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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00193/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1934/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- Avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 16368/2024depositata il 12/06/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-biscod. proc. civ., affidandosi a un motivo, contro l’ordinanza n. 16368/2024 emessada questa Corte in data 12/04/2024 , con la quale il giudizio iscritto a R.G. n. 15538/2014è stato definito con il rigetto del ricorso proposto contro la sentenza n. 415/45/2013 emessa dalla Commissione tributaria regionale della Campania (hinc: CTR) e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate.

2. L’Agenzia delle Entrate non ha depositato controricorso nel presente giudizio, ma mero atto di costituzione ai solo ai fini di partecipazione all’eventuale udienza.

3. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

4. L’Agenzia delle Entrate, in data 20/06/2025, ha depositato documentazione inerente alle definizioni agevolate chieste dal contribuente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di revocazione proposto è stato denunciato l’errore di fatto, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. (in relazione all’art. 395, comma primo, n. 4 c.p.c.), determinato dalla mancata comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’ordinanza decisoria n. 16368/2024, pubblicata il 12/06/2024.

1.1. Il ricorrente espone che, in data 10/03/2020, aveva chiesto il rinvio dell’udienza, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata ex art. 3 d.l. n. 119 del 2018 (cd. rottamazione ter).

1.2. Il 02/06/2021 è deceduto l’avv. [OSCURATO:PERSONA], codifensore con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento iscritto a R.G. n. 15338/2014.

1.3. Successivamente, è stata fissata la camera di consiglio per il giorno 23/05/2024, di cui non è stata data comunicazione alle parti ad opera della cancelleria.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] non ha, infatti, ricevuto alcuna comunicazione della fissazione dell’udienza sebbene nel ricorso fosse stato correttamente indicato l’indirizzo pec del difensore, né la comunicazione è stata trasmessa neppure all’indirizzo del prof. [OSCURATO:PERSONA], mantenuto attivo sebbene deceduto per non perdere eventuali comunicazioni di cancelleria.

1.4. La cancelleria non ha comunicato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] neppure l’ordinanza successivamente depositata ed impugnata nel presente giudizio di revocazione, di cui il ricorrente ha avuto conoscenza solo successivamente a un controllo spontaneo presso questa Corte.

2. Nel merito, evidenzia che il contribuente aveva chiesto la sospensione ex art. 3 del d.l. 119del 2018, posto che aveva inviato il Mod.

DA-2018 in data 29/11/2018, dove erano indicate dieci cartelle/avvisi da rottamare, tra cui quelle relative ai carichi oggetto della sentenza della CTR di Napoli n.415/45/13 del 09/12/2013.

Successivamente, in data 23 /04/ 2019 , aveva presentato ulteriore istanza di adesione alla definizione, indicando tredici cartelle/avvisi da rottamare, relative all’iscrizione a ruolo dell’intero importo dei carichi oggetto della sentenza della CTR della Campania, in cui era risultato soccombente.

La richiesta di definizione agevolata era stata parzialmente accolta dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione ad eccezione di cinque dei tredici carichi/avvisi, affidati successivamente al 31 / 12 / 2017 e relativi ad avvisi di addebito INPS, di cui il contribuente aveva chiesto la rateizzazione pagando le prime quattordici rate.

Infine, si era avvalso dell’ulteriore procedura di rottamazione di cui all’art. 1, commi da 231 a 252, l. n. 197/2022, con l’indicazione di ventiquattro cartelle/avvisi da rottamare, per i residui importi delle tre cartelle recanti l’iscrizione a ruolo dell’intero importo dei carichi oggetto della sentenza della CTR di Napoli in cui era risultato soccombente.

Tale richiesta è stata accolta dall’Agenzia delle Entrate di Benevento e il contribuente ha provveduto al pagamento delle prime sei rate.

2.1. Conseguentemente, con riguardo all’originario ricorso, ha chiesto l’estinzione del giudizio.

3. Il ricorso è fondato.

4. Secondo questa Corte l a revocazione della sentenza (o dell'ordinanza) di cassazione è consentita per vizi del procedimento di cui non si sia tenuto conto per un errore percettivo riguardante anche l'esame degli atti dello stesso giudizio di legittimità, sicché è deducibile come causa di errore revocatorio l’omesso avviso di fissazione dell'udienza o della camera di consiglio a tutte le parti costituite, quale fatto incontestabilmente mai avvenuto, ma non anche l'assunta nullità dello stesso, essendo in tal caso configurabile la denuncia di errore di diritto(Cass., 12/01/2018, n. 602).

4.1. Orbene, dall’esame del fascicolo è emerso, in realtà, un caso di omonimia, per cui il ricorrente risulterebbe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],identificata, tuttavia, dal C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], anziché da quello [OSCURATO:CODICE_FISCALE] correttamente e puntualmente indicato nel ricorso, unitamente alla pec corretta e allo studio ubicato in [OSCURATO:PERSONA], 1, mentre sia con riguardo all’avviso d’udienza che alla successiva ordinanza l’inoltro è avvenuto alla prima.

In altri termini, per un evidente errore percettivo, l ’avviso d’udienza è stato inviato ad un omonimo del difensore mentre è mancata ogni comunicazione alla parte effettiva.

Ne deriva che deve ritenersi che l’omesso invio dell’avviso di udienza al ricorrente -riconducibile alla non corretta indicazione del codice fiscale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (trasfusa anche nel provvedimento impugnato) che riporta il C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], anziché quello [OSCURATO:CODICE_FISCALE], pur essendo stato quest’ultimo correttamente indicato nel ricorsoalla parte costituita - integri l’errore revocatorio idoneo a determinare l’accoglimento dell’impugnazione proposta.

5. Passando alla fase rescissoria, il giudizio va dichiarato estinto per l’intervenuta definizione agevolata.

Una volta accolto il ricorso per revocazione deve ritenersi, con riferimento al giudizio sub R.G. 15538/2014 già definito con l’ordinanza revocata, che sussista la causa di estinzione evocata dal ricorrente in conseguenza delle definizioni agevolate dei carichi pendenti, di cui è stata depositata in atti la documentazione.

5. La revocazione dell’ordinanza impugnata include anche la condanna del contribuente al pagamento delle spese di lite, necessariamente caducata, sicché, quanto alle spese, va disposto in conformità all’esito conseguente alla definizione agevolata, per cui le spese dell’intero giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi di quanto previsto dall’art. 45 d.lgs. n. 546 del 1992.

P.Q.M Dispone la revocazione dell’ordinanza n. 16368 del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Dichiara l’estinzione del giudizio R.G. n. 15738/2014.

Dispone che le spese restino a d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1934/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- Avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 16368/2024depositata il 12/06/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-biscod. proc. civ., affidandosi a un motivo, contro l’ordinanza n. 16368/2024 emessada questa Corte in data 12/04/2024 , con la quale il giudizio iscritto a R.G. n. 15538/2014è stato definito con il rigetto del ricorso proposto contro la sentenza n. 415/45/2013 emessa dalla Commissione tributaria regionale della Campania (hinc: CTR) e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate. 2. L’Agenzia delle Entrate non ha depositato controricorso nel presente giudizio, ma mero atto di costituzione ai solo ai fini di partecipazione all’eventuale udienza. 3. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. 4. L’Agenzia delle Entrate, in data 20/06/2025, ha depositato documentazione inerente alle definizioni agevolate chieste dal contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di revocazione proposto è stato denunciato l’errore di fatto, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. (in relazione all’art. 395, comma primo, n. 4 c.p.c.), determinato dalla mancata comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’ordinanza decisoria n. 16368/2024, pubblicata il 12/06/2024. 1.1. Il ricorrente espone che, in data 10/03/2020, aveva chiesto il rinvio dell’udienza, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata ex art. 3 d.l. n. 119 del 2018 (cd. rottamazione ter). 1.2. Il 02/06/2021 è deceduto l’avv. [OSCURATO:PERSONA], codifensore con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento iscritto a R.G. n. 15338/2014. 1.3. Successivamente, è stata fissata la camera di consiglio per il giorno 23/05/2024, di cui non è stata data comunicazione alle parti ad opera della cancelleria. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] non ha, infatti, ricevuto alcuna comunicazione della fissazione dell’udienza sebbene nel ricorso fosse stato correttamente indicato l’indirizzo pec del difensore, né la comunicazione è stata trasmessa neppure all’indirizzo del prof. [OSCURATO:PERSONA], mantenuto attivo sebbene deceduto per non perdere eventuali comunicazioni di cancelleria. 1.4. La cancelleria non ha comunicato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] neppure l’ordinanza successivamente depositata ed impugnata nel presente giudizio di revocazione, di cui il ricorrente ha avuto conoscenza solo successivamente a un controllo spontaneo presso questa Corte. 2. Nel merito, evidenzia che il contribuente aveva chiesto la sospensione ex art. 3 del d.l. 119del 2018, posto che aveva inviato il Mod. DA-2018 in data 29/11/2018, dove erano indicate dieci cartelle/avvisi da rottamare, tra cui quelle relative ai carichi oggetto della sentenza della CTR di Napoli n.415/45/13 del 09/12/2013. Successivamente, in data 23 /04/ 2019 , aveva presentato ulteriore istanza di adesione alla definizione, indicando tredici cartelle/avvisi da rottamare, relative all’iscrizione a ruolo dell’intero importo dei carichi oggetto della sentenza della CTR della Campania, in cui era risultato soccombente. La richiesta di definizione agevolata era stata parzialmente accolta dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione ad eccezione di cinque dei tredici carichi/avvisi, affidati successivamente al 31 / 12 / 2017 e relativi ad avvisi di addebito INPS, di cui il contribuente aveva chiesto la rateizzazione pagando le prime quattordici rate. Infine, si era avvalso dell’ulteriore procedura di rottamazione di cui all’art. 1, commi da 231 a 252, l. n. 197/2022, con l’indicazione di ventiquattro cartelle/avvisi da rottamare, per i residui importi delle tre cartelle recanti l’iscrizione a ruolo dell’intero importo dei carichi oggetto della sentenza della CTR di Napoli in cui era risultato soccombente. Tale richiesta è stata accolta dall’Agenzia delle Entrate di Benevento e il contribuente ha provveduto al pagamento delle prime sei rate. 2.1. Conseguentemente, con riguardo all’originario ricorso, ha chiesto l’estinzione del giudizio. 3. Il ricorso è fondato. 4. Secondo questa Corte l a revocazione della sentenza (o dell'ordinanza) di cassazione è consentita per vizi del procedimento di cui non si sia tenuto conto per un errore percettivo riguardante anche l'esame degli atti dello stesso giudizio di legittimità, sicché è deducibile come causa di errore revocatorio l’omesso avviso di fissazione dell'udienza o della camera di consiglio a tutte le parti costituite, quale fatto incontestabilmente mai avvenuto, ma non anche l'assunta nullità dello stesso, essendo in tal caso configurabile la denuncia di errore di diritto(Cass., 12/01/2018, n. 602). 4.1. Orbene, dall’esame del fascicolo è emerso, in realtà, un caso di omonimia, per cui il ricorrente risulterebbe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],identificata, tuttavia, dal C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], anziché da quello [OSCURATO:CODICE_FISCALE] correttamente e puntualmente indicato nel ricorso, unitamente alla pec corretta e allo studio ubicato in [OSCURATO:PERSONA], 1, mentre sia con riguardo all’avviso d’udienza che alla successiva ordinanza l’inoltro è avvenuto alla prima. In altri termini, per un evidente errore percettivo, l ’avviso d’udienza è stato inviato ad un omonimo del difensore mentre è mancata ogni comunicazione alla parte effettiva. Ne deriva che deve ritenersi che l’omesso invio dell’avviso di udienza al ricorrente -riconducibile alla non corretta indicazione del codice fiscale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (trasfusa anche nel provvedimento impugnato) che riporta il C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], anziché quello [OSCURATO:CODICE_FISCALE], pur essendo stato quest’ultimo correttamente indicato nel ricorsoalla parte costituita - integri l’errore revocatorio idoneo a determinare l’accoglimento dell’impugnazione proposta. 5. Passando alla fase rescissoria, il giudizio va dichiarato estinto per l’intervenuta definizione agevolata. Una volta accolto il ricorso per revocazione deve ritenersi, con riferimento al giudizio sub R.G. 15538/2014 già definito con l’ordinanza revocata, che sussista la causa di estinzione evocata dal ricorrente in conseguenza delle definizioni agevolate dei carichi pendenti, di cui è stata depositata in atti la documentazione. 5. La revocazione dell’ordinanza impugnata include anche la condanna del contribuente al pagamento delle spese di lite, necessariamente caducata, sicché, quanto alle spese, va disposto in conformità all’esito conseguente alla definizione agevolata, per cui le spese dell’intero giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi di quanto previsto dall’art. 45 d.lgs. n. 546 del 1992. P.Q.M Dispone la revocazione dell’ordinanza n. 16368 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Dichiara l’estinzione del giudizio R.G. n. 15738/2014. Dispone che le spese restino a d
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