CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29952/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1944/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del primo elettivamente domiciliato in Roma, al viale Carso n. 71, in virtù di procura speciale allegata al ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], n. 432/2019, depositata in data 6 giugno 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Irpef 2008 –Accertamento con metodo sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973 - Definizione ex lege 197/2022 – Cessazione della materia del contendere [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n. T6501TL03464-2013, con cui contestava, ai fini Irpef, ai sensi dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, del d.P.R. n. 600/1973, un maggior reddito sinteticamente determinato di euro 323.028,00 per l’anno di imposta 2008, a fronte di un reddito dichiarato pari ad euro 164.443,00, a seguito dell’applicazione dei coefficienti del cd. redditometro ai beni posseduti dal contribuente (varie auto, due abitazioni acquistate con mutui ipotecari, due polizze ramo incendi) ed alle spese da lui sostenute (tra cui, versamenti in conto capitale in varie società e spese di ristrutturazione della casa). Il contribuente impugnava l’avviso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Vicenza, deducendo di aver effettuato, nel corso del 2008, vari disinvestimenti, tra cui una cessione di pacchetto azionario per euro 1.248.000,00, più che congrui a giustificare il suo tenore di vita e le spese sostenute. Aggiungeva di poter dimostrare che i versamenti in conto capitale operati in alcune società e gli altri investimenti accertati dall’Ufficio non erano stati sostenuti da lui, bensì direttamente dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui era socio. La CTP accoglieva il ricorso e annullava l’atto impugnato, ritenendo che l’Ufficio non avesse dimostrato lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito sinteticamente accertato per almeno due periodi d’imposta, atteso che nessun avviso di accertamento era stato notificato al contribuente in relazione all’anno d’imposta 2007. 2. L’Ufficio interponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], la quale, rettificando la motivazione della sentenza impugnata, annullava l’avviso di accertamento sulla base di due considerazioni: a) la necessità di ricalcolare l’indice “casa” senza conteggiare in modo moltiplicativo il valore dei mutui gravanti sul contribuente, bensì applicando il metodo introdotto dal d.l. n. 78/2010, che dava rilevanza alle sole rate di mutuo pagate; b) la dimostrazione, da parte del contribuente, della disponibilità di somme derivanti da un rilevante disinvestimento azionario, idoneo ad integrare la prova contraria richiesta dall’art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/1973. 3. Avverso la decisione della CTR proponeva ricorso per cassazione l’Ufficio, lamentando, con due distinte censure, la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 4 e 6, d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto il giudice d’appello, da un lato, aveva applicato retroattivamente la disciplina del nuovo redditometro, sebbene oggetto di causa fosse l’anno d’imposta 2008, e, dall’altro, non aveva tenuto conto che l’art. 38 cit. prevedeva la dimostrazione, da parte del contribuente, dell’entità e della durata di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta che giustificassero il reddito sinteticamente accertato. 4. Questa Corte, con ordinanza n. 14711/2018, rigettava il primo motivo di ricorso ed accoglieva il secondo, rinviando al giudice di appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. In particolare, la Corte riteneva che la CTR non si fosse attenuta all’orientamento giurisprudenziale secondo cui era onere del contribuente, al fine di vincere la presunzione di maggior reddito sinteticamente accertato, dare la prova non solo dell’esistenza di redditi esenti, ma anche dell’entità degli stessi e della durata del loro possesso, desumibili da “idonea documentazione”, consistente anche negli estratti dei conti correnti bancari intestati al contribuente. 5. Quest’ultimo riassumeva il giudizio dinanzi alla CTR del [OSCURATO:PERSONA], la quale annullava la sentenza di primo grado e dichiarava legittimo l’accertamento, salvo che per il calcolo del reddito imponibile presunto, da effettuare tenendo conto delle sole rate di mutuo effettivamente pagate. 6. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a cinque motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. È stata fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. L’Avvocatura dello Stato ha depositato, in data 25/09/2025, una nota con la quale ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, avendo il contribuente avanzato regolare istanza di definizione agevolata. Il procuratore del contribuente ha depositato, in data 21/10/2025, memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. con la quale ha aderito alla richiesta ex adversoformulata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., come richiamato dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunciare sulla domanda di annullamento dell’atto impugnato per la presenza di prove volte a negare la sussistenza di esborsi finanziari da parte del contribuente, trattandosi di spese in realtà sopportate da terzi ma valutate dall’Ufficio quali indici per l’applicazione del “redditometro”. 2. Con il secondo motivo, indicato in ricorso con il numero “1. bis”, si censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per non aver la CTR tenuto conto delle prove fornite in ordine alla provenienza da terzi degli investimenti imputati al contribuente. 3. Con il terzo motivo, indicato in ricorso con il numero “2”, si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 384, secondo comma, c.p.c. e dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per non essersi il giudice del rinvio uniformato al principio di diritto e, comunque, a quanto statuito da questa Corte con l’ordinanza n. 14711 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In particolare, la CTR ha limitato l’applicazione del sistema di calcolo del nuovo redditometro al solo conteggio delle rate del mutuo per la quantificazione dell’indice “casa”, anziché dell’indice in sé, che deve essere rivalutato secondo nuovi parametri che tengano conto dei costi effettivi di utilizzo della casa. La CTR ha poi annullato parzialmente, anziché totalmente, l’atto di accertamento, sebbene la modifica quantitativa dell’indice “casa” comportasse il venir meno dello scostamento rilevante ai sensi dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973. 4. Con il quarto motivo, indicato in ricorso con il numero “2. bis”, si lamenta la violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto la CTR, una volta rideterminato l’importo del reddito presunto, avrebbe dovuto accertare che la pretesa tributaria desunta dagli indici di spesa non si discostava più dal reddito dichiarato. 5. Con il quinto motivo, indicato in ricorso con il numero “2. ter”, il contribuente si duole dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per non aver la CTR tenuto conto dell’importo numerario del reddito presunto a seguito del ricalcolo imposto dall’ordinanza di questa Corte n. 14711/2018. 6. Preliminarmente deve darsi atto dell’intervenuta definizione agevolata dell’intimazione di pagamento n. T65IPRN00278/2019, emessa, nelle more del presente giudizio, sulla base dell’avviso di accertamento per cui è causa. Invero, nella memoria a firma dell’Avv. dello Stato, [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui si chiede dichiararsi l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, si fa espresso riferimento alla nota dell’Amministrazione finanziaria, datata 12/09/2025, con la quale l’Ufficio ha comunicato di non aver più interesse a coltivare il presente giudizio in ragione della regolarità dell’istanza di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, presentata dal contribuente ai sensi dell’art. 1, commi 186-202, legge n. 197/2022. Peraltro, il contribuente ha prodotto, in allegato alla memoria illustrativa depositata il 21/10/2025, la documentazione attestante la presentazione ed avvenuta ricezione della predetta istanza di definizione agevolata, nonché la quietanza di versamento dell’Agenzia delle entrate comprovante l’avvenuto pagamento - entro il termine del 30/09/2023, previsto dall’art. 1, comma 194, legge n. 197/2022 -della prima rata degli importi dovuti. 7. Pertanto, non può che dichiararsi la cessazione della materia del contendere, come da conforme richiesta di entrambe le parti, con compensazione delle spese giudiziali. 8. Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140). P.Q.M La Corte dichiara la cessazione della materia del c