Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1967

ECLI:EU:C:1967:45
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61967C0005(01) Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] del 30 novembre 1967 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici , Devo presentare oggi alcune osservazioni complementari in merito alla domanda di pronuncia pregiudiziale propostavi dal Finanzgericht di Monaco circa la validità del regolamento 144/65 della [OSCURATO:PERSONA] C.E.E.

Con la vostra ordinanza del 6 luglio scorso, infatti non avete solo riaperto la fase orale, ma avete invitato la [OSCURATO:PERSONA] ad esporre per iscritto la tecnica seguita per calcolare il prezzo di riferimento ed il prezzo d'entrata, come definiti dal regolamento 99/65 del 7 luglio 1965.

Con ciò, la Corte ha in realtà aperto l'istruttoria contemplata dagli articolo 45 e seguenti del regolamento di procedura, che in un primo tempo non era parsa necessaria.

La risposta particolareggiata della [OSCURATO:PERSONA] ha indotto la [OSCURATO:PERSONA] a presentare nuove osservazioni.

Allo scopo di approfondire l'esame, con telex del 24 ottobre, avete richiesto alla [OSCURATO:PERSONA] alcune indicazioni sulla suddivisione per anni e per varietà del raccolto di uva da tavola nella Comunità; la [OSCURATO:PERSONA] è stata inoltre invitata a spiegare con quali criteri avesse applicato l'articolo 11, n. 2, del regolamento n. 23 a norma del quale è opportuno calcolare il prezzo di riferimento tenendo conto solo dei «prodotti o… varietà che rappresentano una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno».

È stato indubbiamente un lapsus calami che vi ha fatto interrompere la citazione di una norma in cui si parla di «produzione commercializzata nel corso dell'anno o di una parte di esso ».

Comunque stiano le cose su questo punto, è in base al testo completo che ho citato testé che la [OSCURATO:PERSONA] vi ha, il 31 ottobre, fornito le indicazioni richiestele, ch'essa ha illustrato all'udienza.

I

1. Vi è una prima questione: con l'apertura dell'istruttoria e lo scambio delle memorie, il procedimento ha assunto nuove dimensioni.

La tassa compensativa istituita dal regolamento 144/65 è pari alla differenza tra il prezzo di riferimento ed il prezzo d'entrata.

La legittimità del regolamento era stata contestata sia dinanzi al giudice nazionale, sia dinanzi a voi, in quanto il prezzo d'entrata sarebbe stato calcolato in modo erroneo.

Per la prima volta nelle osservazioni presentate il 28 settembre scorso, la [OSCURATO:PERSONA] assume l'illegittimità e l'insufficiente motivazione del regolamento 104/65 che determina il prezzo di riferimento.

È lecito questo ampliamento della materia del contendere? [OSCURATO:PERSONA] lo contesta, in quanto ritiene che la censura così formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile, data la natura del procedimento di cui all'articolo

177. Ritengo che il problema in realtà sussista, ma non esattamente nei termini in cui lo prospetta la [OSCURATO:PERSONA].

Come avete già rilevato, il procedimento di pronuncia pregiudiziale, nelle due forme che può assumere — interpretazione di un atto o pronuncia sulla sua validità — ha caratteristiche del tutto particolari.

Esso viene promosso dal giudice nazionale entro i limiti che gli paiono opportuni; instaura una cooperazione diretta tra voi e detto giudice; è sottratto ad ogni iniziativa delle parti, che possono solo presentare le loro osservazioni ( 44-65 — [OSCURATO:PERSONA] c/Singer — [OSCURATO:PERSONA] XI-1965, pag. 959 ).

Come la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato, voi ne avete concluso, ad esempio, che nel caso di una domanda d'interpretazione, una delle parti non può sollevare la questione della validità dell'atto da interpretare (stessa sentenza).

Quando pero è lo stesso giudice nazionale che vi chiede, come nel nostro caso, di pronunciarvi sulla validità di un atto, il vero problema è quello dell'ampiezza degli obblighi di detto giudice e del vostro potere d'indagine e di controllo.

Non basta che il giudice nazionale vi chieda di pronunciarvi sulla validità di una determinata disposizione; egli deve anche indicare le censure cui la disposizione presta il fianco, e sulla fondatezza delle quali dovete pronunciarvi.

In caso contrario, la materia del contendere rimarrebbe indefinita, contrariamente a quanto avviene per le domande di annullamento.

Ora, non vi si può chiedere di indagare a fondo su tutti i vizi di sostanza o di forma che potrebbero inficiare l'atto contestato.

Le censure potranno essere state sollevate d'ufficio dal giudice nazionale, nella maggior parte dei casi saranno state elevate da una delle parti, ma il giudice a quo ve le sottoporrà solo se non le avrà ritenute del tutto infondate, onde mettervi in grado di pronunciarvi.

Se questo è il principio, nulla vi impedisce di applicarlo con la duttilità che vi è abituale nel campo dell'articolo

177. Nella fattispecie, il Finanzgericht espone i motivi per cui la [OSCURATO:PERSONA] considera illegittimo il regolamento 144/65, come pure gli argomenti oppostigli dall'amministrazione delle dogane; indi, senza esprimere alcun giudizio sulla fondatezza dei diversi argomenti, dichiara necessario il rinvio, posto che i dubbi dell'attrice non gli paiono a priori del tutto infondati.

Non è necessario un grande sforzo per ritenere che il giudice a quo vi chiede di pronunciarvi sulla validità del regolamento in vista di detti motivi, ed è in realtà su di essi che si è accentrata la discussione sia nella fase scritta, sia nella fase orale chiusa il 22 giugno.

Da quanto precede si desume che, se il giudice a quo è l'unico competente a proporvi una domanda pregiudiziale ed a fissarne i limiti, le parti che compaiono dinanzi a voi non possono esorbitarne elevando nuove censure.

Tuttavia (e su questo punto dissento dalla [OSCURATO:PERSONA]) appare necessario un correttivo analogo a quello che si ha nel caso di ricorso per l'annullamento.

Anche se i mezzi dedotti dinanzi a voi non sono fondati, non avete facoltà di dichiarare valido un atto che si riveli inficiato da un vizio tanto grave da dover essere rilevato d'ufficio.

Il principio è chiaramente affermato nella vostra sentenza 73 e 74-63 ([OSCURATO:PERSONA]1964, pag. 26 ).

Dopo esservi pronunciati su alcuni punti espressamente menzionati dal giudice a quo, voi rilevate che vi è stato chiesto inoltre di accertare se le decisioni contestate non siano inficiate da altri vizi ed aggiungete che è sufficiente accertare che le decisioni non siano «inficiate da vizi rilevabili d'ufficio».

Un po' più avanti, avendo le attrici denunziato dinanzi a voi il difetto di pubblicità di dette decisioni, voi prendete in esame questo mezzo dichiarando che l'omissione della pubblicità prescritta può essere rilevata d'ufficio.

Resta allora da precisare quali vizi abbiano questo carattere.

In primo luogo, senza dubbio l'incompetenza ( 14-59 — Sté des Fonderies de Pont-à-Mousson c/ [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA] V - 1959, pag. 461 , a proposito della distinzione fra competenza esclusiva dell'[OSCURATO:PERSONA] e competenza comune all'[OSCURATO:PERSONA] ed al Consiglio).

Poi la violazione di forme essenziali ( 6-54 — governo del Regno dei [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA]1955, pag. 223 , a proposito della consultazione del Comitato consultivo).

Mentre è certo, per contro, che il vizio di sviamento di potere non può essere rilevato d'ufficio a causa della valutazione di carattere soggettivo ch'esso presuppone, sussistono dei dubbi circa la violazione del trattato o delle norme giuridiche, che è appunto il caso nostro.

Si può ritenere che rilevare d'ufficio detto vizio significherebbe restringere eccessivamente la responsabilità che normalmente incombe alle parti nella condotta della causa e nella scelta degli argomenti dedotti a sostegno delle loro conclusioni.

Si deve forse distinguere tra motivo fondato su considerazioni di puro diritto e motivo che presuppone anche una valutazione di fatto? Si devono adottare soluzioni diverse a seconda che vi pronunziate in forza dell'articolo 173 o in virtù dell'articolo 177? Dal canto mio, sarei propenso a limitare il numero dei vizi rilevabili d'ufficio.

Nella fattispecie, però, dato che voi stessi avete preso l'iniziativa di indagare sul prezzo di riferimento, non posso fare a meno di chiedermi se questo prezzo sia stato legittimamente fissato, e quindi prendere in esame gli argomenti recentemente dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA].

2. Il regolamento 104/65, che fissa il prezzo di riferimento per l'uva da tavola di pieno campo, è fondato in primo luogo sull'articolo 11, n. 2, del regolamento 23, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (come modificato dal regolamento 65/65), e in secondo luogo sul regolamento 99/65, che fissa le modalità di applicazione di detto articolo 11, n. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha esposto particolareggiatamente il metodo secondo cui viene calcolato il prezzo di riferimento e le varie operazioni che l'hanno condotta a determinare, per il mese di ottobre 1965, un prezzo di riferimento di 15,9 u.c.

A sostegno della sua dimostrazione, essa ha prodotto un «documento di lavoro» che indica le varie fasi di detta determinazione.

Senza entrare nei particolari, ricorderò che, a norma dell'articolo 11, n. 2, del regolamento n. 23, in linea di massima il prezzo di riferimento viene fissato per un anno, ma ogni anno può essere suddiviso in più periodi, durante i quali i prezzi sono relativamente stabili ed il prezzo di riferimento è pari alla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro, aumentata di un determinato importo.

In ciascuno Stato membro, i prezzi alla produzione vengono rilevati per i prodotti o varietà che rappresentano una parte considerevole della produzione messa in commercio nel corso dell'anno, o di una parte di esso (in realtà, per l'uva da tavola entrano in linea di conto solo l'Italia e la Francia).

Le rilevazioni vengono compiute sul o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, mercati che possono essere diversi per le differenti varietà.

Il prezzo corrisponde alla media delle quotazioni rilevate nei tre anni precedenti la data di determinazione del prezzo di riferimento, ma questa media viene calcolata escludendo le quotazioni che appaiono troppo alte o troppo basse, rispetto alle fluttuazioni normali rilevate sul mercato di cui trattasi.

Si ottiene così, anzitutto, la media dei prezzi alla produzione, per periodo e per varietà, in uno Stato membro, indi, a partire dalle quotazioni per le singole varietà, la media, per ciascuno Stato membro, dei prezzi del prodotto per cui dev'essere fissato il prezzo di riferimento; infine, la media aritmetica delle medie così ricavate per ciascuno Stato membro costituisce il prezzo di riferimento, di cui all'articolo 11, n. 2, del regolamento n. 23.

Il sistema è quindi molto complesso, ma in realtà la controversia si limita al come si sia tenuto conto — per determinare il prezzo alla produzione in Italia durante il mese di ottobre, e di conseguenza per fissare il prezzo di riferimento valido per l'intera Comunità — di una varietà determinata, la varietà ohanez.

Le diverse varietà di uva si dividono in precoci, medie e tardive.

L'ohanez è una varietà tardiva e, secondo una stima del ministero dell'agricoltura della Repubblica italiana (dato contestato dalla [OSCURATO:PERSONA]) ne verrebbero prodotte circa 10000 tonnellate, cioè poco più di un quarto del totale delle varietà tardive di detto paese, che a loro volta corrisponderebbero al 4,5 % dell'intera produzione annua.

Detta varietà, che matura alla metà di settembre, è stata considerata come una parte considerevole della produzione messa in commercio nel corso di una parte dell'anno, e quindi se ne è tenuto conto, malgrado il suo scarso peso quantitativo.

È apparso importante, dal punto di vista della politica agricola comune, favorire le varietà tardive, che sono le meno diffuse, in modo da scaglionare meglio nel tempo l'offerta sul mercato dell'uva «comunitaria», nell'interesse sia del consumatore, sia del produttore. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea in proposito che la nozione di «parte considerevole della produzione commercializzata», che figura nel regolamento 23, non si riferisce solo all'aspetto quantitativo, ma anche alla maggiore o minore importanza sotto il profilo degli scopi della politica agricola, il che presuppone una vera e propria valutazione.

Questa tesi potrebbe in effetti trovare una certa conferma nel testo tedesco, che parla di «wesentlichen Teil».

Il documento di lavoro prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA] indica quale peso la varietà ohanez abbia avuto nella determinazione del prezzo di riferimento per il mese di ottobre 1965, sulla base del prezzo del triennio precedente: è incontestato che essa è stata posta sullo stesso piano della varietà regina , nel senso che si è calcolata la media aritmetica delle loro quotazioni, e non la media ponderata.

Ora, la varietà regina , che è la più diffusa tra le varietà medie (così definita per contrapporla alle varietà precoci e tardive), rappresenta almeno il 50 % dell'intera produzione annua italiana; anche per il mese di ottobre — benché non abbiamo dati precisi — pare fuori discussione che la sua produzione è di molto superiore a quella della varietà ohanez.

D'altro canto, l'esame del numero di quotazioni rilevate in detto periodo per le due varietà confermerebbe, se ve ne fosse bisogno, che dal punto di vista quantitativo la varietà ohanez non può essere paragonata alla varietà regina.

Sulla base di questi fatti, la critica al regolamento 104/65 si svolge su due piani distinti, ma non del tutto indipendenti.

In primo luogo viene contestato il metodo di calcolo seguito per stabilire il prezzo di riferimento, ma non è possibile desumere con certezza dalle allegazioni della [OSCURATO:PERSONA] se essa intenda sostenere che la varietà ohanez non rappresentava una parte considerevole della produzione messa in commercio, o semplicemente che si sarebbe dovuta calcolare la media ponderata dei prezzi di detta varietà e della varietà regina.

Sul primo punto è opportuno ricordare che, senza dubbio, la circostanza se una varietà rappresenti una parte considerevole della produzione messa in commercio va accertata con riferimento al periodo preso in considerazione — cioè al mese di ottobre — e non all'intero anno; ritengo poi che la valutazione non debba essere esclusivamente quantitativa, ma si debbano altresì considerare gli scopi della politica agricola: non è illogico a priori, per le ragioni sopra esposte, cercare di dare particolare impulso alle varietà tardive e a quelle precoci, ma non oso sindacare il valore di questa politica che mi sembra rimessa alla valutazione della [OSCURATO:PERSONA].

Malgrado il suo peso limitato fra la produzione del mese di ottobre, non mi pare quindi in contrasto con l'articolo 11, n. 2, del regolamento n. 23 l'aver incluso la varietà ohanez tra quelle di cui si deve tener conto per calcolare il prezzo di riferimento di detto mese.

D'altro lato — ed è questo il secondo punto — si deve fare la media aritmetica tra le varietà ohanez e regina , ovvero la media ponderata? A sostegno di quest'ultima, si è immediatamente tentati di invocare l'evidente sproporzione tra le due varietà e il carattere a prima vista assurdo di un sistema che le pone sullo stesso piano.

L'articolo 11 (modificato) del regolamento 23, sul quale è fondato il regolamento 104/65, recita : «Il prezzo di riferimento è uguale alla media aritmetica , maggiorata dell'importo definito al 4 o comma, dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro.

Tali prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi accertati nei tre anni precedenti la data di determinazione del prezzo di riferimento».

Quindi, mentre nel primo caso si parla espressamente di media aritmetica, nel secondo caso questa precisazione non compare, e la [OSCURATO:PERSONA] ne conclude che si tratta di una media ponderata.

Si può deplorare — come fa la [OSCURATO:PERSONA] — che il testo di cui trattasi non sia stato redatto con maggior precisione, ma la tesi della [OSCURATO:PERSONA] non mi pare possa essere comunque accolta, in quanto è in contrasto col linguaggio corrente.

Il termine «media» senza altre specificazioni, va inteso come media aritmetica; quando si vuole invece indicare una media ponderata, lo si dice e si indicano i criteri di ponderazione.

Mentre tutti sanno infatti come calcolare una media aritmetica, le medie ponderate variano all'infinito, a seconda dei metodi seguiti e dei valori attribuiti ai vari fattori. [OSCURATO:PERSONA], che è per la media ponderata dei prezzi alla produzione, non ha mai precisato i criteri della ponderazione: in base alla produzione di ciascuna varietà riferita all'anno, oppure solo al periodo considerato? Ora, i prezzi delle singole varietà sono noti, ma sarebbe ben diffìcile indicare con precisione le quantità.

Oppure si dovrebbe ricorrere ad un altro metodo di calcolo? [OSCURATO:PERSONA] invoca del resto una ragione di politica agricola che deve indurre a scartare la ponderazione: questa sarebbe sfavorevole alle varietà precoci o tardive, che costituiscono sempre una parte relativamente esigua della produzione complessiva, ma vanno ciò nondimeno incoraggiate.

Non credo quindi che il tenore dell'articolo 11 sia atto a far condannare il metodo che è stato seguito.

Ricorderete che all'udienza il patrono della [OSCURATO:PERSONA] non si è limitato a contestare la legittimità del metodo che tiene conto della varietà ohanez , ma ne ha in un certo senso anche criticato l'opportunità, invocando l'opera del Vivona : «Vitigni di mensa».

L'autore sarebbe pessimista circa il futuro delle varietà tardive: la loro produzione è costosa, i frutti giungono sul mercato quando il consumatore si è già orientato verso altra frutta, arance o mele.

A questo quadro poco incoraggiante egli ha aggiunto la tesi, sostenuta dalla Süd-[OSCURATO:PERSONA], secondo la quale il consumatore apprezzerebbe poco la varietà Ohanez a causa della buccia troppo dura… Tutto ciò è molto interessante ed istruttivo, ma non risolve il problema di cui ci occupiamo, giacché la [OSCURATO:PERSONA] può sopravvalutare le varietà tardive o ingannarsi sulle presunte preferenze dei consumatori, senza che per questo la sua decisione debba essere ritenuta illegittima.

Infine, una critica d'altro genere è stata fatta al regolamento 104/65: insufficienza di motivazione.

Nel giugno scorso ho già avuto occasione di esporre il mio punto di vista sulla motivazione dei regolamenti, a proposito del regolamento 144/65.

Aggiungo ora che il regolamento di cui ci occupiamo oggi riproduce le disposizioni dell'articolo 11, n. 2, del regolamento n. 23 ed annovera la varietà ohanez tra le più importanti coltivate nella Comunità, e prese come base per determinare la media aritmetica dei prezzi alla produzione.

Tale motivazione, tenuto conto della natura dell'atto, mi pare adeguata, essendo superflua la menzione di tutti i dati contenuti nel documento di lavoro.

Il regolamento 104/65, criticato perché costituisce il fondamento del regolamento 144/65, mi pare abbia applicato esattamente sia il regolamento 23 (nella sua nuova versione), sia il regolamento 99/65.

Si è allora obiettato che, in questo caso, lo stesso regolamento 23 sarebbe illegittimo, in quanto inconciliabile col trattato, in particolare con gli articoli 39 e

110. È una questione di cui mi occuperò per finire.

II Devo tornare ora su taluni punti già esaminati nel giugno scorso e sui quali lo scambio di memorie ha gettato maggiore luce.

Si tratta del calcolo del prezzo di entrata, che ha portato all'istituzione della tassa compensativa di cui al regolamento 144/65.

1. Il primo punto è anche il più delicato.

È noto che il prezzo d'entrata viene fissato sulla base delle quotazioni più basse rilevate sui mercati d'importazione rappresentativi, previa detrazione, fra l'altro, degli «altri oneri all'importazione».

Fra questi oneri da detrarre è stata classificata la tassa di conguaglio tedesca (Umsatzausgleichsteuer).

Avevo giustificato questa detrazione col fatto che l'istituenda tassa compensativa comunitaria rappresenta la differenza tra il prezzo d'importazione e il prezzo di riferimento, due elementi che dovevano essere resi comparabili e considerati allo stesso stadio del processo economico.

Dal prezzo d'entrata si doveva dedurre la tassa compensativa dell'imposta sull'entrata, riscossa all'importazione, in quanto il prezzo di riferimento, che è un prezzo alla produzione, non comprende, avevo detto, l'imposta sull'entrata.

Ora, questo argomento, che avevo avanzato basandomi su allegazioni un po' involute fatte all'udienza, non può rimanere immutato, dopo le recenti osservazioni scritte della [OSCURATO:PERSONA].

Da questa memoria risulta infatti che il prezzo di riferimento, mentre non comprende i tributi interni che colpiscono direttamente il prodotto nazionale (ad eccezione delle tasse di mercato, che sono fuori discussione), comprende però i tributi interni che colpiscono indirettamente il prodotto, aumentandone il costo di produzione.

Quest'onere fiscale «a monte» sussiste in tutti gli Stati membri, ma la sua incidenza non è uguale dappertutto.

Solo due Stati membri, la Germania con l'Umsatzausgleichsteuer e l'Italia con la «tassa di conguaglio», compensano quest'onere fiscale a monte all'atto dell'importazione.

Si deve quindi ammettere che il sistema zoppica, e non si vede con quale metodo si potrebbe garantire la comparabilità del prezzo di riferimento e del prezzo d'entrata, prescritta dall'articolo 11, n. 2, 4 o capoverso, del regolamento 23; tanto più che il prezzo di riferimento viene calcolato per l'intera Comunità, ma sulla base dei prezzi alla produzione di taluni Stati membri soltanto (nel nostro caso, la Francia e l'Italia), mentre nella fattispecie il prezzo d'entrata viene calcolato in base alle quotazioni di un altro Stato, cioè la Germania.

Nelle sue ultime osservazioni scritte, la [OSCURATO:PERSONA] si è adoperata a dimostrare che, se il Consiglio avesse inteso eliminare l'onere fiscale «a monte» dal calcolo del prezzo di riferimento, l'articolo 11, n. 2, sarebbe stato redatto diversamente.

Per ciascun prezzo di riferimento, si sarebbe calcolata la media degli oneri fiscali «a monte» riscossi nei paesi i cui prezzi alla produzione sono stati assunti come base per il calcolo del prezzo di riferimento (Francia e Italia, nel nostro caso), indi l'importo così ottenuto sarebbe stato, ad esempio, aggiunto alle quotazioni rilevate sui mercati rappresentativi per l'importazione, quotazioni dalle quali sarebbero state invece detratte le tasse all'importazione, tra cui l'Umsatzausgleichsteuer.

Questo metodo avrebbe reso effettivamente comparabili il prezzo di riferimento ed il prezzo d'importazione, e ci si può chiedere perché non sia stato adottato. [OSCURATO:PERSONA] dimostra poi che se, per garantire la comparabilità, non si deducesse l'Umsatzausgleichsteuer, o la tassa di conguaglio, dal prezzo d'entrata, per calcolare quest'ultimo non si potrebbero più prendere in considerazione le quotazioni dei quattro Stati in cui l'onere fiscale «a monte» non viene compensato, e la dimostrazione pare esatta.

Essa ne conclude che, dal momento che l'articolo 11, n. 2, non può significare che i prezzi d'entrata vanno determinati in base alle sole quotazioni tedesche ed italiane, il sistema' implica logicamente la detrazione dell'Umsatzausgleichsteuer e della tassa di conguaglio.

Ciò è forse logico, ma, ancora una volta, il prezzo di riferimento e il prezzo di entrata non sono più in tal caso esattamente comparabili.

Dal momento che nella tassa compensativa tedesca è compreso un elemento di spesa che è incluso tanto nel prezzo d'importazione quanto nel prezzo di riferimento, questa tassa non può essere semplicemente detratta per calcolare il prezzo d'importazione.

L'agente della [OSCURATO:PERSONA] ha d'altronde ammesso all'udienza che il risultato del sistema da lui difeso non è del tutto soddisfacente, ma gli pare inevitabile finché vi sarà conflitto tra un regime fiscale non armonizzato ed un sistema unificato di commercio estero, posto che le tasse e le aliquote delle stesse vengono fissate dagli Stati membri senza alcun intervento comunitario.

Se condividete questa opinione e se ritenete che la comparabilità sia garantita nella misura del possibile, tenuto conto della mancanza d'armonia tra sistemi fiscali, potrete disattendere questa censura, elevata contro il metodo di calcolo del prezzo d'entrata.

Dal canto mio, non sono d'accordo: la sovranità fiscale degli Stati non impedisce che l'autorità comunitaria, competente a instaurare l'organizzazione comune dei mercati ortofrutticoli, stabilisca un metodo per calcolare il prezzo d'entrata che renda quest'ultimo effettivamente comparabile al prezzo di riferimento, e ho detto sopra che ciò è tecnicamente possibile.

Poiché è stato posto su basi che non garantiscono detta comparabilità, il regolamento 144/65 mi pare invalido.

2. Gli altri punti non richiedono da parte mia ulteriori osservazioni.

In particolare, sono sempre persuaso che la tassa compensativa anteriore, istituita col regolamento 138/65, andava detratta dalle quotazioni più basse rilevate sui mercati rappresentativi. [OSCURATO:PERSONA] giustamente rileva che, il 18 ottobre 1965, detta tassa non era più in vigore e le quotazioni rilevate in detto giorno vanno quindi aumentate di 3 unità di conto; a Dusseldorf e a Monaco, però, esse sono ancora inferiori al prezzo di riferimento, e l'errore della [OSCURATO:PERSONA] non ha avuto conseguenze pratiche sulla legittimità dell'istituzione di una nuova tassa compensativa.

3. Così pure, infine, sul punto se l'articolo 11 del regolamento n. 23, nella redazione attuale, debba considerarsi in contrasto col trattato, in quanto trascurerebbe eccessivamente taluni obiettivi della politica agricola e ostacolerebbe lo sviluppo del commercio (punto sollevato a proposito del prezzo d'entrata e ripreso a proposito del prezzo di riferimento), le osservazioni che ho già esposto mi pare conservino il loro valore e vi debbano indurre a disattendere questa censura.

Ciò nondimeno, per le ragioni sopra esposte, concludo in definitiva comè segue: il fatto che, per calcolare il prezzo d'entrata, la detrazione della tassa compensativa dell'imposta sull'entrata viene effettuata secondo un metodo che non garantisce la comparabilità di detto prezzo e del prezzo di riferimento, rende invalido il regolamento 144/65.

Spetta infine al Finanzgencht di Monaco pronunciarsi sulle spese. ( 1 ) Traduzione dal francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61967C0005(01) Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] del 30 novembre 1967 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici , Devo presentare oggi alcune osservazioni complementari in merito alla domanda di pronuncia pregiudiziale propostavi dal Finanzgericht di Monaco circa la validità del regolamento 144/65 della [OSCURATO:PERSONA] C.E.E. Con la vostra ordinanza del 6 luglio scorso, infatti non avete solo riaperto la fase orale, ma avete invitato la [OSCURATO:PERSONA] ad esporre per iscritto la tecnica seguita per calcolare il prezzo di riferimento ed il prezzo d'entrata, come definiti dal regolamento 99/65 del 7 luglio 1965. Con ciò, la Corte ha in realtà aperto l'istruttoria contemplata dagli articolo 45 e seguenti del regolamento di procedura, che in un primo tempo non era parsa necessaria. La risposta particolareggiata della [OSCURATO:PERSONA] ha indotto la [OSCURATO:PERSONA] a presentare nuove osservazioni. Allo scopo di approfondire l'esame, con telex del 24 ottobre, avete richiesto alla [OSCURATO:PERSONA] alcune indicazioni sulla suddivisione per anni e per varietà del raccolto di uva da tavola nella Comunità; la [OSCURATO:PERSONA] è stata inoltre invitata a spiegare con quali criteri avesse applicato l'articolo 11, n. 2, del regolamento n. 23 a norma del quale è opportuno calcolare il prezzo di riferimento tenendo conto solo dei «prodotti o… varietà che rappresentano una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno». È stato indubbiamente un lapsus calami che vi ha fatto interrompere la citazione di una norma in cui si parla di «produzione commercializzata nel corso dell'anno o di una parte di esso ». Comunque stiano le cose su questo punto, è in base al testo completo che ho citato testé che la [OSCURATO:PERSONA] vi ha, il 31 ottobre, fornito le indicazioni richiestele, ch'essa ha illustrato all'udienza. I 1. Vi è una prima questione: con l'apertura dell'istruttoria e lo scambio delle memorie, il procedimento ha assunto nuove dimensioni. La tassa compensativa istituita dal regolamento 144/65 è pari alla differenza tra il prezzo di riferimento ed il prezzo d'entrata. La legittimità del regolamento era stata contestata sia dinanzi al giudice nazionale, sia dinanzi a voi, in quanto il prezzo d'entrata sarebbe stato calcolato in modo erroneo. Per la prima volta nelle osservazioni presentate il 28 settembre scorso, la [OSCURATO:PERSONA] assume l'illegittimità e l'insufficiente motivazione del regolamento 104/65 che determina il prezzo di riferimento. È lecito questo ampliamento della materia del contendere? [OSCURATO:PERSONA] lo contesta, in quanto ritiene che la censura così formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile, data la natura del procedimento di cui all'articolo 177. Ritengo che il problema in realtà sussista, ma non esattamente nei termini in cui lo prospetta la [OSCURATO:PERSONA]. Come avete già rilevato, il procedimento di pronuncia pregiudiziale, nelle due forme che può assumere — interpretazione di un atto o pronuncia sulla sua validità — ha caratteristiche del tutto particolari. Esso viene promosso dal giudice nazionale entro i limiti che gli paiono opportuni; instaura una cooperazione diretta tra voi e detto giudice; è sottratto ad ogni iniziativa delle parti, che possono solo presentare le loro osservazioni ( 44-65 — [OSCURATO:PERSONA] c/Singer — [OSCURATO:PERSONA] XI-1965, pag. 959 ). Come la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato, voi ne avete concluso, ad esempio, che nel caso di una domanda d'interpretazione, una delle parti non può sollevare la questione della validità dell'atto da interpretare (stessa sentenza). Quando pero è lo stesso giudice nazionale che vi chiede, come nel nostro caso, di pronunciarvi sulla validità di un atto, il vero problema è quello dell'ampiezza degli obblighi di detto giudice e del vostro potere d'indagine e di controllo. Non basta che il giudice nazionale vi chieda di pronunciarvi sulla validità di una determinata disposizione; egli deve anche indicare le censure cui la disposizione presta il fianco, e sulla fondatezza delle quali dovete pronunciarvi. In caso contrario, la materia del contendere rimarrebbe indefinita, contrariamente a quanto avviene per le domande di annullamento. Ora, non vi si può chiedere di indagare a fondo su tutti i vizi di sostanza o di forma che potrebbero inficiare l'atto contestato. Le censure potranno essere state sollevate d'ufficio dal giudice nazionale, nella maggior parte dei casi saranno state elevate da una delle parti, ma il giudice a quo ve le sottoporrà solo se non le avrà ritenute del tutto infondate, onde mettervi in grado di pronunciarvi. Se questo è il principio, nulla vi impedisce di applicarlo con la duttilità che vi è abituale nel campo dell'articolo 177. Nella fattispecie, il Finanzgericht espone i motivi per cui la [OSCURATO:PERSONA] considera illegittimo il regolamento 144/65, come pure gli argomenti oppostigli dall'amministrazione delle dogane; indi, senza esprimere alcun giudizio sulla fondatezza dei diversi argomenti, dichiara necessario il rinvio, posto che i dubbi dell'attrice non gli paiono a priori del tutto infondati. Non è necessario un grande sforzo per ritenere che il giudice a quo vi chiede di pronunciarvi sulla validità del regolamento in vista di detti motivi, ed è in realtà su di essi che si è accentrata la discussione sia nella fase scritta, sia nella fase orale chiusa il 22 giugno. Da quanto precede si desume che, se il giudice a quo è l'unico competente a proporvi una domanda pregiudiziale ed a fissarne i limiti, le parti che compaiono dinanzi a voi non possono esorbitarne elevando nuove censure. Tuttavia (e su questo punto dissento dalla [OSCURATO:PERSONA]) appare necessario un correttivo analogo a quello che si ha nel caso di ricorso per l'annullamento. Anche se i mezzi dedotti dinanzi a voi non sono fondati, non avete facoltà di dichiarare valido un atto che si riveli inficiato da un vizio tanto grave da dover essere rilevato d'ufficio. Il principio è chiaramente affermato nella vostra sentenza 73 e 74-63 ([OSCURATO:PERSONA]1964, pag. 26 ). Dopo esservi pronunciati su alcuni punti espressamente menzionati dal giudice a quo, voi rilevate che vi è stato chiesto inoltre di accertare se le decisioni contestate non siano inficiate da altri vizi ed aggiungete che è sufficiente accertare che le decisioni non siano «inficiate da vizi rilevabili d'ufficio». Un po' più avanti, avendo le attrici denunziato dinanzi a voi il difetto di pubblicità di dette decisioni, voi prendete in esame questo mezzo dichiarando che l'omissione della pubblicità prescritta può essere rilevata d'ufficio. Resta allora da precisare quali vizi abbiano questo carattere. In primo luogo, senza dubbio l'incompetenza ( 14-59 — Sté des Fonderies de Pont-à-Mousson c/ [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA] V - 1959, pag. 461 , a proposito della distinzione fra competenza esclusiva dell'[OSCURATO:PERSONA] e competenza comune all'[OSCURATO:PERSONA] ed al Consiglio). Poi la violazione di forme essenziali ( 6-54 — governo del Regno dei [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA]1955, pag. 223 , a proposito della consultazione del Comitato consultivo). Mentre è certo, per contro, che il vizio di sviamento di potere non può essere rilevato d'ufficio a causa della valutazione di carattere soggettivo ch'esso presuppone, sussistono dei dubbi circa la violazione del trattato o delle norme giuridiche, che è appunto il caso nostro. Si può ritenere che rilevare d'ufficio detto vizio significherebbe restringere eccessivamente la responsabilità che normalmente incombe alle parti nella condotta della causa e nella scelta degli argomenti dedotti a sostegno delle loro conclusioni. Si deve forse distinguere tra motivo fondato su considerazioni di puro diritto e motivo che presuppone anche una valutazione di fatto? Si devono adottare soluzioni diverse a seconda che vi pronunziate in forza dell'articolo 173 o in virtù dell'articolo 177? Dal canto mio, sarei propenso a limitare il numero dei vizi rilevabili d'ufficio. Nella fattispecie, però, dato che voi stessi avete preso l'iniziativa di indagare sul prezzo di riferimento, non posso fare a meno di chiedermi se questo prezzo sia stato legittimamente fissato, e quindi prendere in esame gli argomenti recentemente dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il regolamento 104/65, che fissa il prezzo di riferimento per l'uva da tavola di pieno campo, è fondato in primo luogo sull'articolo 11, n. 2, del regolamento 23, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (come modificato dal regolamento 65/65), e in secondo luogo sul regolamento 99/65, che fissa le modalità di applicazione di detto articolo 11, n. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha esposto particolareggiatamente il metodo secondo cui viene calcolato il prezzo di riferimento e le varie operazioni che l'hanno condotta a determinare, per il mese di ottobre 1965, un prezzo di riferimento di 15,9 u.c. A sostegno della sua dimostrazione, essa ha prodotto un «documento di lavoro» che indica le varie fasi di detta determinazione. Senza entrare nei particolari, ricorderò che, a norma dell'articolo 11, n. 2, del regolamento n. 23, in linea di massima il prezzo di riferimento viene fissato per un anno, ma ogni anno può essere suddiviso in più periodi, durante i quali i prezzi sono relativamente stabili ed il prezzo di riferimento è pari alla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro, aumentata di un determinato importo. In ciascuno Stato membro, i prezzi alla produzione vengono rilevati per i prodotti o varietà che rappresentano una parte considerevole della produzione messa in commercio nel corso dell'anno, o di una parte di esso (in realtà, per l'uva da tavola entrano in linea di conto solo l'Italia e la Francia). Le rilevazioni vengono compiute sul o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, mercati che possono essere diversi per le differenti varietà. Il prezzo corrisponde alla media delle quotazioni rilevate nei tre anni precedenti la data di determinazione del prezzo di riferimento, ma questa media viene calcolata escludendo le quotazioni che appaiono troppo alte o troppo basse, rispetto alle fluttuazioni normali rilevate sul mercato di cui trattasi. Si ottiene così, anzitutto, la media dei prezzi alla produzione, per periodo e per varietà, in uno Stato membro, indi, a partire dalle quotazioni per le singole varietà, la media, per ciascuno Stato membro, dei prezzi del prodotto per cui dev'essere fissato il prezzo di riferimento; infine, la media aritmetica delle medie così ricavate per ciascuno Stato membro costituisce il prezzo di riferimento, di cui all'articolo 11, n. 2, del regolamento n. 23. Il sistema è quindi molto complesso, ma in realtà la controversia si limita al come si sia tenuto conto — per determinare il prezzo alla produzione in Italia durante il mese di ottobre, e di conseguenza per fissare il prezzo di riferimento valido per l'intera Comunità — di una varietà determinata, la varietà ohanez. Le diverse varietà di uva si dividono in precoci, medie e tardive. L'ohanez è una varietà tardiva e, secondo una stima del ministero dell'agricoltura della Repubblica italiana (dato contestato dalla [OSCURATO:PERSONA]) ne verrebbero prodotte circa 10000 tonnellate, cioè poco più di un quarto del totale delle varietà tardive di detto paese, che a loro volta corrisponderebbero al 4,5 % dell'intera produzione annua. Detta varietà, che matura alla metà di settembre, è stata considerata come una parte considerevole della produzione messa in commercio nel corso di una parte dell'anno, e quindi se ne è tenuto conto, malgrado il suo scarso peso quantitativo. È apparso importante, dal punto di vista della politica agricola comune, favorire le varietà tardive, che sono le meno diffuse, in modo da scaglionare meglio nel tempo l'offerta sul mercato dell'uva «comunitaria», nell'interesse sia del consumatore, sia del produttore. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea in proposito che la nozione di «parte considerevole della produzione commercializzata», che figura nel regolamento 23, non si riferisce solo all'aspetto quantitativo, ma anche alla maggiore o minore importanza sotto il profilo degli scopi della politica agricola, il che presuppone una vera e propria valutazione. Questa tesi potrebbe in effetti trovare una certa conferma nel testo tedesco, che parla di «wesentlichen Teil». Il documento di lavoro prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA] indica quale peso la varietà ohanez abbia avuto nella determinazione del prezzo di riferimento per il mese di ottobre 1965, sulla base del prezzo del triennio precedente: è incontestato che essa è stata posta sullo stesso piano della varietà regina , nel senso che si è calcolata la media aritmetica delle loro quotazioni, e non la media ponderata. Ora, la varietà regina , che è la più diffusa tra le varietà medie (così definita per contrapporla alle varietà precoci e tardive), rappresenta almeno il 50 % dell'intera produzione annua italiana; anche per il mese di ottobre — benché non abbiamo dati precisi — pare fuori discussione che la sua produzione è di molto superiore a quella della varietà ohanez. D'altro canto, l'esame del numero di quotazioni rilevate in detto periodo per le due varietà confermerebbe, se ve ne fosse bisogno, che dal punto di vista quantitativo la varietà ohanez non può essere paragonata alla varietà regina. Sulla base di questi fatti, la critica al regolamento 104/65 si svolge su due piani distinti, ma non del tutto indipendenti. In primo luogo viene contestato il metodo di calcolo seguito per stabilire il prezzo di riferimento, ma non è possibile desumere con certezza dalle allegazioni della [OSCURATO:PERSONA] se essa intenda sostenere che la varietà ohanez non rappresentava una parte considerevole della produzione messa in commercio, o semplicemente che si sarebbe dovuta calcolare la media ponderata dei prezzi di detta varietà e della varietà regina. Sul primo punto è opportuno ricordare che, senza dubbio, la circostanza se una varietà rappresenti una parte considerevole della produzione messa in commercio va accertata con riferimento al periodo preso in considerazione — cioè al mese di ottobre — e non all'intero anno; ritengo poi che la valutazione non debba essere esclusivamente quantitativa, ma si debbano altresì considerare gli scopi della politica agricola: non è illogico a priori, per le ragioni sopra esposte, cercare di dare particolare impulso alle varietà tardive e a quelle precoci, ma non oso sindacare il valore di questa politica che mi sembra rimessa alla valutazione della [OSCURATO:PERSONA]. Malgrado il suo peso limitato fra la produzione del mese di ottobre, non mi pare quindi in contrasto con l'articolo 11, n. 2, del regolamento n. 23 l'aver incluso la varietà ohanez tra quelle di cui si deve tener conto per calcolare il prezzo di riferimento di detto mese. D'altro lato — ed è questo il secondo punto — si deve fare la media aritmetica tra le varietà ohanez e regina , ovvero la media ponderata? A sostegno di quest'ultima, si è immediatamente tentati di invocare l'evidente sproporzione tra le due varietà e il carattere a prima vista assurdo di un sistema che le pone sullo stesso piano. L'articolo 11 (modificato) del regolamento 23, sul quale è fondato il regolamento 104/65, recita : «Il prezzo di riferimento è uguale alla media aritmetica , maggiorata dell'importo definito al 4 o comma, dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro. Tali prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi accertati nei tre anni precedenti la data di determinazione del prezzo di riferimento». Quindi, mentre nel primo caso si parla espressamente di media aritmetica, nel secondo caso questa precisazione non compare, e la [OSCURATO:PERSONA] ne conclude che si tratta di una media ponderata. Si può deplorare — come fa la [OSCURATO:PERSONA] — che il testo di cui trattasi non sia stato redatto con maggior precisione, ma la tesi della [OSCURATO:PERSONA] non mi pare possa essere comunque accolta, in quanto è in contrasto col linguaggio corrente. Il termine «media» senza altre specificazioni, va inteso come media aritmetica; quando si vuole invece indicare una media ponderata, lo si dice e si indicano i criteri di ponderazione. Mentre tutti sanno infatti come calcolare una media aritmetica, le medie ponderate variano all'infinito, a seconda dei metodi seguiti e dei valori attribuiti ai vari fattori. [OSCURATO:PERSONA], che è per la media ponderata dei prezzi alla produzione, non ha mai precisato i criteri della ponderazione: in base alla produzione di ciascuna varietà riferita all'anno, oppure solo al periodo considerato? Ora, i prezzi delle singole varietà sono noti, ma sarebbe ben diffìcile indicare con precisione le quantità. Oppure si dovrebbe ricorrere ad un altro metodo di calcolo? [OSCURATO:PERSONA] invoca del resto una ragione di politica agricola che deve indurre a scartare la ponderazione: questa sarebbe sfavorevole alle varietà precoci o tardive, che costituiscono sempre una parte relativamente esigua della produzione complessiva, ma vanno ciò nondimeno incoraggiate. Non credo quindi che il tenore dell'articolo 11 sia atto a far condannare il metodo che è stato seguito. Ricorderete che all'udienza il patrono della [OSCURATO:PERSONA] non si è limitato a contestare la legittimità del metodo che tiene conto della varietà ohanez , ma ne ha in un certo senso anche criticato l'opportunità, invocando l'opera del Vivona : «Vitigni di mensa». L'autore sarebbe pessimista circa il futuro delle varietà tardive: la loro produzione è costosa, i frutti giungono sul mercato quando il consumatore si è già orientato verso altra frutta, arance o mele. A questo quadro poco incoraggiante egli ha aggiunto la tesi, sostenuta dalla Süd-[OSCURATO:PERSONA], secondo la quale il consumatore apprezzerebbe poco la varietà Ohanez a causa della buccia troppo dura… Tutto ciò è molto interessante ed istruttivo, ma non risolve il problema di cui ci occupiamo, giacché la [OSCURATO:PERSONA] può sopravvalutare le varietà tardive o ingannarsi sulle presunte preferenze dei consumatori, senza che per questo la sua decisione debba essere ritenuta illegittima. Infine, una critica d'altro genere è stata fatta al regolamento 104/65: insufficienza di motivazione. Nel giugno scorso ho già avuto occasione di esporre il mio punto di vista sulla motivazione dei regolamenti, a proposito del regolamento 144/65. Aggiungo ora che il regolamento di cui ci occupiamo oggi riproduce le disposizioni dell'articolo 11, n. 2, del regolamento n. 23 ed annovera la varietà ohanez tra le più importanti coltivate nella Comunità, e prese come base per determinare la media aritmetica dei prezzi alla produzione. Tale motivazione, tenuto conto della natura dell'atto, mi pare adeguata, essendo superflua la menzione di tutti i dati contenuti nel documento di lavoro. Il regolamento 104/65, criticato perché costituisce il fondamento del regolamento 144/65, mi pare abbia applicato esattamente sia il regolamento 23 (nella sua nuova versione), sia il regolamento 99/65. Si è allora obiettato che, in questo caso, lo stesso regolamento 23 sarebbe illegittimo, in quanto inconciliabile col trattato, in particolare con gli articoli 39 e 110. È una questione di cui mi occuperò per finire. II Devo tornare ora su taluni punti già esaminati nel giugno scorso e sui quali lo scambio di memorie ha gettato maggiore luce. Si tratta del calcolo del prezzo di entrata, che ha portato all'istituzione della tassa compensativa di cui al regolamento 144/65. 1. Il primo punto è anche il più delicato. È noto che il prezzo d'entrata viene fissato sulla base delle quotazioni più basse rilevate sui mercati d'importazione rappresentativi, previa detrazione, fra l'altro, degli «altri oneri all'importazione». Fra questi oneri da detrarre è stata classificata la tassa di conguaglio tedesca (Umsatzausgleichsteuer). Avevo giustificato questa detrazione col fatto che l'istituenda tassa compensativa comunitaria rappresenta la differenza tra il prezzo d'importazione e il prezzo di riferimento, due elementi che dovevano essere resi comparabili e considerati allo stesso stadio del processo economico. Dal prezzo d'entrata si doveva dedurre la tassa compensativa dell'imposta sull'entrata, riscossa all'importazione, in quanto il prezzo di riferimento, che è un prezzo alla produzione, non comprende, avevo detto, l'imposta sull'entrata. Ora, questo argomento, che avevo avanzato basandomi su allegazioni un po' involute fatte all'udienza, non può rimanere immutato, dopo le recenti osservazioni scritte della [OSCURATO:PERSONA]. Da questa memoria risulta infatti che il prezzo di riferimento, mentre non comprende i tributi interni che colpiscono direttamente il prodotto nazionale (ad eccezione delle tasse di mercato, che sono fuori discussione), comprende però i tributi interni che colpiscono indirettamente il prodotto, aumentandone il costo di produzione. Quest'onere fiscale «a monte» sussiste in tutti gli Stati membri, ma la sua incidenza non è uguale dappertutto. Solo due Stati membri, la Germania con l'Umsatzausgleichsteuer e l'Italia con la «tassa di conguaglio», compensano quest'onere fiscale a monte all'atto dell'importazione. Si deve quindi ammettere che il sistema zoppica, e non si vede con quale metodo si potrebbe garantire la comparabilità del prezzo di riferimento e del prezzo d'entrata, prescritta dall'articolo 11, n. 2, 4 o capoverso, del regolamento 23; tanto più che il prezzo di riferimento viene calcolato per l'intera Comunità, ma sulla base dei prezzi alla produzione di taluni Stati membri soltanto (nel nostro caso, la Francia e l'Italia), mentre nella fattispecie il prezzo d'entrata viene calcolato in base alle quotazioni di un altro Stato, cioè la Germania. Nelle sue ultime osservazioni scritte, la [OSCURATO:PERSONA] si è adoperata a dimostrare che, se il Consiglio avesse inteso eliminare l'onere fiscale «a monte» dal calcolo del prezzo di riferimento, l'articolo 11, n. 2, sarebbe stato redatto diversamente. Per ciascun prezzo di riferimento, si sarebbe calcolata la media degli oneri fiscali «a monte» riscossi nei paesi i cui prezzi alla produzione sono stati assunti come base per il calcolo del prezzo di riferimento (Francia e Italia, nel nostro caso), indi l'importo così ottenuto sarebbe stato, ad esempio, aggiunto alle quotazioni rilevate sui mercati rappresentativi per l'importazione, quotazioni dalle quali sarebbero state invece detratte le tasse all'importazione, tra cui l'Umsatzausgleichsteuer. Questo metodo avrebbe reso effettivamente comparabili il prezzo di riferimento ed il prezzo d'importazione, e ci si può chiedere perché non sia stato adottato. [OSCURATO:PERSONA] dimostra poi che se, per garantire la comparabilità, non si deducesse l'Umsatzausgleichsteuer, o la tassa di conguaglio, dal prezzo d'entrata, per calcolare quest'ultimo non si potrebbero più prendere in considerazione le quotazioni dei quattro Stati in cui l'onere fiscale «a monte» non viene compensato, e la dimostrazione pare esatta. Essa ne conclude che, dal momento che l'articolo 11, n. 2, non può significare che i prezzi d'entrata vanno determinati in base alle sole quotazioni tedesche ed italiane, il sistema' implica logicamente la detrazione dell'Umsatzausgleichsteuer e della tassa di conguaglio. Ciò è forse logico, ma, ancora una volta, il prezzo di riferimento e il prezzo di entrata non sono più in tal caso esattamente comparabili. Dal momento che nella tassa compensativa tedesca è compreso un elemento di spesa che è incluso tanto nel prezzo d'importazione quanto nel prezzo di riferimento, questa tassa non può essere semplicemente detratta per calcolare il prezzo d'importazione. L'agente della [OSCURATO:PERSONA] ha d'altronde ammesso all'udienza che il risultato del sistema da lui difeso non è del tutto soddisfacente, ma gli pare inevitabile finché vi sarà conflitto tra un regime fiscale non armonizzato ed un sistema unificato di commercio estero, posto che le tasse e le aliquote delle stesse vengono fissate dagli Stati membri senza alcun intervento comunitario. Se condividete questa opinione e se ritenete che la comparabilità sia garantita nella misura del possibile, tenuto conto della mancanza d'armonia tra sistemi fiscali, potrete disattendere questa censura, elevata contro il metodo di calcolo del prezzo d'entrata. Dal canto mio, non sono d'accordo: la sovranità fiscale degli Stati non impedisce che l'autorità comunitaria, competente a instaurare l'organizzazione comune dei mercati ortofrutticoli, stabilisca un metodo per calcolare il prezzo d'entrata che renda quest'ultimo effettivamente comparabile al prezzo di riferimento, e ho detto sopra che ciò è tecnicamente possibile. Poiché è stato posto su basi che non garantiscono detta comparabilità, il regolamento 144/65 mi pare invalido. 2. Gli altri punti non richiedono da parte mia ulteriori osservazioni. In particolare, sono sempre persuaso che la tassa compensativa anteriore, istituita col regolamento 138/65, andava detratta dalle quotazioni più basse rilevate sui mercati rappresentativi. [OSCURATO:PERSONA] giustamente rileva che, il 18 ottobre 1965, detta tassa non era più in vigore e le quotazioni rilevate in detto giorno vanno quindi aumentate di 3 unità di conto; a Dusseldorf e a Monaco, però, esse sono ancora inferiori al prezzo di riferimento, e l'errore della [OSCURATO:PERSONA] non ha avuto conseguenze pratiche sulla legittimità dell'istituzione di una nuova tassa compensativa. 3. Così pure, infine, sul punto se l'articolo 11 del regolamento n. 23, nella redazione attuale, debba considerarsi in contrasto col trattato, in quanto trascurerebbe eccessivamente taluni obiettivi della politica agricola e ostacolerebbe lo sviluppo del commercio (punto sollevato a proposito del prezzo d'entrata e ripreso a proposito del prezzo di riferimento), le osservazioni che ho già esposto mi pare conservino il loro valore e vi debbano indurre a disattendere questa censura. Ciò nondimeno, per le ragioni sopra esposte, concludo in definitiva comè segue: il fatto che, per calcolare il prezzo d'entrata, la detrazione della tassa compensativa dell'imposta sull'entrata viene effettuata secondo un metodo che non garantisce la comparabilità di detto prezzo e del prezzo di riferimento, rende invalido il regolamento 144/65. Spetta infine al Finanzgencht di Monaco pronunciarsi sulle spese. ( 1 ) Traduzione dal francese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1967 — Fons Iuris — Fons Iuris