CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 05991/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] F"ARDO; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 06/05/2021, confermava la condanna alla . pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 19/05/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 628 CP (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato; - erronea interpretazione dell'art. 62 bis cod.pen. in relazione al giudizio di bilanciamento. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. Quanto all'affermazione di responsabilità il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). Peraltro nel caso in esame le dichiarazioni della p.o. trovano conferma nell'accertamento di Polizia compiuto nell'immediatezza dei fatti. Inoltre le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., v'alutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere [OSCURATO:PERSONA]