tempo i titoli di legittima proroga) sia il correlato obbligo della gara pubblica per l'assegnazione delle nuove concessioni» (pag. 8, righi 2 e ss. della sentenza).

Questa seconda argomentazione è autonomamente idonea a sorreggere il decisum e - poiché essa resiste all’impugnazione, come si vedrà scrutinando il quarto motivo di ricorso – un ulteriore profilo di inammissibilità del motivo in esame consegue dalla sopravvenuta carenza di interesse alla relativa proposizione.

È fermo principio della giurisprudenza di legittimità, infatti, che, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (ex multis, Cass. 11493/2018).

20. Il secondo motivo di ricorso è rubricato: « L’erronea affermazione circa l’esistenza di preclusioni derivanti dal silenzio- inadempimento (Eccesso di potere nonché́ violazione e, comunque, falsa applicazione degli artt. 1 ss della legge 7 agosto 1982, n. 529 nonché́ degli artt. 31 e 117 c.p.a.

Eccesso di potere particolarmente solo il profilo di difetto di motivazione)».

Esso censura la sentenza impugnata per aver ritenuto essersi medio tempore determinati «silenzi ormai inoppugnabili per inutile decorso del termine ex art. 31 c.p.a.» (stralcio della sentenza riportato alla pag. 11, penultimo rigo, del ricorso), non avvedendosi che l'impugnata determinazione n. 204/2019 costituiva provvedimento espresso che aveva fatto venir meno il precedente silenzio-inadempimento dell'Amministrazione regionale.

Sotto altro aspetto, nel motivo si sottolinea come la formazione del silenzio- rifiuto non estingua il potere dell'Amministrazione di provvedere.

21. Anche questo motivo va giudicato inammissibile, in quanto non risulta pertinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

21.1. [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA], infatti, non ha affermato che la decadenza della [OSCURATO:PERSONA] dall’ azione di accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere le avesse precluso la possibilità di riproporre l'originaria domanda di proroga, ma ha affermato - con la statuizione già trascritta nel precedente paragrafo 14, (censurata, ma non efficacemente, col primo motivo di ricorso) - che la determinazione n. 204 del 2019 non aveva ad oggetto la conclusione del procedimento ex l. 529/1982, bensì la richiesta di rinnovo automatico dellaconcessione provvisoria di cui al d.i. n. 783/1982 e della contestuale variante non sostanziale. 21.2.Nell'impugnata sentenza, peraltro, non si è mancato di precisare quanto riportato nel precedente paragrafo 19.3, ossia che l'istanza del 14 gennaio 2019, quando anche intesa come reiterazione delle precedenti istanze di proroga («non la si volesse intendere in discontinuità con le precedenti richieste inevase») sarebbe comunque insuscettibile di accoglimento alla luce della disciplina dettata dal decreto legislativo n. 79/1999, applicabile, per il principio tempus regit actum, anche quando si tratti di provvedere su istanze proposte prima dell'entrata in vigore del medesimo.

21.3. Cosicché l'affermazione concernente la decadenza ex art. 31 c.p.a. che si legge nelle ultime due righe di pag. 7 della sentenza impugnata («inoltre la ricorrente non si avvede di aver più volte chiesto, invano e con decadenza ex art. 31 c.p.a. [2009, 2010 e 2018], la definizione di quel procedimento»), quand'anche fosse da intendere nel senso che la decadenza ex art. 31 c.p.a. riguarda non la facoltà di esercitare l'azione di accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere, ma la facoltà di reiterare l'istanza di provvedimento, risulterebbe erronea ma, tuttavia, priva di portata decisoria e, in definitiva, meramente esornativa; donde, in ogni caso, la carenza dell'interesse alla relativa impugnazione.

22. Il terzo motivo di ricorso è rubricato: «L’omessa pronuncia in punto di tutela del legittimo affidamento (Ome ssa pronuncia.

Violazione del principio comunitario del legittimo affidamento, anche in relazione all’art. 3 Cost.

Profili di illegittimità̀ costituzionale del d.lgs. n. 79/1999)».

La ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda di tutela per violazione del legittimo affidamento dalla stessa veicolata nel terzo motivo di ricorso avverso l'impugnata determinazione dirigenziale e sostiene che in capo alla sua dante causa [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe sorta una posizione qualificata di legittimo affidamento rispetto al rilascio della proroga della concessione fino al 31 ottobre 2019.

Tale posizione qualificata si sarebbe generata - nel contesto giuridico precedente la direttiva 96/92/CE - per effetto dell’approvazione da parte del Ministero dei [OSCURATO:PERSONA], nel 1987, della convenzione stipulata tra l’[OSCURATO:SOCIETA] e l’Enel ai sensi dell’art. 3 della legge n. 529/1982; del decorso di oltre un quinquennio dalla esecuzione delle opere di potenziamento, ultimate nel 1990; della verifica da parte dell’ente competente dellaspettanza della proroga richiesta, i cui presupposti erano maturati già prima della emanazione della direttiva 96/92/CE.

23. La doglianza non può trovare accoglimento.

Premesso che i profili di illegittimità̀costituzionale del d.lgs. n. 79/1999 a cui fa riferimento la rubrica non trovano alcuno sviluppo nella esposizione della censura (ma sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente, meglio articolata nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza, si tornerà infra), il Collegio osserva, in primo luogo, che il motivo è inammissibile, perché la denuncia del vizio di omessa pronuncia di una sentenza del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione, dovendo farsi valere con lo speciale rimedio dell’istanza di rettificazione di cui all’articolo 204 T.U.

Acque; si vada, tra le tante, Cass.

SSUU n. 488/2019:« Avverso l'omessa pronuncia del Tribunale superiore delle acque pubbliche il rimedio esperibile non è il ricorso per cassazione, bensì lo specifico rimedio del ricorso per rettificazione al medesimo Tribunale superiore, come disposto dall'art. 204 del r.d. n. 1775 del 1933 (t.u. delle acque), recante un rinvio recettizio ai casi previsti dall'art. 517 del codice di rito del 1865 ovvero alle seguenti ipotesi: se la sentenza "abbia pronunciato su cosa non domandata", "se abbia aggiudicato più di quello che era domandato", "se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda" e "se contenga disposizioni contraddittorie"».

23.1. Può peraltro aggiungersi, per mere esigenze di completezza, che la doglianza sviluppata nel terzo motivo di impugnazione della determinazione dirigenziale n. 204/2019, relativa alla lesione del principio del legittimo affidamento asseritamente derivata dal diniego della proroga della concessione “[OSCURATO:PERSONA]”, ha formato oggetto di esplicita pronuncia di rigetto nell’impugnata sentenza.

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, infatti, ha espressamente statuito, con riferimento alla ricorrente (recte: alla dante causa della ricorrente) che: «non solo non si definì alcunché a suo vantaggio, ma neppure vi può essere un affidamento incolpevole in capo ad essa» (pag. 7, righi 15 e 16), sottolineando come «finché la P.A. non approvi il provvedimento definitivo, il privato richiedente non è titolare d'una situazione sostanziale consolidata meritevole di tutela sotto il profilo del legittimo affidamento, ma di un'aspettativa (cfr. cos̀ Cons.

St., III, 29 aprile 2019 n. 2768)» (pag. 9, righi 3 e segg., della sentenza).

Si tratta, lo si nota incidentalmente, di un percorso argomentativo sintonico con quello seguito, sia pure in fattispecie diversa, da Cass.

SSUU n. 4192/2016, in materia di proroga delle concessioni di grande derivazione idroelettrica prevista dall’ art. 1, commi 485, 486, 487 e 488, della legge n. 266 del 2005.

24. Il quarto motivo di ricorso è rubricato: «L’illegittimit à̀ della sentenza in punto di abrogazione implicita della l. n. 529/1982 e del tempus regit actum (Violazione e, comunque, falsa applicazione della legge 7 agosto 1982, n. 529 e del d.lgs. 79/1999.

Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo di difetto di motivazione.

Violazione e, comunque, falsa applicazione della legge 7 agosto 1982, n. 529 anche in relazione all’art. 11, disp. prel., c.c.)». [OSCURATO:PERSONA] censura la statuizione secondo cui l’istanza di proroga della concessione fino al 31 ottobre 2019 e di rinnovo della stessa fino al 31 ottobre 2049 non poteva trovare accoglimento, per il principio tempus regit actum , in ragione dell’intervenuta abrogazione della legge n. 529/1982 ad opera del decreto legislativo n. 79/1999.

24.1. La ricorrente sostiene che il d.lgs. n. 79/1999 non conterrebbe alcuna norma sull’autoproduzione dell'energia elettrica ad opera degli impianti industriali da cui potersi desumere l'abrogazione, esplicita o implicita, della disciplina di tale autoproduzione contenuta nella legge n. 529/1982.

In proposito si argomenta che se vi è incompatibilit à̀ tra la disciplina dettata dalla legge n. 529/1982 e quella dettata dalla direttiva 96/92/CE e dal conseguente decreto legislativo n. 79/1999, tale incompatibilità non riguarderebbe l’intero corpo normativo e, in particolare, non opererebbe riguardo al procedimento di proroga di una concessione in capo al privato autoproduttore di energia elettrica che abbia concluso con l’Enel la convenzione di cui all’articolo 3, comma 1 della legge 529/1982; né opererebbe «con riferimento alla questione di diritto intertemporale e che riguarda la possibilità di concludere nella vigenza del d.lgs. 79/1999 un procedimento intrapreso e concluso (per quanto di competenza della concessionaria) sotto la perfetta vigenza della L. n. 529/1982» (pag. 16, righi 11 e segg., del ricorso).

Ad avviso della ricorrente, infatti, l’applicazione del principio di tempus regit actum operata dal Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] sarebbe errata poiché, «prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 79/1999, il procedimento amministrativo aveva visto concludersi la fase costitutiva del contenuto del provvedimento ed aveva esaurito la discrezionalità amministrativa regolata dalla L. n. 529/1982» (pag. 16, righi 23 e segg.).

25. La censura è infondata.

25.1. Va qui infatti ribadito quanto già affermato dal Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza n. 126/2019 - resa tra le stesse part i confermata con l’ordinanza di questa Corte n. 24898/2020 (vedi supra , § 10) - ossia che l'autoproduzione non esclude la necessità di una proroga espressa della concessione, non essendo configurabile una proroga tacita, né in forza del sistema normativo della legge n. 529 del 1982, né di quello del successivo d.lgs. n. 79 del1999 (cfr. pag. 6, ultimo rigo, e 7, righi 1 e ss., di TSAP 126/2019); affermazione, questa, già condivisa da queste Sezioni Unite la suddetta ordinanza n. 24898/2020, dove si afferma che «non esiste un diritto alla proroga della concessione de qua né, tampoco, alla sua proroga tacita; il vantato diritto alla proroga non è desumibile dalla legge n. 529/82, che, anzi mantenendo il termine "concessione", implicitamente conferma che rispetto ad essa ed anche rispetto alla sua proroga (salvo voler ricorrere ad artifici dialettici che prescindono dal dato normativo) è predicabile solo una posizione di interesse legittimo, sicché la questione dell' applicabilità o meno della legge n. 529/82, è priva di rilievo, posto che, come detto, neppure tale fonte giova alle prospettazioni difensive della società ricorrente».

25.2. Alla stregua di tali condivisi principi, va dunque escluso che, prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 77/1999, si fosse consolidato in capo alla dante causa dell’odierna ricorrente il diritto alla proroga della concessione scaduta nel 1982.

Correttamente, quindi, il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] - applicando il principio giurisprudenziale che la l egittimità del provvedimento finale adottato dall'Amministrazione va valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale e non al tempo di presentazione della domanda da parte del privato (così, tra le altre: Cons.

Stato n. 83 e n. 3013 del 2016) - ha ritenuto che l'istanza della società chimica Bussi del 14 gennaio 2019 andasse scrutinata alla luce del diritto vigente alla data della determinazione dirigenziale impugnata e non alla luce del diritto vigente alla data di presentazione dell'istanza di proroga originariamente proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA].

26. Va infine scrutinata la questione di legittimità costituzionale proposta ricorrente, nel terzo mezzo di ricorso, con generico riferimento all’intero d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 «se interpretato come tale da determinare l’abrogazione implicita della legge 7 agosto 1982, n. 529», per violazione dell’art. 3 Cost. e del canone costituzionale del legittimo affidamento come manifestato per effetto del combinarsi degli artt. 2, 3 e 97, Cost (cfr. le conclusioni del ricorso per Cassazione) e poi precisata in memoria con specifico riferimento all’articolo 12 del suddetto decreto legislativo.

27. La suddetta questione va giudicata priva di rilevanza.

Essa, infatti, postula che, prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 77/1999, in capo alla dante causa dell’odierna ricorrente fosse sorto un legittimo affidamento nel rilascio della proroga della concessione di derivazione idrica; ma tale presupposto di fatto non emerge dalla sentenza impugnata, giacché, anzi, il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente escluso, con statuizione non validamente censurata in questa sede, che la società [OSCURATO:SOCIETA] fosse titolare d'una situazione sostanziale consolidata meritevole di tutela sotto il profilo del legittimo affidamento (si veda il precedente paragrafo § 23.1); donde l’astrattezza - ed il conseguente difetto di rilevanza - del dubbio di legittimità costituzionale prospettato dalla difesa della ricorrente. 28.Il ricorso è rigettato. 29.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

30. Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a rifondere alla Regione controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31669-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 121/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha prop osto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] che ha rigettato il ricorso avverso la determinazione dirigenziale del 17 settembre 2019, n. 204, della Regione [OSCURATO:PERSONA] - Dipartime nto governo del territorio e politiche ambientali - Servizio gestione demanio idrico e fluviale - [OSCURATO:PERSONA] derivazioni idriche. 2.Con detta determinazione dirigenziale la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’istanza del 14 gennaio 2019 con cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di completare il procedimento - instaurato nel 1997 dalla sua dante causa [OSCURATO:SOCIETA] - volto al rinnovo della concessione di grande derivazione a fini idroelettrici denominata [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, di prorogare la durata di tale concessione sino al 31 ottobre 2019, ai sensi della legge n. 529/1982; nonché di rinnovare la concessione così rilasciata, ai sensi del d.P.G.R. 13 agosto 2007, n. 3/Reg. art. 45, per ulteriori anni 30 anni a far data dal 31 ottobre 2019 e, quindi, a tutto il 31 ottobre 2049, in variante non sostanziale (minore portata media, salto di m 66,2 e potenza nominale media di kw 2987). 3.In linea di fatto va precisato che la [OSCURATO:PERSONA] è titolare di alcuni impianti industriali, per il cui approvvigionamento di energia elettrica si avvale della concessione idroelettrica di derivazione [OSCURATO:PERSONA] per forza motrice (autoproduzione), rilasciata alle sue danti causa in base ad antichi titoli, via via prorogati fino al 31 ottobre 1982. 4. Nel 1987 il dante causa della [OSCURATO:PERSONA] - la società [OSCURATO:SOCIETA]. -e l’Enel stipularono una convenzione volta a regolare i reciproci rapporti e a provvedere all’ammodernamento dell’impianto idroelettrico ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 529/1982. In esito all’approvazione dei conseguenti lavori, l’Enel propose ai Ministeri dei lavori pubblici e dell’industria, ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge n. 529/1982, la proroga della concessione dell’[OSCURATO:SOCIETA] fino al 31 ottobre 2019 e, in data 9 settembre 1997, la [OSCURATO:SOCIETA] avanzò la propria istanza in tal senso, chiedendo ai Ministeri interessati di variare la durata della concessione fissandone il termine nella data, indicata dall’Enel, del 31 ottobre 2019. 5. L’istanza dell’[OSCURATO:SOCIETA] non e bbe riscontro dai Ministeri interessati, né alla stessa rispose la Regione [OSCURATO:PERSONA], alla quale, per il disposto del decreto legislativo n. 112/1998, erano state frattanto trasferite le competenze amministrative sulla gestione del demanio idrico e sulle concessioni di derivazione idrica. 6.Con l'entrata in vigore, in data 1° aprile 1999, del decreto legislativo numero n. 79/1999 - attuativo della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica -il mercato elettrico nazionale è stato liberalizzato e per le concessioni di derivazioni idriche per la produzione di elettricità è stata introdotta una disciplina di assegnazione tramite procedure competitive. 7.Con le istanze del 18 settembre 2009 e 19 aprile 2010 la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., subentrata all’[OSCURATO:SOCIETA], chiese nuovamente alla Regione [OSCURATO:PERSONA] -reiterando la richiesta avanzata nel 1997 della sua dante causa -la proroga della concessione [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione della legge n. 529/1982. 8. L'odierna ricorrente, frattanto succeduta, a propria volta, alla [OSCURATO:PERSONA], reiterò la richiesta di proroga con istanza del 12 aprile 2018, anch'essa inesitata, e infine, in data 14 gennaio 2019, avanzò l'istanza, avente il contenuto sunteggiato nel precedente paragrafo 2, respinta espressamente con la menzionata determinazione dirigenziale n. 204/2019, impugnata nel presente giudizio. 9.È opportuno dare altresì conto della circostanza che, a far tempo dal 2014, la Regione [OSCURATO:PERSONA] pretese, per la derivazione [OSCURATO:PERSONA], il pagamento del canone aggiuntivo previsto dall'art. 1 della legge regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 38/2013 per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore dell'art. 12 del d.lgs. n. 79/1999 o in scadenza prima del 31 dicembre 2017. 10. La legittimità di tale pretesa, giudizialmente contestata dalla [OSCURATO:PERSONA], è stata accertata dal Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n. 126 del 2019, confermata da queste Sezioni Unite con ordinanza n. 24898 del 2020, con cui si è esclusa la sussistenza di alcun titolo concessorio in capo alla [OSCURATO:PERSONA] e si è, conseguentemente, affermato l'obbligo della stessa di pagare le maggiorazioni di canone collegate alla sua qualità di gerente provvisorio della derivazione, nelle more dell’espletamento della gara ad evidenza pubblica per l’attribuzione della concessione a titolo oneroso ai sensi del D.lgs. n. 79 del 1999. 11. La ripetuta determinazione dirigenziale n. 204/2019 ha respinto l’istanza della [OSCURATO:PERSONA] in base al rilievo che, come chiarito dal Consiglio di Stato nel parere del 13 marzo 2003 n. 2234/99, la legge n. 529/1 982 deve ritenersi abrogata implicitamente dal decreto legislativo n. 79/1999; con la conseguenza che, trattandosi, nella specie, di una grande derivazione ad uso idroelettrico, il relativo rinnovo verrebbe disciplinato dall’art. 12 del D.Lgs. 79/1999. 12. [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA], adito dalla [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per l’annullamento della suddetta determinazione dirigenziale, ha respinto tale ricorso, con la sentenza qui impugnata, sulla base delle seguenti argomentazioni. 13. In primo luogo il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che la pendenza per oltre ventuno anni di un procedimento di proroga ai sensi della L. n. 529/1982 - senza la proposizione di «un’azione a seguito del silenzio» o «una diffida a provvedere» (così a pag. 7, righi 7 e 8, della sentenza) - aveva determinato, per lo meno dopo un anno dall’entrata in vigore dell’articolo 31 c.p.a., la decadenza della ricorrente, ai sensi di tale articolo, dalla facoltà̀ di agire per far dichiarare il si lenzio - inadempimento della Regione sull’istanza di concessione proposta ai sensi della legge n. 529/1982. 14. Sotto altro aspetto il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, con il provvedimento impugnato, la Regione non avesse dato riscontro all’istanza di proroga della concessione prevista dalla l. n. 529/1982, ma si fosse espressa soltanto sulla possibilità̀ di rinnovare la concessione per ulteriori trent’anni a far data dal 31 ottobre 2019 - e quindi a tutto il 31 ottobre 2049 - nonch é́ sull’autorizzazione ad una riduzione di potenza della concessione stessa; si legge infatti nella sentenza impugnata che la determinazione n. 204/2019 «ha riguardato non la conclusione del procedimento ex L. n. 529/1982, bensì la richiesta di rinnovo automatico della concessione provvisoria di cui al d.i. n. 783/1982 e della contestuale variante non sostanziale, con ciò avendo essa mutato l’oggetto del titolo a cui ambiva» (pag. 7, penultimo capoverso). 15. Infine, il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] bliche ha ritenuto che, quand’anche l’istanza di rinnovazione della concessione dovesse intendersi fondata su un diritto alla proroga ai sensi della l. n. 529/1982, tale rinnovazione non potesse ritenersi consentita alla luce della disciplina dettata dal decreto legislativo n. 79 della 1999, che prevede la gara pubblica per l’assegnazione delle nuove concessioni. Tale regime, si argomenta nella sentenza impugnata, deve ritenersi applicabile, per il principio tempus regit actum, anche al procedimento in esame. 16. Al ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha resistito costituendosi con controricorso. 17.La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 22 novembre 2022, in prossimità della quale la società ricorrente ha depositato una memoria. 18. Il primo motivo di ricorso è rubricato: «L’erronea natura attribuita alla determina n. 204/2019 (Eccesso di potere nonché́ violazione e, comunque, falsa applicazione degli artt. 1 ss. della legge 7 agosto 1982, n. 529. Difetto di motivazione e contraddittorietà)». La doglianza si articola in due distinte censure, entrambe volte a censurare la ratio decidendi, sintetizzata nel precedente paragrafo 14, secondo cui la determinazione dirigenziale n. 204/2019 concernerebbe non l'originaria richiesta di proroga della concessione ma la richiesta di rinnovo della stessa per il periodo 2019-2049. 18.1. Con la prima censura si denuncia il difetto e, comunque, la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata là dove la stessa nega che la determinazione dirigenziale n. 204/2019 avesse ad oggetto l'originaria richiesta di proroga della concessione. Secondo la ricorrente, il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] avrebbe errato nel trascurare come «le due istanze del 12 aprile 2018 e 14 gennaio 2019 avessero ad oggetto espressamente la richiesta di completare il procedimento ai sensi della L. n. 529/1982» (pag. 10, righi 10 e 11, del ricorso) ed avrebbe altresì errato nel considerare l’impugnata determinazione dirigenziale alla stregua di un atto meramente confermativo della decadenza in cui essa ricorrente sarebbe incorsa ai fini dell’ottenimento della proroga ai sensi della L. n. 529/1982 (o se si vuole riepilogativo). In definitiva, si argomenta nel motivo in esame, «la sentenza sul punto si manifesta ingiusta per difetto di motivazione e, comunque, contraddittorietà: la determina n. 204/2019 viene contestualmente ricondotta e sottratta al campo di applicazione della L. n. 529/1982»(pag. 10, righi 17 e ss., del ricorso). 18.2.Con la seconda censura si critica la statuizione che ha negato che la determinazione n. 204/2019 costituisse atto conclusivo del procedimento avviato ai sensi della legge n. 529/1982. In proposito la ricorrente sottolinea che con le istanze del 12 aprile 2018 e del 14 gennaio 2019 essa aveva espressamente chiesto di «voler completare il procedimento volto al rinnovo della concessione di grande derivazione ai fini idroelettrici denominata [OSCURATO:PERSONA] e per l’effetto di prorogarne la durata sino al 31 ottobre 2019, ovvero la data individuata ai sensi della L. n. 529/1982» (pag. 10, penultimo capoverso, del ricorso). Nel motivo si sottolinea altresì come il rigetto della richiesta di rinnovo fino al 31 ottobre 2019, avanzata dalla concessionaria ai sensi della legge n. 529/1982, fosse stato motivato dalla Regione esclusivamente con riferimento alla ritenuta inapplicabilità di tale legge (per effetto della normativa sopravvenuta introdotta con il d.lgs. n. 79/1999), senza alcun riferimento all’esistenza di un inoppugnabile silenzio-inadempimento. 18.3. Secondo la ricorrente, in definitiva, la sentenza impugnata sarebbe ingiusta «nella sostanza, nella misura in cui ritiene che la determina n. 204/2019 non costituisca provvedimento espresso emanato nell’ambito del procedimento ai sensi della L. n. 529/1982 nonostante il contenuto espresso delle istanze, del preavviso di diniego e del diniego finale» (pag. 11, terzo capoverso, del ricorso). 18.4. Ad avviso della ricorrente, peraltro, il vizio lamentato integrerebbe altresì un eccesso di potere giurisdizionale, in ragione dell’indebito sconfinamento nell’area di merito riservata alla pubblica amministrazione, per avere il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] attribuito alla determinazione n. 204/2019 una natura diversa da quella resa espressa dal suo contenuto e dal contenuto dell’istanza che essa aveva respinto. 19. Il motivo di ricorso è inammissibile. 19.1. In primo luogo va evidenziato, per un verso, che la denuncia di violazione di legge è priva della necessaria specificità, in quanto viene prospettata con riferimento a parametri normativi assolutamente indeterminati («artt. 1 ss. della legge 7 agosto 1982, n. 529») e, per altro verso, che la denuncia di insufficienza e contraddittorietà della motivazione lamenta l'esistenza di vizi della sentenza non più denunciabili con il ricorso per cassazione dopo la modifica del numero 5 dell'articolo 360 c.p.c. recata dal decreto- legge n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012 (cfr. Cass. n. 23940/2017, ove si chiarisce che «in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia»; conf. Cass. n. 7090/2022). 19.2.In secondo luogo, è comunque assorbente il rilievo che -come fatto palese dalla sintesi della doglianza offerta dalla stessa ricorrente, sopra riportata nel paragrafo 18.3 - il mezzo di impugnazione in esame pretende di censurare l’interpretazione della determinazione regionale operata dal giudice di merito, senza, tuttavia, nemmeno indicare le regole di ermeneutica contrattuale, applicabili anche agli atti unilaterali, nella cui violazione tale giudice sarebbe incorso. Va qui ricordato, infatti, il fermo principio giurisprudenziale che l'interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo, risolvendosi nell'accertamento della volontà della P.A., è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e immune dalla violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti, applicabili anche agli atti amministrativi, tenendo conto dell'esigenza di certezza dei rapporti e del buon andamento della P.A. sicché, la parte che denunzi in cassazione l'erronea interpretazione, in sede di merito, di un atto amministrativo, è tenuta, a pena di inammissibilità del ricorso, a indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati (cfr. Cass. n. 17367/2010, Cass. n. 5966/2022). 19.3. Infine va aggiunto che il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] - dopo aver affermato, come già trascritto nel precedente paragrafo 14, che la determinazione dirigenziale impugnata ha riguardato non la conclusione del procedimento ex lege 529/1982, bensì la richiesta di rinnovo automatico della concessione provvisoria di cui al d.i. n. 783/1982 e della contestuale variante non sostanziale, - ha alt resì argomentato, come già accennato nel precedente paragrafo 15, che l'istanza del 14 gennaio 2019 «quand'anche non la si volesse intendere in discontinuità con le precedenti richieste inevase, comunque soggiace alla norma vigente al tempo del provvedimento, ossia in un contesto normativo in cui è avvenuta l'abrogazione della legge 529/1982 per incompatibilità con l'attuale ordinamento, dal quale discende sia l'impossibilità giuridica di rinnovare in via automatica alcuna concessione di grande derivazione idroelettrica (che non ebbe per tempo i titoli di legittima proroga) sia il correlato obbligo della gara pubblica per l'assegnazione delle nuove concessioni» (pag. 8, righi 2 e ss. della sentenza). Questa seconda argomentazione è autonomamente idonea a sorreggere il decisum e - poiché essa resiste all’impugnazione, come si vedrà scrutinando il quarto motivo di ricorso – un ulteriore profilo di inammissibilità del motivo in esame consegue dalla sopravvenuta carenza di interesse alla relativa proposizione. È fermo principio della giurisprudenza di legittimità, infatti, che, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (ex multis, Cass. 11493/2018). 20. Il secondo motivo di ricorso è rubricato: « L’erronea affermazione circa l’esistenza di preclusioni derivanti dal silenzio- inadempimento (Eccesso di potere nonché́ violazione e, comunque, falsa applicazione degli artt. 1 ss della legge 7 agosto 1982, n. 529 nonché́ degli artt. 31 e 117 c.p.a. Eccesso di potere particolarmente solo il profilo di difetto di motivazione)». Esso censura la sentenza impugnata per aver ritenuto essersi medio tempore determinati «silenzi ormai inoppugnabili per inutile decorso del termine ex art. 31 c.p.a.» (stralcio della sentenza riportato alla pag. 11, penultimo rigo, del ricorso), non avvedendosi che l'impugnata determinazione n. 204/2019 costituiva provvedimento espresso che aveva fatto venir meno il precedente silenzio-inadempimento dell'Amministrazione regionale. Sotto altro aspetto, nel motivo si sottolinea come la formazione del silenzio- rifiuto non estingua il potere dell'Amministrazione di provvedere. 21. Anche questo motivo va giudicato inammissibile, in quanto non risulta pertinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata. 21.1. [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA], infatti, non ha affermato che la decadenza della [OSCURATO:PERSONA] dall’ azione di accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere le avesse precluso la possibilità di riproporre l'originaria domanda di proroga, ma ha affermato - con la statuizione già trascritta nel precedente paragrafo 14, (censurata, ma non efficacemente, col primo motivo di ricorso) - che la determinazione n. 204 del 2019 non aveva ad oggetto la conclusione del procedimento ex l. 529/1982, bensì la richiesta di rinnovo automatico dellaconcessione provvisoria di cui al d.i. n. 783/1982 e della contestuale variante non sostanziale. 21.2.Nell'impugnata sentenza, peraltro, non si è mancato di precisare quanto riportato nel precedente paragrafo 19.3, ossia che l'istanza del 14 gennaio 2019, quando anche intesa come reiterazione delle precedenti istanze di proroga («non la si volesse intendere in discontinuità con le precedenti richieste inevase») sarebbe comunque insuscettibile di accoglimento alla luce della disciplina dettata dal decreto legislativo n. 79/1999, applicabile, per il principio tempus regit actum, anche quando si tratti di provvedere su istanze proposte prima dell'entrata in vigore del medesimo. 21.3. Cosicché l'affermazione concernente la decadenza ex art. 31 c.p.a. che si legge nelle ultime due righe di pag. 7 della sentenza impugnata («inoltre la ricorrente non si avvede di aver più volte chiesto, invano e con decadenza ex art. 31 c.p.a. [2009, 2010 e 2018], la definizione di quel procedimento»), quand'anche fosse da intendere nel senso che la decadenza ex art. 31 c.p.a. riguarda non la facoltà di esercitare l'azione di accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere, ma la facoltà di reiterare l'istanza di provvedimento, risulterebbe erronea ma, tuttavia, priva di portata decisoria e, in definitiva, meramente esornativa; donde, in ogni caso, la carenza dell'interesse alla relativa impugnazione. 22. Il terzo motivo di ricorso è rubricato: «L’omessa pronuncia in punto di tutela del legittimo affidamento (Ome ssa pronuncia. Violazione del principio comunitario del legittimo affidamento, anche in relazione all’art. 3 Cost. Profili di illegittimità̀ costituzionale del d.lgs. n. 79/1999)». La ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda di tutela per violazione del legittimo affidamento dalla stessa veicolata nel terzo motivo di ricorso avverso l'impugnata determinazione dirigenziale e sostiene che in capo alla sua dante causa [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe sorta una posizione qualificata di legittimo affidamento rispetto al rilascio della proroga della concessione fino al 31 ottobre 2019. Tale posizione qualificata si sarebbe generata - nel contesto giuridico precedente la direttiva 96/92/CE - per effetto dell’approvazione da parte del Ministero dei [OSCURATO:PERSONA], nel 1987, della convenzione stipulata tra l’[OSCURATO:SOCIETA] e l’Enel ai sensi dell’art. 3 della legge n. 529/1982; del decorso di oltre un quinquennio dalla esecuzione delle opere di potenziamento, ultimate nel 1990; della verifica da parte dell’ente competente dellaspettanza della proroga richiesta, i cui presupposti erano maturati già prima della emanazione della direttiva 96/92/CE. 23. La doglianza non può trovare accoglimento. Premesso che i profili di illegittimità̀costituzionale del d.lgs. n. 79/1999 a cui fa riferimento la rubrica non trovano alcuno sviluppo nella esposizione della censura (ma sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente, meglio articolata nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza, si tornerà infra), il Collegio osserva, in primo luogo, che il motivo è inammissibile, perché la denuncia del vizio di omessa pronuncia di una sentenza del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione, dovendo farsi valere con lo speciale rimedio dell’istanza di rettificazione di cui all’articolo 204 T.U. Acque; si vada, tra le tante, Cass. SSUU n. 488/2019:« Avverso l'omessa pronuncia del Tribunale superiore delle acque pubbliche il rimedio esperibile non è il ricorso per cassazione, bensì lo specifico rimedio del ricorso per rettificazione al medesimo Tribunale superiore, come disposto dall'art. 204 del r.d. n. 1775 del 1933 (t.u. delle acque), recante un rinvio recettizio ai casi previsti dall'art. 517 del codice di rito del 1865 ovvero alle seguenti ipotesi: se la sentenza "abbia pronunciato su cosa non domandata", "se abbia aggiudicato più di quello che era domandato", "se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda" e "se contenga disposizioni contraddittorie"». 23.1. Può peraltro aggiungersi, per mere esigenze di completezza, che la doglianza sviluppata nel terzo motivo di impugnazione della determinazione dirigenziale n. 204/2019, relativa alla lesione del principio del legittimo affidamento asseritamente derivata dal diniego della proroga della concessione “[OSCURATO:PERSONA]”, ha formato oggetto di esplicita pronuncia di rigetto nell’impugnata sentenza. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, infatti, ha espressamente statuito, con riferimento alla ricorrente (recte: alla dante causa della ricorrente) che: «non solo non si definì alcunché a suo vantaggio, ma neppure vi può essere un affidamento incolpevole in capo ad essa» (pag. 7, righi 15 e 16), sottolineando come «finché la P.A. non approvi il provvedimento definitivo, il privato richiedente non è titolare d'una situazione sostanziale consolidata meritevole di tutela sotto il profilo del legittimo affidamento, ma di un'aspettativa (cfr. cos̀ Cons. St., III, 29 aprile 2019 n. 2768)» (pag. 9, righi 3 e segg., della sentenza). Si tratta, lo si nota incidentalmente, di un percorso argomentativo sintonico con quello seguito, sia pure in fattispecie diversa, da Cass. SSUU n. 4192/2016, in materia di proroga delle concessioni di grande derivazione idroelettrica prevista dall’ art. 1, commi 485, 486, 487 e 488, della legge n. 266 del 2005. 24. Il quarto motivo di ricorso è rubricato: «L’illegittimit à̀ della sentenza in punto di abrogazione implicita della l. n. 529/1982 e del tempus regit actum (Violazione e, comunque, falsa applicazione della legge 7 agosto 1982, n. 529 e del d.lgs. 79/1999. Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo di difetto di motivazione. Violazione e, comunque, falsa applicazione della legge 7 agosto 1982, n. 529 anche in relazione all’art. 11, disp. prel., c.c.)». [OSCURATO:PERSONA] censura la statuizione secondo cui l’istanza di proroga della concessione fino al 31 ottobre 2019 e di rinnovo della stessa fino al 31 ottobre 2049 non poteva trovare accoglimento, per il principio tempus regit actum , in ragione dell’intervenuta abrogazione della legge n. 529/1982 ad opera del decreto legislativo n. 79/1999. 24.1. La ricorrente sostiene che il d.lgs. n. 79/1999 non conterrebbe alcuna norma sull’autoproduzione dell'energia elettrica ad opera degli impianti industriali da cui potersi desumere l'abrogazione, esplicita o implicita, della disciplina di tale autoproduzione contenuta nella legge n. 529/1982. In proposito si argomenta che se vi è incompatibilit à̀ tra la disciplina dettata dalla legge n. 529/1982 e quella dettata dalla direttiva 96/92/CE e dal conseguente decreto legislativo n. 79/1999, tale incompatibilità non riguarderebbe l’intero corpo normativo e, in particolare, non opererebbe riguardo al procedimento di proroga di una concessione in capo al privato autoproduttore di energia elettrica che abbia concluso con l’Enel la convenzione di cui all’articolo 3, comma 1 della legge 529/1982; né opererebbe «con riferimento alla questione di diritto intertemporale e che riguarda la possibilità di concludere nella vigenza del d.lgs. 79/1999 un procedimento intrapreso e concluso (per quanto di competenza della concessionaria) sotto la perfetta vigenza della L. n. 529/1982» (pag. 16, righi 11 e segg., del ricorso). Ad avviso della ricorrente, infatti, l’applicazione del principio di tempus regit actum operata dal Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] sarebbe errata poiché, «prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 79/1999, il procedimento amministrativo aveva visto concludersi la fase costitutiva del contenuto del provvedimento ed aveva esaurito la discrezionalità amministrativa regolata dalla L. n. 529/1982» (pag. 16, righi 23 e segg.). 25. La censura è infondata. 25.1. Va qui infatti ribadito quanto già affermato dal Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza n. 126/2019 - resa tra le stesse part i confermata con l’ordinanza di questa Corte n. 24898/2020 (vedi supra , § 10) - ossia che l'autoproduzione non esclude la necessità di una proroga espressa della concessione, non essendo configurabile una proroga tacita, né in forza del sistema normativo della legge n. 529 del 1982, né di quello del successivo d.lgs. n. 79 del1999 (cfr. pag. 6, ultimo rigo, e 7, righi 1 e ss., di TSAP 126/2019); affermazione, questa, già condivisa da queste Sezioni Unite la suddetta ordinanza n. 24898/2020, dove si afferma che «non esiste un diritto alla proroga della concessione de qua né, tampoco, alla sua proroga tacita; il vantato diritto alla proroga non è desumibile dalla legge n. 529/82, che, anzi mantenendo il termine "concessione", implicitamente conferma che rispetto ad essa ed anche rispetto alla sua proroga (salvo voler ricorrere ad artifici dialettici che prescindono dal dato normativo) è predicabile solo una posizione di interesse legittimo, sicché la questione dell' applicabilità o meno della legge n. 529/82, è priva di rilievo, posto che, come detto, neppure tale fonte giova alle prospettazioni difensive della società ricorrente». 25.2. Alla stregua di tali condivisi principi, va dunque escluso che, prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 77/1999, si fosse consolidato in capo alla dante causa dell’odierna ricorrente il diritto alla proroga della concessione scaduta nel 1982. Correttamente, quindi, il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] - applicando il principio giurisprudenziale che la l egittimità del provvedimento finale adottato dall'Amministrazione va valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale e non al tempo di presentazione della domanda da parte del privato (così, tra le altre: Cons. Stato n. 83 e n. 3013 del 2016) - ha ritenuto che l'istanza della società chimica Bussi del 14 gennaio 2019 andasse scrutinata alla luce del diritto vigente alla data della determinazione dirigenziale impugnata e non alla luce del diritto vigente alla data di presentazione dell'istanza di proroga originariamente proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. 26. Va infine scrutinata la questione di legittimità costituzionale proposta ricorrente, nel terzo mezzo di ricorso, con generico riferimento all’intero d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 «se interpretato come tale da determinare l’abrogazione implicita della legge 7 agosto 1982, n. 529», per violazione dell’art. 3 Cost. e del canone costituzionale del legittimo affidamento come manifestato per effetto del combinarsi degli artt. 2, 3 e 97, Cost (cfr. le conclusioni del ricorso per Cassazione) e poi precisata in memoria con specifico riferimento all’articolo 12 del suddetto decreto legislativo. 27. La suddetta questione va giudicata priva di rilevanza. Essa, infatti, postula che, prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 77/1999, in capo alla dante causa dell’odierna ricorrente fosse sorto un legittimo affidamento nel rilascio della proroga della concessione di derivazione idrica; ma tale presupposto di fatto non emerge dalla sentenza impugnata, giacché, anzi, il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente escluso, con statuizione non validamente censurata in questa sede, che la società [OSCURATO:SOCIETA] fosse titolare d'una situazione sostanziale consolidata meritevole di tutela sotto il profilo del legittimo affidamento (si veda il precedente paragrafo § 23.1); donde l’astrattezza - ed il conseguente difetto di rilevanza - del dubbio di legittimità costituzionale prospettato dalla difesa della ricorrente. 28.Il ricorso è rigettato. 29.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 30. Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a rifondere alla Regione controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che
Sentenza Cassazione n. 04103/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris