CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 dicembre 2023
Cassazione n. 16033/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14684/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MAURIZIOTOSTATI, tutti rappresentat i e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] rio ( pec: antonioiorio @ordineavvocatiroma.org ) , elettivamente do- miciliatapresso il suo studio in Crescenzio n. 14 , Roma ; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; Oggetto: ricorso cassa- zione -sentenza oggetto di domanda di revoca- zione -connessione –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di g iustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia - Romagna n. 1237 / 10 /20 23 , depositata il 31.12.2023e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 marzo 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Corte di Giustizia di secondo grado dell’Emilia - Romagnan. 1237/10 /20 23 depositata il 31 . 12 .20 23 veniva accolto l’appelloprincipale dell’Agenzia delle Entrate e rigetta t o l’appello in- cidentaleproposto da llo [OSCURATO:PERSONA], nonché da Gian LuigiFiacchi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Commissione t ri- butariaprovinciale di Modena n. 89 / 3 /201 9 , la quale aveva riunito e parzialmente accolto i ricors i introduttivi propost i dai contribuenti avverso sette avvis i di accertamento relativ i all’anno di imposta 2012,il primo nei confronti della società per II.DD. IVA e sanzioni e , irestanti, nei confronti dei soci per IREPF in relazione alle rispettive quotedi partecipazione nella società. 2.Le riprese traevano origine da controlli operati dall’Agenzia delle Entrate,che portavano al recuper o a tassazione di costi non inerenti, di costi indeducibili ai fini delle II.DD. secondo gli artt. 53 - 54 del d.P.R.n.917/86, derivanti da sovrafatturazione di servizi e, dunque, operazioni parzialmente oggettivamente inesistenti, nonché di IVA indebitamentedetratta. 3.Il giudice di prime cure annullava tutti i rilievi, fatta eccezione per quellorelativo alle spese di viaggio a Capoverde, ritenute non dedu- cibiliin quanto derivanti da una consulenza per un progetto immo- biliareche non si era concluso. Il maggior reddito dello [OSCURATO:PERSONA] perl’anno 2012 veniva quindi rideterminato in euro 13.687,82, im- putatipro quota per il maggior reddito in capo agli associati . 4.Il giudice d’appello , disattese le difese dei contribuenti e l’appello incidentale,confermava integralmente le riprese di cui agli avvisi di accertamentoimpugnati. 5.Avverso la sentenza d’appello ha nno proposto ricorso per Cassa- zionei contribuent i deducendo sei motivi , cui replica l’Agenzia delle Entratecon controricorso . In data 12.3.202 5 i ricorrenti hanno pro- posto istanza di riunione con ricorso connesso, iscritto all’rg n.2206/2025e, il giorno successivo, hanno depositato memoria illu- strativaex art.380 bis.1. cod. proc. civ. . Considerato che: 1.In via pregiudiziale, il Collegio dà atto della nota di deposito del 12.3.2025in cui i ricorrenti rendono noto che, nelle more dell’impu- gnazionein Cassazione , hanno proposto ricorso per revocazione nei confrontidella sentenza impugnata . I l ricorso è stato rigettato dalla CGT di secondo grado con sentenza n.1068/2024 emessa il 18.11.2024 e d è stata oggetto del ricorso per Cassazione iscritto all’rgn.2206/2025 , processo in relazione al quale hanno avanzato richiestadi riunione. 2.Sussiste connessione pregiudiziale tra i due processi, perché se il ricorsoiscritto all’rg n.2206/2025 , avverso la sentenza della CGT di secondogrado avente ad oggetto la domanda di revocazione , fosse accolto, la pronuncia sarebbe suscettibile di incidere sulla sentenza oggettodel presente ricorso e , dunque , sull’esito del presente giudi- zio. 3.Non essendovi i termini di legge per le comunicazioni di Cancelle- riaai fini della chiesta trattazione congiunta ed eventuale riunione deidue processi , il presente ricorso dev’essere rinviato a nuovo ruolo pertrattazione congiunta ed eventuale riunione con il ricorso iscritto all’rgn. 2206/2025. P.Q.M La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per trattazione cong