Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 05860/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza nonché reiterativi di censure già esaminate e disattese con congrua e corretta motivazione; considerato, infatti, che ( quanto al primo motivo, risulta correttamente rimarcato l'impegno assunto dal ricorrente in qualità di custode di custodire l'autovettura in un garage privato, sicché la collocazione sulla pubblica via integra la violazione degli obblighi assunti (pag.2); rilevato che anche gli altri due motivi sono meramente reiterativi di censure esaminate e disattese con congrua motivazione, che esclude la minima offensività del fatto in ragione del valore affatto irrisorio del veicolo e nega le attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali, benché risalenti e non particolarmente gravi; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere é tensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza nonché reiterativi di censure già esaminate e disattese con congrua e corretta motivazione; considerato, infatti, che ( quanto al primo motivo, risulta correttamente rimarcato l'impegno assunto dal ricorrente in qualità di custode di custodire l'autovettura in un garage privato, sicché la collocazione sulla pubblica via integra la violazione degli obblighi assunti (pag.2); rilevato che anche gli altri due motivi sono meramente reiterativi di censure esaminate e disattese con congrua motivazione, che esclude la minima offensività del fatto in ragione del valore affatto irrisorio del veicolo e nega le attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali, benché risalenti e non particolarmente gravi; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere é tensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 05860/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris