CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 marzo 2021
Cassazione n. 45204/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nonché da: • [OSCURATO:PERSONA] Gennaro [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • [OSCURATO:PERSONA] Immacolata [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale Libertà di Napoli visti gli atti, l'ordinanza ed i ricorsi, trattati con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 16/07/2021 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari personali, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal PM presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Gip del medesimo tribunale, di rigetto della richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonchè degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], applicava - con esclusivo riferimento al delitto ascritto sub capo 1) dell'incolpazione, associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno di persone anziane - la misura coercitiva personale della custodia cautelare in carcere per il Bracale ed il [OSCURATO:PERSONA] e degli arresti domiciliari per la [OSCURATO:PERSONA]; rigettava l'appello in relazione ai reati - fine di truffa, anch'essi oggetto di contestazione (capi da 2 a 15). 2. Avverso l'ordinanza collegiale hanno proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto, mediante il comune difensore di fiducia, e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 3. I primi hanno articolato tre motivi, eccependo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione degli indizi di colpevolezza circa l'esistenza di un vincolo associativo fra i consociati; all'attualità delle esigenze cautelari, trattandosi di fatti risalenti ad un periodo compreso fra febbraio ed ottobre 2018, con ruolo marginale della [OSCURATO:PERSONA]; alla scelta della misura cautelare, ingiustificatamente afflittiva per entrambi. 4. Il ricorso del PM ha del pari eccepito il vizio di motivazione, ritenuta apparente, e la violazione di legge, sostenendo la utilizzabilità delle intercettazioni anche in riferimento ai reati - fine connessi alla fattispecie associativa, sul presupposto che, trattandosi dello stesso procedimento, non debba applicarsi l'art. 270 cod. proc. pen. così come interpretato dalle sezioni unite nella cd. pronuncia Cavallo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del PM è infondato. 2. L'ordinanza impugnata, infatti, ha richiamato il principio di diritto espresso dalle sezioni unite di questa corte secondo cui in tema di intercettazioni il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (Cass. sez. un, sent. n. 51 del 28/11/2019 - dep. 02/01/2020 - Rv. 277395 - 01), precisando che i reati fine di truffa contestati agli indagati, pur essendo connessi al titolo per il quale le intercettazioni erano state autorizzate (art. 416 cod. pen.), tuttavia non rientravano nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. norma che consente il ricorso al particolare mezzo di ricerca della prova solo per i reati puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.Ha concluso pertanto escludendo che l'esito delle attività intercettive possano essere utilizzati per affermare i gravi indizi di colpevolezza relativamente alle truffe. 3. Ritiene il PM ricorrente che l'art. 270 cod. pen. così come interpretato dalle sezioni unite non si applicherebbe alla fattispecie in esame, vertendosi nell'ambito di un unico procedimento - e non già di procedimenti connessi - attesa l'unitarietà della vicenda delittuosa, posto che l'associazione era finalizzata proprio alla commissione di determinati reati contro il patrimonio, per cui gli indagati rispondevano del reato associativo e, al contempo, dei reati - fine. 4. In realtà, la questione è stata già affrontata da questa Corte dopo la citata pronuncia delle sezioni unite (Cass. sez. 5, sent. n. 1757 del 17/12/2020 - dep. 15/01/2021 - Rv. 280326, alla cui puntuale motivazione si rinvia), escludendosi la rimessione alle Sezioni Unite della specifica questione della «autorizzabilità autonoma delle intercettazioni per i reati di un medesimo procedimento al fine dell'utilizzazione delle intercettazioni legittimamente autorizzate per un reato connesso». 4.1 In estrema sintesi, si è a ragione evidenziato che consentire, in caso di connessione dei reati o di emersione del nuovo reato nel procedimento ab origine iscritto, l'utilizzazione probatoria dell'intercettazione in relazione a reati che non rientrano nei limiti di ammissibilità fissati dalla legge si tradurrebbe, come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di rimarcare, nel surrettizio, inevitabile aggiramento di tali limiti, con grave pregiudizio per gli interessi sostanziali tutelati dall'art. 266 cod. proc. pen. che intende porre un limite alla interferenza nella libertà e segretezza delle comunicazioni in conformità all'art. 15 della Costituzione. Il principio in esame non rappresentava un mero obiter dictum, ma costituiva una "ragione del decidere" alla quale la Sezioni Unite Cavallo avevano dedicato un apposito paragrafo (contrassegnato dal numero 8 del "considerato in diritto"), che ha correttamente trovato ingresso nella massimazione ufficiale. 4.2 In definitiva, il ricorso del P.M. - basato sulla pretesa utilizzabilità delle intercettazioni per estendere la misura cautelare anche ai delitti di truffa - è all'evidenza infondato e, come tale, inammissibile. 5. I ricorsi degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono anch'essi inammissibili. Il primo motivo è generico, sostenendosi l'incongruenza della motivazione circa la valutazione degli elementi indizianti in relazione al vincolo associativo, senza confronto critico con le argomentazioni del giudice del riesame che non solo ha rilevato le criticità del provvedimento del gip ma si è diffusamente soffermato sulle caratteristiche del collaudato modus operandi del sodalizio formato dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e dal Bracale, partecipe anch'egli alla fase di pianificazione dei delitti fine nonché alla ripartizione dei profitti delle truffe, con il supporto di soggetti prontamente reperiti all'occorrenza ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e l'utilizzazione di strumenti dedicati, a disposizione del gruppo (mezzi di locomozione, apparecchi telefonici, sim prepagate). Sono stati richiamati a tal fine i risultati delle investigazioni, con particolare riferimento alle operazioni di intercettazione telefonica (pagine 11 e seguenti dell'ordinanza impugnata), correttamente esaminati nel loro contenuto, per delineare le caratteristiche del gruppo criminale che, pur non presentando una struttura gerarchica in senso proprio, si caratterizzava per il comune ruolo di organizzatore del Bracale, della [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] in tutte le fasi - da quella ideativa a quella esecutiva - della comune attività delittuosa. 5.1 Deve considerarsi altresì che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che - proprio come nel caso di specie - pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già adeguatamente esaminate dal giudice di merito (Cass. Sez. F, sent. n. 47748 del 11/08/2014, dep. 19/11/2014, Rv. 261400; Sez. 3, sent. n. 40873 del 21/10/2010, dep. 18/11/2010, Rv. 248698). 6. Il secondo ed il terzo motivo riguardano le esigenze cautelari, sotto il profilo dell'attualità del pericolo di recidiva e della adeguatezza della misura applicata, con rilievi anche in questo caso aspecifici. Il tribunale del riesame ha infatti sottolineato (paragrafo 5, pagine 17 e seguenti) la professionalità e spregiudicatezza dimostrata dagli indagati - soggetti privi di stabile occupazione lavorativa, compromessi da significativi precedenti penali - in grado di riorganizzarsi per commettere reati in danno di persone vulnerabili; ha calibrato le misura applicate (la custodia cautelare in carcere per il [OSCURATO:PERSONA] ed il Bracale, gli arresti domiciliare per la [OSCURATO:PERSONA]), tenendo conto del diverso spessore criminale desumibile anche dalle modalità dei fatti descritti. 7. L'inammissibilità dei ricorsi determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria P.T.M. Dichiara inammissibili tutti i ricorsi e condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il giorno 19 novembre 2021