CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 41544/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Trieste, con sentenza in data 26/11/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Udine, in data 06/07/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Andrea, in relazione al reato di truffa in danno di SPERANDIO Mirko a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e alla ritenuta utilizzabilità, contro il [OSCURATO:PERSONA], della querela da questi sporta nei confronti della persona da cui aveva acquistato la vettura poi ceduta allo SPERANDIO. In data 02-10-2021, i Carabinieri hanno trasmesso alla Cancelleria di questa Suprema Corte il verbale di remissione di querela da parte dello SPERANDIO, contestualmente accettata dal difensore e procuratore speciale del [OSCURATO:PERSONA], redatto e sottoscritto in data 01/10/2021 presso la Stazione dei Carabinieri di Susegana. Il reato ascritto al [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi estinto a seguito della remissione, da parte della persona offesa, della querela a suo tempo sporta: remissione espressamente e ritualmente accettata. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio per estinzione del reato ascritto al ricorrente. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen. (disposizione espressamente richiamata, dalle parti, nel predetto verbale). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/10/2021 r [OSCURATO:PERSONA] gliere [OSCURATO:PERSONA]