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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2022

Cassazione n. 30234/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 19545-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., (già ALITALIA - [OSCURATO:PERSONA] S.P A.) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente principale - 2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1375 ELISABETTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ., CORRADO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, PIAllA [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - ricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., (già ALITALIA - [OSCURATO:PERSONA] S.P A.) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 4518/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/02/2019 R.G.N. 2521/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che 1.1 ricorrenti in epigrafe, ex dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., attualmente pensionati, deducevano l'illegittimità della condotta di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che, con determinazione del 4 novembre 2009, disattendendo l'accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva revocato nei confronti dei pensionati del vecchio gruppo Alitalia alcune agevolazioni di viaggio (quali, ad esempio, biglietti scontati con altri vettori senza prenotazione o con prenotazione), attribuiti esclusivamente ai dipendenti in forza alle società del gruppo [OSCURATO:SOCIETA]. e del gruppo [OSCURATO:SOCIETA].

2. Il Tribunale rigettava integralmente le domande.

3. La Corte d'appello, su impugnazione degli ex dipendenti, accoglieva parzialmente le originarie domande, dichiarando il diritto degli appellanti a biglietti di trasporto con altri vettori a prezzi scontati al 50% con prenotazione, dal 4/11/2009 al deposito del ricorso di primo grado, oltre al diritto degli stessi al rimborso, per il medesimo periodo, dei maggiori costi sostenuti a causa della mancata fruizione delle predette agevolazioni di viaggio, in misura pari alla differenza tra l'esborso per l'acquisto dei biglietti aerei a prezzo pieno e il minor prezzo che gli stessi titoli di viaggio avrebbero avuto in applicazione delle predette agevolazioni.

4. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di tre motivi.

5. Resistono gli ex dipendenti in epigrafe con controricorso, proponendo ricorso incidentale, a sua volta resistito con controricorso.

6. Entrambe le parti hanno prodotto memorie.

Considerato che 1.Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'accordo [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione all'art. 1362 e 1363 e seguenti cod. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 1340 cod. civ., rilevando che il Collegio aveva del tutto omesso di considerare che [OSCURATO:SOCIETA]. con i l'accordo in questione aveva concordato con le organizzazioni sindacali di disciplinare i diritti del personale assunto e non quelli del personale dipendente da altro soggetto giuridico e, tra l'altro, in pensione.

Il tenore letterale della disposizione non indica un automatico riconoscimento negli stessi termini di tutte le agevolazioni precedentemente concesse e ciò si desume sia dal coordinamento delle varie clausole dell'accordo, sia dalla comune intenzione delle parti, poiché l'impegno era di assicurare nei confronti dei soli soggetti che avrebbe assunto alle proprie dipendenze e provenienti dal bacino dei dipendenti della vecchia Alitalia una serie di tutele, tra le quali quella di prevedere una regolamentazione delle facilitazioni di viaggio.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c. 2 cod. proc. civ., per essere la Corte incorsa nella violazione concernente l'utilizzo del fatto notorio posto a sostegno dell'interpretazione dell'accordo [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Secondo i giudici di secondo grado, infatti, la ratio complessiva dell'accordo sindacale sarebbe stata quella di mantenere determinate concessioni al fine di raffreddare la conflittualità con i sindacati e con gli ex dipendenti del gruppo Alitalia che, in quanto non assunti, avevano creato problemi politici e sindacali.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della clausola

2.10.1. della risoluzione IATA n.788 in relazione all'art. 1362 e 1363 cod. civ., rilevando che detta risoluzione doveva essere interpretata in primo luogo dal punto di vista letterale e che dal dato testuale emergeva che la normativa IATA faceva riferimento, nel disciplinare la materia delle agevolazioni di viaggio, al "vettore aereo", mentre era dato pacifico che Alitalia LAI, datrice di lavoro dei dipendenti, non lo era più e non poteva essere destinataria di detta normativa.

4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Nell'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, tra cui sono compresi i contratti aziendali, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, sicché il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. n. 9461 del 09/04/2021).

Quanto al canone attinente all'interpretazione letterale, poi, questa Corte ha affermato che "nel giudizio di cassazione, la censura svolta dal ricorrente che lamenti la mancata applicazione del criterio di interpretazione letterale, per non risultare inammissibile deve essere specifica, dovendo indicare quale sia l'elemento semantico del contratto che avrebbe precluso l'interpretazione letterale seguita dai giudici di merito e, al contrario, imposto una interpretazione in senso diverso; nel giudizio di legittimità, infatti, le censure relative all' interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata" (Cass. n. 995 del 20/01/2021).

4.2. Tanto premesso, la doglianza non risulta aver censurato efficacemente l'interpretazione del contratto offerta dalla Corte territoriale, affidata come è a un generico riferimento alla violazione del canone letterale di interpretazione, in difetto di riproduzione dei passaggi testuali da cui la rilevata violazione sarebbe evincibile e di enunciazione specifica di altri profili di violazione di canoni ermeneutici, con la conseguenza che la stessa pare sostanzialmente diretta a proporre un'interpretazione del contenuto dell'accordo diversa da quella offerta dai giudici del merito.

5. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso.

Ed invero il riferimento alla situazione sindacale e politica quale fatto notorio, circostanza espressamente oggetto di censura, risulta meramente pleonastico nel complesso della motivazione della Corte, la quale ha fondato la decisione sul punto sulla complessiva interpretazione del contratto in argomento, dal cui tenore era evincibile la finalità diretta a raffreddare la conflittualità con i sindacati e con gli ex dipendenti Alitalia, e ciò in base all'analizzato contenuto dell'accordo, indipendentemente dal riferimento esterno al notorio.

6. Inammissibile, infine, è l'ultimo motivo di censura, posto che la violazione di legge è riferita ad un atto in alcun modo assimilabile alla legge o al contratto collettivo, né il tenore della doglianza contiene elementi idonei a identificare in che termini la pronuncia impugnata avrebbe leso norme giuridiche.

7. Con il ricorso incidentale gli ex dipendenti censurano la decisione per avere disposto senza alcuna motivazione e solo in dispositivo una limitazione temporale del riconoscimento dell'obbligo contrattuale gravante su [OSCURATO:SOCIETA].

8. Anche il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile perché non articolato nell'alveo di una delle tipologie dei vizi tipizzati dall'art. 360 cod. proc. civ., si da poter essere con certezza riconducibile a uno di essi, con conseguente violazione del disposto dell'art. 366 cod. proc. civ.

9. L'inammissibilità di entrambi i ricorsi, principale e incidentale, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

10. Sussistono nei confronti di entrambi i ricorrenti, principale e incidentale i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale.

Dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a nor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 19545-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., (già ALITALIA - [OSCURATO:PERSONA] S.P A.) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente principale - 2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1375 ELISABETTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ., CORRADO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, PIAllA [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - ricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., (già ALITALIA - [OSCURATO:PERSONA] S.P A.) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 4518/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/02/2019 R.G.N. 2521/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1.1 ricorrenti in epigrafe, ex dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., attualmente pensionati, deducevano l'illegittimità della condotta di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che, con determinazione del 4 novembre 2009, disattendendo l'accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva revocato nei confronti dei pensionati del vecchio gruppo Alitalia alcune agevolazioni di viaggio (quali, ad esempio, biglietti scontati con altri vettori senza prenotazione o con prenotazione), attribuiti esclusivamente ai dipendenti in forza alle società del gruppo [OSCURATO:SOCIETA]. e del gruppo [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Il Tribunale rigettava integralmente le domande. 3. La Corte d'appello, su impugnazione degli ex dipendenti, accoglieva parzialmente le originarie domande, dichiarando il diritto degli appellanti a biglietti di trasporto con altri vettori a prezzi scontati al 50% con prenotazione, dal 4/11/2009 al deposito del ricorso di primo grado, oltre al diritto degli stessi al rimborso, per il medesimo periodo, dei maggiori costi sostenuti a causa della mancata fruizione delle predette agevolazioni di viaggio, in misura pari alla differenza tra l'esborso per l'acquisto dei biglietti aerei a prezzo pieno e il minor prezzo che gli stessi titoli di viaggio avrebbero avuto in applicazione delle predette agevolazioni. 4. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di tre motivi. 5. Resistono gli ex dipendenti in epigrafe con controricorso, proponendo ricorso incidentale, a sua volta resistito con controricorso. 6. Entrambe le parti hanno prodotto memorie. Considerato che 1.Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'accordo [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione all'art. 1362 e 1363 e seguenti cod. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 1340 cod. civ., rilevando che il Collegio aveva del tutto omesso di considerare che [OSCURATO:SOCIETA]. con i l'accordo in questione aveva concordato con le organizzazioni sindacali di disciplinare i diritti del personale assunto e non quelli del personale dipendente da altro soggetto giuridico e, tra l'altro, in pensione. Il tenore letterale della disposizione non indica un automatico riconoscimento negli stessi termini di tutte le agevolazioni precedentemente concesse e ciò si desume sia dal coordinamento delle varie clausole dell'accordo, sia dalla comune intenzione delle parti, poiché l'impegno era di assicurare nei confronti dei soli soggetti che avrebbe assunto alle proprie dipendenze e provenienti dal bacino dei dipendenti della vecchia Alitalia una serie di tutele, tra le quali quella di prevedere una regolamentazione delle facilitazioni di viaggio. 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c. 2 cod. proc. civ., per essere la Corte incorsa nella violazione concernente l'utilizzo del fatto notorio posto a sostegno dell'interpretazione dell'accordo [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Secondo i giudici di secondo grado, infatti, la ratio complessiva dell'accordo sindacale sarebbe stata quella di mantenere determinate concessioni al fine di raffreddare la conflittualità con i sindacati e con gli ex dipendenti del gruppo Alitalia che, in quanto non assunti, avevano creato problemi politici e sindacali. 3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della clausola 2.10.1. della risoluzione IATA n.788 in relazione all'art. 1362 e 1363 cod. civ., rilevando che detta risoluzione doveva essere interpretata in primo luogo dal punto di vista letterale e che dal dato testuale emergeva che la normativa IATA faceva riferimento, nel disciplinare la materia delle agevolazioni di viaggio, al "vettore aereo", mentre era dato pacifico che Alitalia LAI, datrice di lavoro dei dipendenti, non lo era più e non poteva essere destinataria di detta normativa. 4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Nell'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, tra cui sono compresi i contratti aziendali, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, sicché il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. n. 9461 del 09/04/2021). Quanto al canone attinente all'interpretazione letterale, poi, questa Corte ha affermato che "nel giudizio di cassazione, la censura svolta dal ricorrente che lamenti la mancata applicazione del criterio di interpretazione letterale, per non risultare inammissibile deve essere specifica, dovendo indicare quale sia l'elemento semantico del contratto che avrebbe precluso l'interpretazione letterale seguita dai giudici di merito e, al contrario, imposto una interpretazione in senso diverso; nel giudizio di legittimità, infatti, le censure relative all' interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata" (Cass. n. 995 del 20/01/2021). 4.2. Tanto premesso, la doglianza non risulta aver censurato efficacemente l'interpretazione del contratto offerta dalla Corte territoriale, affidata come è a un generico riferimento alla violazione del canone letterale di interpretazione, in difetto di riproduzione dei passaggi testuali da cui la rilevata violazione sarebbe evincibile e di enunciazione specifica di altri profili di violazione di canoni ermeneutici, con la conseguenza che la stessa pare sostanzialmente diretta a proporre un'interpretazione del contenuto dell'accordo diversa da quella offerta dai giudici del merito. 5. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso. Ed invero il riferimento alla situazione sindacale e politica quale fatto notorio, circostanza espressamente oggetto di censura, risulta meramente pleonastico nel complesso della motivazione della Corte, la quale ha fondato la decisione sul punto sulla complessiva interpretazione del contratto in argomento, dal cui tenore era evincibile la finalità diretta a raffreddare la conflittualità con i sindacati e con gli ex dipendenti Alitalia, e ciò in base all'analizzato contenuto dell'accordo, indipendentemente dal riferimento esterno al notorio. 6. Inammissibile, infine, è l'ultimo motivo di censura, posto che la violazione di legge è riferita ad un atto in alcun modo assimilabile alla legge o al contratto collettivo, né il tenore della doglianza contiene elementi idonei a identificare in che termini la pronuncia impugnata avrebbe leso norme giuridiche. 7. Con il ricorso incidentale gli ex dipendenti censurano la decisione per avere disposto senza alcuna motivazione e solo in dispositivo una limitazione temporale del riconoscimento dell'obbligo contrattuale gravante su [OSCURATO:SOCIETA]. 8. Anche il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile perché non articolato nell'alveo di una delle tipologie dei vizi tipizzati dall'art. 360 cod. proc. civ., si da poter essere con certezza riconducibile a uno di essi, con conseguente violazione del disposto dell'art. 366 cod. proc. civ. 9. L'inammissibilità di entrambi i ricorsi, principale e incidentale, giustifica la compensazione delle spese di giudizio. 10. Sussistono nei confronti di entrambi i ricorrenti, principale e incidentale i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale. Dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a nor
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