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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 42131/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso.

Nessun avvocato è presente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Genova, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza con la quale il Gip del medesimo Tribunale, nell'ambito di un procedimento plurisoggettivo per fatti di droga, ha applicato la misura cautelare dell'obbligo di dimora a [OSCURATO:PERSONA], indagato in relazione ai reati di tentativo, in concorso con altri, di importazione di stupefacente dall'estero, il 17 gennaio 2018 (capo n. 40 dell'editto), e di importazione consumata, sempre in concorso tra loro e con altri, di circa 885 kg di marijuana, il 25 gennaio 2018 (capo n. 41); in entrambi i casi, con l'aggravante dell'ingente quantità di sostanza.

2. Ricorre, nell'interesse del Nicolaci, il difensore che lamenta l'insufficienza e, comunque, la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen.

Il quadro indiziario ravvisato sussistente dal Gip e confermato - si stima, acriticamente - da parte del Tribunale per il riesame sarebbe basato, infatti, su mere congetture e sillogismi, in quanto il coinvolgimento nelle condotte contestate si desumerebbe solo ed unicamente: quanto al capo n. 40 dell'editto, dall'essersi [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA], recato, su richiesta del coindagato Barbaro, presso il parcheggio del "Bar dei cacciatori", alle ore 13.58 del 17 gennaio 2018, per prelevare due taniche di plastica, una fune ed un generatore di corrente, ivi portati da Barbaro sulla sua automobile [OSCURATO:PERSONA] e poi caricati su un furgone [OSCURATO:PERSONA] di Nicolaci e, dopo poco, scaricate presso il capannone del coindagato Augelli; quanto al capo n. 41, dall'essersi, alle ore 21.11 del 25 gennaio 2018, Nicolaci e [OSCURATO:PERSONA] recati nuovamente presso il parcheggio del "Bar dei cacciatori" - lo stesso del precedente episodio - con il veicolo [OSCURATO:PERSONA] di Nicolaci, dal quale sono scese nove persone, alcune delle quali sono salite a bordo di una [OSCURATO:PERSONA], mentre Nicolaci e [OSCURATO:PERSONA] sono ripartiti a bordo del [OSCURATO:PERSONA].

Si tratterebbe, ad avviso del ricorrente, di meri sospetti, non già di indizi veri e propri, basati su una unica circostanza fattuale (dato noto: la presenza dei ricorrenti in un certo posto), non idonea, però, a far ritenere probabile che i ricorrenti siano consapevolmente coinvolti nelle operazioni di sbarco (dato ignoto da dimostrare), in sostanza di una mera "intuizione" investigativa.

Né a diverse conclusioni potrebbe giungersi alla stregua del rilievo, che si legge nel provvedimento impugnato, che l'ingente quantitativo di droga importata - centinaia di chili - in uno con la considerazione della stranezza del trasporto via mare di scatole che si sarebbero potute spedire, ma con vie "tracciabili", e del "calibro" dei soggetti coinvolti nell'organizzazione farebbe certamente concludere per la conoscenza da parte di tutti i partecipanti del perché del proprio contributo e, in particolare, del contenuto dei pacchi che si trasportavano, poiché gli «organizzatori, t esperti trafficati internazionali, non avrebbero certamente affidato alcuna fase della preziosa importazione a soggetti ignari della delicatezza del compito affidato e sui quali non avrebbero potuto fare affidamento» (così alla p. 3 dell'ordinanza impugnata).

Ciò in quanto si sarebbe in presenza, ancora una volta, secondo il ricorrente, di mere supposizioni, disancorate da dati fattuali obiettivi, in quanto sostenere che gli organizzatori non si sarebbero mai affidati a soggetti inconsapevoli costituisce una vera e propria congettura, come già sostenuto dalla difesa, inascoltata, innanzi al Tribunale per il riesame.

Né avrebbe pregio il successivo passaggio argomentativo, ove si osserva che nelle conversazioni intercettate si parla di "paga" da corrispondere ai partecipanti, poiché non vi è alcun coinvolgimento dell'odierno ricorrente.

Non è provato in alcun modo - si sottolinea - che il ricorrente sapesse dello sbarco di un gommone con a bordo droga; né risultano contatti, telefonici o di altro genere, con altri coindagati.

Si richiamano gli aspetti critici già sottolineati innanzi al Tribunale per il riesame: anzitutto, la mancanza di legame tra le cose trasportate e lo sbarco del gommone, poiché le due taniche di plastica non avrebbero certo potuto contenere i 700 litri di carburante necessari perché il natante potesse rientrare dalla costa in provincia di Foggia in Albania; poi, la circostanza che una sola fune non sarebbe bastata a legare i numerosi pacchi trasportati con il canotto; né si comprende - sottolinea ulteriormente la difesa - la utilità di un generatore di corrente in un'attività di sbarco.

A tali rilievi nessuna risposta avrebbe fornito il Tribunale per il riesame, sicché si lamenta una situazione di radicale mancanza di motivazione.

Richiamata, dunque, la consolidata nozione di indizio giuridicamente rilevante, secondo l'insegnamento di legittimità, si chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato e va rigettato.

2. Giova rammentare in punto di diritto che «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc.

Tiana, Rv. 255460; in senso conforme, tra le numerose, v. già in precedenza Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012, secondo cui «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» e, più recentemente, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976, secondo cui «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito»).

3. Alla luce di tali principi va esaminato l'odierno ricorso.

In primo luogo si osserva che l'ordinanza impugnata contiene una minuziosa esposizione dello svolgimento dei fatti, accaduti il 17 gennaio 2018 ed il 25 gennaio 2018, in cui era atteso sul litorale di Lesina (FG) lo sbarco di un gommone proveniente dall'Albania con a bordo un carico di droga, episodi non isolati, ma da collocare nell'ambito di una ben più ampia e capillare attività di traffico di stupefacenti via mare, in particolare dall'Albania verso le coste dell'Abruzzo e della Puglia, monitorata attraverso numerose captazioni telefoniche (pure riportate nel contenuto dai giudici del riesame).

Mentre il trasporto riguardante il primo episodio non veniva portato a compimento - tanto che si intercettava una conversazione tra gli indagati, preoccupati per la partenza dei piloti nonostante il mare particolarmente mosso, così da ipotizzare il naufragio del natante e la perdita del carico -, il secondo natante veniva intercettato nel pomeriggio del 25 gennaio 2018 (qualche giorno dopo l'originaria data fissata per il trasporto) dalla Guardia di Finanza proveniente da acque internazionali.

I due piloti a bordo, durante la fuga, gettavano in mare almeno 36 involucri contenenti marijuana e, sbarcati sulla spiaggia in località Pugnochiuso, si allontanavano a piedi per poi essere arrestati in un vicino villaggio turistico.

Sul gommone venivano rinvenuti altri 19 involucri.

Nell'ambito di queste complesse attività, organizzate da cittadini albanesi (Canaj, Petoshati e [OSCURATO:PERSONA]), che vedevano coinvolti più soggetti con diversi compiti che si spostavano tra Roma e la Puglia, mantenendo i contatti con [OSCURATO:PERSONA], uno dei destinatari dell'atteso carico (e frequentatore del "Bar dei cacciatori"), si inseriva il [OSCURATO:PERSONA], il quale, insieme a [OSCURATO:PERSONA], faceva parte del gruppo addetto alle operazioni di sbarco, alla fornitura dei veicoli necessari per il trasporto e della benzina e di tutto il materiale necessario per le operazioni di scarico.

Orbene, la presenza del Nicolaci con il suo furgoncino all'esterno del "Bar dei cacciatori" in concomitanza con gli episodi criminosi oggetto di indagine, presenza registrata dalle immagini dell'impianto di videosorveglianza e sulla quale l'indagato non risulta abbia fornito alcuna plausibile spiegazione, costituisce elemento gravemente indiziante della sua condotta partecipativa all'illecito traffico di stupefacente.

Il ragionamento sviluppato dal Tribunale di Genova segue pertanto un percorso logico, basato su obiettivi elementi fattuali, che non si presta a censure.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. Nessun avvocato è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Genova, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza con la quale il Gip del medesimo Tribunale, nell'ambito di un procedimento plurisoggettivo per fatti di droga, ha applicato la misura cautelare dell'obbligo di dimora a [OSCURATO:PERSONA], indagato in relazione ai reati di tentativo, in concorso con altri, di importazione di stupefacente dall'estero, il 17 gennaio 2018 (capo n. 40 dell'editto), e di importazione consumata, sempre in concorso tra loro e con altri, di circa 885 kg di marijuana, il 25 gennaio 2018 (capo n. 41); in entrambi i casi, con l'aggravante dell'ingente quantità di sostanza. 2. Ricorre, nell'interesse del Nicolaci, il difensore che lamenta l'insufficienza e, comunque, la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. Il quadro indiziario ravvisato sussistente dal Gip e confermato - si stima, acriticamente - da parte del Tribunale per il riesame sarebbe basato, infatti, su mere congetture e sillogismi, in quanto il coinvolgimento nelle condotte contestate si desumerebbe solo ed unicamente: quanto al capo n. 40 dell'editto, dall'essersi [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA], recato, su richiesta del coindagato Barbaro, presso il parcheggio del "Bar dei cacciatori", alle ore 13.58 del 17 gennaio 2018, per prelevare due taniche di plastica, una fune ed un generatore di corrente, ivi portati da Barbaro sulla sua automobile [OSCURATO:PERSONA] e poi caricati su un furgone [OSCURATO:PERSONA] di Nicolaci e, dopo poco, scaricate presso il capannone del coindagato Augelli; quanto al capo n. 41, dall'essersi, alle ore 21.11 del 25 gennaio 2018, Nicolaci e [OSCURATO:PERSONA] recati nuovamente presso il parcheggio del "Bar dei cacciatori" - lo stesso del precedente episodio - con il veicolo [OSCURATO:PERSONA] di Nicolaci, dal quale sono scese nove persone, alcune delle quali sono salite a bordo di una [OSCURATO:PERSONA], mentre Nicolaci e [OSCURATO:PERSONA] sono ripartiti a bordo del [OSCURATO:PERSONA]. Si tratterebbe, ad avviso del ricorrente, di meri sospetti, non già di indizi veri e propri, basati su una unica circostanza fattuale (dato noto: la presenza dei ricorrenti in un certo posto), non idonea, però, a far ritenere probabile che i ricorrenti siano consapevolmente coinvolti nelle operazioni di sbarco (dato ignoto da dimostrare), in sostanza di una mera "intuizione" investigativa. Né a diverse conclusioni potrebbe giungersi alla stregua del rilievo, che si legge nel provvedimento impugnato, che l'ingente quantitativo di droga importata - centinaia di chili - in uno con la considerazione della stranezza del trasporto via mare di scatole che si sarebbero potute spedire, ma con vie "tracciabili", e del "calibro" dei soggetti coinvolti nell'organizzazione farebbe certamente concludere per la conoscenza da parte di tutti i partecipanti del perché del proprio contributo e, in particolare, del contenuto dei pacchi che si trasportavano, poiché gli «organizzatori, t esperti trafficati internazionali, non avrebbero certamente affidato alcuna fase della preziosa importazione a soggetti ignari della delicatezza del compito affidato e sui quali non avrebbero potuto fare affidamento» (così alla p. 3 dell'ordinanza impugnata). Ciò in quanto si sarebbe in presenza, ancora una volta, secondo il ricorrente, di mere supposizioni, disancorate da dati fattuali obiettivi, in quanto sostenere che gli organizzatori non si sarebbero mai affidati a soggetti inconsapevoli costituisce una vera e propria congettura, come già sostenuto dalla difesa, inascoltata, innanzi al Tribunale per il riesame. Né avrebbe pregio il successivo passaggio argomentativo, ove si osserva che nelle conversazioni intercettate si parla di "paga" da corrispondere ai partecipanti, poiché non vi è alcun coinvolgimento dell'odierno ricorrente. Non è provato in alcun modo - si sottolinea - che il ricorrente sapesse dello sbarco di un gommone con a bordo droga; né risultano contatti, telefonici o di altro genere, con altri coindagati. Si richiamano gli aspetti critici già sottolineati innanzi al Tribunale per il riesame: anzitutto, la mancanza di legame tra le cose trasportate e lo sbarco del gommone, poiché le due taniche di plastica non avrebbero certo potuto contenere i 700 litri di carburante necessari perché il natante potesse rientrare dalla costa in provincia di Foggia in Albania; poi, la circostanza che una sola fune non sarebbe bastata a legare i numerosi pacchi trasportati con il canotto; né si comprende - sottolinea ulteriormente la difesa - la utilità di un generatore di corrente in un'attività di sbarco. A tali rilievi nessuna risposta avrebbe fornito il Tribunale per il riesame, sicché si lamenta una situazione di radicale mancanza di motivazione. Richiamata, dunque, la consolidata nozione di indizio giuridicamente rilevante, secondo l'insegnamento di legittimità, si chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato e va rigettato. 2. Giova rammentare in punto di diritto che «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460; in senso conforme, tra le numerose, v. già in precedenza Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012, secondo cui «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» e, più recentemente, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976, secondo cui «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito»). 3. Alla luce di tali principi va esaminato l'odierno ricorso. In primo luogo si osserva che l'ordinanza impugnata contiene una minuziosa esposizione dello svolgimento dei fatti, accaduti il 17 gennaio 2018 ed il 25 gennaio 2018, in cui era atteso sul litorale di Lesina (FG) lo sbarco di un gommone proveniente dall'Albania con a bordo un carico di droga, episodi non isolati, ma da collocare nell'ambito di una ben più ampia e capillare attività di traffico di stupefacenti via mare, in particolare dall'Albania verso le coste dell'Abruzzo e della Puglia, monitorata attraverso numerose captazioni telefoniche (pure riportate nel contenuto dai giudici del riesame). Mentre il trasporto riguardante il primo episodio non veniva portato a compimento - tanto che si intercettava una conversazione tra gli indagati, preoccupati per la partenza dei piloti nonostante il mare particolarmente mosso, così da ipotizzare il naufragio del natante e la perdita del carico -, il secondo natante veniva intercettato nel pomeriggio del 25 gennaio 2018 (qualche giorno dopo l'originaria data fissata per il trasporto) dalla Guardia di Finanza proveniente da acque internazionali. I due piloti a bordo, durante la fuga, gettavano in mare almeno 36 involucri contenenti marijuana e, sbarcati sulla spiaggia in località Pugnochiuso, si allontanavano a piedi per poi essere arrestati in un vicino villaggio turistico. Sul gommone venivano rinvenuti altri 19 involucri. Nell'ambito di queste complesse attività, organizzate da cittadini albanesi (Canaj, Petoshati e [OSCURATO:PERSONA]), che vedevano coinvolti più soggetti con diversi compiti che si spostavano tra Roma e la Puglia, mantenendo i contatti con [OSCURATO:PERSONA], uno dei destinatari dell'atteso carico (e frequentatore del "Bar dei cacciatori"), si inseriva il [OSCURATO:PERSONA], il quale, insieme a [OSCURATO:PERSONA], faceva parte del gruppo addetto alle operazioni di sbarco, alla fornitura dei veicoli necessari per il trasporto e della benzina e di tutto il materiale necessario per le operazioni di scarico. Orbene, la presenza del Nicolaci con il suo furgoncino all'esterno del "Bar dei cacciatori" in concomitanza con gli episodi criminosi oggetto di indagine, presenza registrata dalle immagini dell'impianto di videosorveglianza e sulla quale l'indagato non risulta abbia fornito alcuna plausibile spiegazione, costituisce elemento gravemente indiziante della sua condotta partecipativa all'illecito traffico di stupefacente. Il ragionamento sviluppato dal Tribunale di Genova segue pertanto un percorso logico, basato su obiettivi elementi fattuali, che non si presta a censure. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deci