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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 13893/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39795_22 Letta la memoria difensiva con la quale, rilevata la non inammissibilità del ricorso, si chiede la restituzione degli atti alla Sezione competente.

Considerato che con sentenza del 21 settembre 2022 la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Roma, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per la detenzione ai fini di spaccio di grammi 18,04 di sostanza stupefacente di tipo hashish, suddivisa in otto confezioni che deteneva in un sacchetto, alla pena di anni due di reclusione ed euro 9.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73 co. 4, DPR 309/90, ha ridotto la pena inflitta ad anni uno e mesi quattro di reclusione e C 2.000 di multa riqualificato il fatto di reato ai sensi dell'art. 73 co. 5, DPR 309/90.

Rilevato che avverso la sentenza di secondo grado l'imputato ha presentato ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, lamentando, con il primo motivo, la illogicità della motivazione, avendo la Corte territoriale, così come il giudice di prime cure, ritenuto l'imputato responsabile per la condotta di detenzione ai fini spaccio, nonostante siano stati utilizzati come unici dati probatori la quantità di dosi sequestrate e i precedenti penali; la Corte d'appello avrebbe dovuto motivare circa la ragione in base alla quale ha ritenuto provata che la quantità sequestrata era finalizzata allo spaccio e non alla detenzione ai fini personali; quanto al secondo motivo, viene dedotto il vizio di illogica motivazione rispetto alla errata applicazione dei criteri di cui agli artt. 132 ss. cod. pen. con riferimento al discostamento dal minimo edittale della pena.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione dell'affermazione della responsabilità con riguardo al destinazione a fini di spaccio della sostanza stupefacente è inammissibile perché meramente riproduttivo della stessa censura già sottoposta ad giudice dell'impugnazione e dal quale giudice disattesa con motivazione che non presta il fianco a rilievi di illogicità manifesta avendo la corte territoriale ritenuto dimostrato il fine di spkcio in ragione del quantitativo e delle modalità di presentazione dello stupefacente giù confezionato che l'imputato deteneva in un sacchetto in mano.

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

La corte territoriale nella determinazione del trattamento sanzionatorio ha argomentato il discostamento dai minimi edittali in ragione dei precedenti penali, pervenendo comunque ad una sanzione contenuta nella media edittale, sicchè alcun vizio di motivazione appare prospettabile.

La corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi.

Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39795_22 Letta la memoria difensiva con la quale, rilevata la non inammissibilità del ricorso, si chiede la restituzione degli atti alla Sezione competente. Considerato che con sentenza del 21 settembre 2022 la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Roma, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per la detenzione ai fini di spaccio di grammi 18,04 di sostanza stupefacente di tipo hashish, suddivisa in otto confezioni che deteneva in un sacchetto, alla pena di anni due di reclusione ed euro 9.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73 co. 4, DPR 309/90, ha ridotto la pena inflitta ad anni uno e mesi quattro di reclusione e C 2.000 di multa riqualificato il fatto di reato ai sensi dell'art. 73 co. 5, DPR 309/90. Rilevato che avverso la sentenza di secondo grado l'imputato ha presentato ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, lamentando, con il primo motivo, la illogicità della motivazione, avendo la Corte territoriale, così come il giudice di prime cure, ritenuto l'imputato responsabile per la condotta di detenzione ai fini spaccio, nonostante siano stati utilizzati come unici dati probatori la quantità di dosi sequestrate e i precedenti penali; la Corte d'appello avrebbe dovuto motivare circa la ragione in base alla quale ha ritenuto provata che la quantità sequestrata era finalizzata allo spaccio e non alla detenzione ai fini personali; quanto al secondo motivo, viene dedotto il vizio di illogica motivazione rispetto alla errata applicazione dei criteri di cui agli artt. 132 ss. cod. pen. con riferimento al discostamento dal minimo edittale della pena. Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione dell'affermazione della responsabilità con riguardo al destinazione a fini di spaccio della sostanza stupefacente è inammissibile perché meramente riproduttivo della stessa censura già sottoposta ad giudice dell'impugnazione e dal quale giudice disattesa con motivazione che non presta il fianco a rilievi di illogicità manifesta avendo la corte territoriale ritenuto dimostrato il fine di spkcio in ragione del quantitativo e delle modalità di presentazione dello stupefacente giù confezionato che l'imputato deteneva in un sacchetto in mano. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. La corte territoriale nella determinazione del trattamento sanzionatorio ha argomentato il discostamento dai minimi edittali in ragione dei precedenti penali, pervenendo comunque ad una sanzione contenuta nella media edittale, sicchè alcun vizio di motivazione appare prospettabile. La corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi. Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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