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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 30611/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ricorso definito ex art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.[OSCURATO:PERSONA] 1.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ricorre, quale terza estranea, per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 17/11/2021 del GIP del Tribunale di Roma che, nel procedimento a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA], ha disposto il sequestro preventivo di beni di proprietà o comunque in disponibilità di quest'ultimo ed in esecuzione del quale sono stati attinti beni immobili intestati alla ricorrente ma ritenuti nella disponibilità del Borrelli. 1.1.Con il primo motivo, premesso di aver ampiamente dedotto e provato, in sede di riesame, la proprietà e il pieno possesso dei beni sequestrati, deduce la violazione dell'art. 111, comma sesto, Cost., nonché degli •artt. 27, comma secondo, Cost. e 6, Convenzione EDU, in conseguenza della natura apparente della motivazione che, nel disattendere in rilievi difensivi, si è avvalsa di mere presunzioni.

Dagli atti di indagine e dai documenti offerti in sede di riesame - afferma - emerge palesemente non solo che non esiste alcuna intestazione fittizia e che alcun legame di amicizia, connivenza o favoritismo è intercorso tra la ricorrente e il Borrelli, ma che addirittura vi erano rapporti conflittuali documentati da querele, denunce e gli interventi dei rispettivi legali.

L'ipotizzata intestazione fittizia costituisce una interpolazione del fatto, operata dal riesame al di fuori del quadro emergente dalle indagini, quale strumento tecnico impiegato al fine di motivare il rigetto.

Il Tribunale del riesame sfugge al punto vero della questione: stabilire se esiste veramente una disponibilità di beni esercitata indirettamente dal Borrelli.

L'ordinanza impugnata, invece, procede per astrazioni travisando gli elementi di fatto offerti in produzione dalla ricorrente (nemmeno dalle indagini) e volti a suo svantaggio.

Le condotte unilaterali valorizzate dal Tribunale (pagamenti parziali, cambio della denominazione sociale effettuato dalla promissaria acquirente) non possono legittimare la conclusione che il bene sia nella effettiva disponibilità di quest'ultima, occorrendo, a tal fine, l'accordo con l'intestatario formale del bene (nel caso di specie più d'uno, essendo stato il bene promesso in vendita anche da [OSCURATO:PERSONA] che lavora all'estero e non ha mai incontrato il Borrelli).

Ciò che viene in rilievo, nel caso in esame, è una normale e fisiologica vicenda contrattuale (la stipula di un preliminare di vendita in epoca, oltretutto, ben anteriore all'inizio delle indagini preliminari quando il Borrelli svolgeva regolare attività di impresa persino con importanti enti locali nella regione Lazio), restando irrilevanti (e certamente sconosciute alla ricorrente) le personali e intime intenzioni del promissario acquirente di non risultare intestatario, di cedere ad altri i preliminari o di utilizzare la riserva di nomina del terzo.

Non era certo compito della ricorrente dimostrare il contrario. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'omesso esame degli elementi del fatto e delle ragioni della richiesta di riesame. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è inammissibile. 3.Avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. 3.1.Come più volte affermato da questa Corte, «in tema di riesame delle misure caute/ari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez.

U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01). 3.2.Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto). 3.3.Anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.m.). 3.4.In tal caso, però, è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame; b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale; c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento, sopratutto quando adottato per le finalità cautelari di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 14823 del 30/11/2016, dep. 2017, Lochi, n.m., secondo cui «poiché il c.d."effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare ("fumus commissi delicti" e, nel sequestro preventivo," periculum in mora") (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l'omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque l'onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso)»). 3.5.Nel caso di specie appare evidente la natura del vizio dedotto: non la violazione di legge (nei termini sopra indicati), bensì il governo logico degli elementi a disposizione del Tribunale per affermare (quantomeno a livello indiziario) la disponibilità dei beni sequestrati in capo al Borrelli.

Nè la ricorrente allega o produce gli elementi di prova a suo dire negletti dal Tribunale. 3.6.La motivazione dell'ordinanza impugnata non può essere definita apparente o apparente nei termini sopra spiegati. 3.7.Nel disattendere i rilievi difensivi (gli stessi dedotti con l'odierno ricorso) e nel confermare (quantomeno a livello indiziario) la disponibilità del Borrelli dei beni sequestrati, il Tribunale del riesame ha dato conto di alcuni elementi di prova (gli esiti delle indagini bancarie e, segnatamente, il pagamento di 215.000,00 euro effettuato il 01/06/2020 a mezzo bonifico a favore della Scaramuzza a titolo di acquisto dei beni solo formalmente promessi in vendita, quando il preliminare era stato già 'formalmente' risolto) dei quali quest'ultima non fa menzione nel proprio ricorso se non in maniera generica e fugace.

Ma quel che conta, ai fini della presente fase di giudizio e dei limiti della cognizione della Corte di cassazione, è che di certo di tali elementi non può essere sollecitata in questa sede una diversa valutazione o proposta una diversa valenza. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ricorso definito ex art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.[OSCURATO:PERSONA] 1.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ricorre, quale terza estranea, per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 17/11/2021 del GIP del Tribunale di Roma che, nel procedimento a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA], ha disposto il sequestro preventivo di beni di proprietà o comunque in disponibilità di quest'ultimo ed in esecuzione del quale sono stati attinti beni immobili intestati alla ricorrente ma ritenuti nella disponibilità del Borrelli. 1.1.Con il primo motivo, premesso di aver ampiamente dedotto e provato, in sede di riesame, la proprietà e il pieno possesso dei beni sequestrati, deduce la violazione dell'art. 111, comma sesto, Cost., nonché degli •artt. 27, comma secondo, Cost. e 6, Convenzione EDU, in conseguenza della natura apparente della motivazione che, nel disattendere in rilievi difensivi, si è avvalsa di mere presunzioni. Dagli atti di indagine e dai documenti offerti in sede di riesame - afferma - emerge palesemente non solo che non esiste alcuna intestazione fittizia e che alcun legame di amicizia, connivenza o favoritismo è intercorso tra la ricorrente e il Borrelli, ma che addirittura vi erano rapporti conflittuali documentati da querele, denunce e gli interventi dei rispettivi legali. L'ipotizzata intestazione fittizia costituisce una interpolazione del fatto, operata dal riesame al di fuori del quadro emergente dalle indagini, quale strumento tecnico impiegato al fine di motivare il rigetto. Il Tribunale del riesame sfugge al punto vero della questione: stabilire se esiste veramente una disponibilità di beni esercitata indirettamente dal Borrelli. L'ordinanza impugnata, invece, procede per astrazioni travisando gli elementi di fatto offerti in produzione dalla ricorrente (nemmeno dalle indagini) e volti a suo svantaggio. Le condotte unilaterali valorizzate dal Tribunale (pagamenti parziali, cambio della denominazione sociale effettuato dalla promissaria acquirente) non possono legittimare la conclusione che il bene sia nella effettiva disponibilità di quest'ultima, occorrendo, a tal fine, l'accordo con l'intestatario formale del bene (nel caso di specie più d'uno, essendo stato il bene promesso in vendita anche da [OSCURATO:PERSONA] che lavora all'estero e non ha mai incontrato il Borrelli). Ciò che viene in rilievo, nel caso in esame, è una normale e fisiologica vicenda contrattuale (la stipula di un preliminare di vendita in epoca, oltretutto, ben anteriore all'inizio delle indagini preliminari quando il Borrelli svolgeva regolare attività di impresa persino con importanti enti locali nella regione Lazio), restando irrilevanti (e certamente sconosciute alla ricorrente) le personali e intime intenzioni del promissario acquirente di non risultare intestatario, di cedere ad altri i preliminari o di utilizzare la riserva di nomina del terzo. Non era certo compito della ricorrente dimostrare il contrario. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'omesso esame degli elementi del fatto e delle ragioni della richiesta di riesame. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è inammissibile. 3.Avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. 3.1.Come più volte affermato da questa Corte, «in tema di riesame delle misure caute/ari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01). 3.2.Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto). 3.3.Anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.m.). 3.4.In tal caso, però, è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame; b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale; c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento, sopratutto quando adottato per le finalità cautelari di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 14823 del 30/11/2016, dep. 2017, Lochi, n.m., secondo cui «poiché il c.d."effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare ("fumus commissi delicti" e, nel sequestro preventivo," periculum in mora") (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l'omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque l'onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso)»). 3.5.Nel caso di specie appare evidente la natura del vizio dedotto: non la violazione di legge (nei termini sopra indicati), bensì il governo logico degli elementi a disposizione del Tribunale per affermare (quantomeno a livello indiziario) la disponibilità dei beni sequestrati in capo al Borrelli. Nè la ricorrente allega o produce gli elementi di prova a suo dire negletti dal Tribunale. 3.6.La motivazione dell'ordinanza impugnata non può essere definita apparente o apparente nei termini sopra spiegati. 3.7.Nel disattendere i rilievi difensivi (gli stessi dedotti con l'odierno ricorso) e nel confermare (quantomeno a livello indiziario) la disponibilità del Borrelli dei beni sequestrati, il Tribunale del riesame ha dato conto di alcuni elementi di prova (gli esiti delle indagini bancarie e, segnatamente, il pagamento di 215.000,00 euro effettuato il 01/06/2020 a mezzo bonifico a favore della Scaramuzza a titolo di acquisto dei beni solo formalmente promessi in vendita, quando il preliminare era stato già 'formalmente' risolto) dei quali quest'ultima non fa menzione nel proprio ricorso se non in maniera generica e fugace. Ma quel che conta, ai fini della presente fase di giudizio e dei limiti della cognizione della Corte di cassazione, è che di certo di tali elementi non può essere sollecitata in questa sede una diversa valutazione o proposta una diversa valenza. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual
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