Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 42846/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco avverso la sentenza in data 10/02/2022 del G.u.p. del Tribunale di Grosseto visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il G.u.p. del Tribunale di Grosseto ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d,P.R. 309 del 1990 e per il reato di cui all'art. 4, comma 2, legge 110 del 1975.

2. Ha proposto ricorso Nadiri, tramite il suo difensore, deducendo omessa motivazione in relazione a cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed erronea qualificazione della violazione di cui all'art. 4 legge 110 del 1975 con mancanza di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto le deduzioni difensive non rientrano tra quelle consentite ai sensi dell'art. 448-comma 2-bis cod. proc. pen., che non contempla il tema delle ragioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e fa riferimento alla qualificazione del fatto solo in quanto la violazione emerga con evidenza sulla base della stessa contestazione, in rapporto al fatto rappresentato (sul punto Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283013; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116), ciò che non può dirsi nel caso di specie, avuto riguardo al riferimento ad un coltello da macellaio.

4. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ex art. 610, comma 5 -bis d.P.R. 309 del 1990, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco avverso la sentenza in data 10/02/2022 del G.u.p. del Tribunale di Grosseto visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il G.u.p. del Tribunale di Grosseto ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d,P.R. 309 del 1990 e per il reato di cui all'art. 4, comma 2, legge 110 del 1975. 2. Ha proposto ricorso Nadiri, tramite il suo difensore, deducendo omessa motivazione in relazione a cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed erronea qualificazione della violazione di cui all'art. 4 legge 110 del 1975 con mancanza di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto le deduzioni difensive non rientrano tra quelle consentite ai sensi dell'art. 448-comma 2-bis cod. proc. pen., che non contempla il tema delle ragioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e fa riferimento alla qualificazione del fatto solo in quanto la violazione emerga con evidenza sulla base della stessa contestazione, in rapporto al fatto rappresentato (sul punto Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283013; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116), ciò che non può dirsi nel caso di specie, avuto riguardo al riferimento ad un coltello da macellaio. 4. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ex art. 610, comma 5 -bis d.P.R. 309 del 1990, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 42846/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris