CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36291/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato e difeso di fiducia dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catania, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Catania, con la sentenza impugnata in questa sede, giudicando a seguito di annullamento con rinvio della pronuncia del 06/07/2022 della medesima Corte ed in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. rideterminava la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], previa esclusione della contestata recidiva e riconoscimento di attenuanti generiche, in anni quattro e mesi otto di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. n. 309 del 1990. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con un unico motivo la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in punto di dosimetria della pena, come rideterminata. 3. Il motivo proposto è manifestamente infondato. In tema di concordato in appello, è consentito il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge e al vizio di motivazione che è oggetto del presente ricorso (Sez. 2, del 16/11/2023 n. 50062, Musella, Rv. 285619; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Va peraltro osservato che, nel caso di specie, la Corte di appello ha recepito l'accordo intervenuto tra le parti fornendo puntuale motivazione in ordine alla congruità della proposta con riferimento al profilo della concordata esclusione della recidiva con riconoscimento di attenuanti generiche e dando conto che la pena base corrispondeva al minimo edittale applicabile e che l'aumento operato a titolo di continuazione per il reato satellite era stato determinato in misura modesta. 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così determinata con riferimento ai profili di colpa evidenziabili nel ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle