CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 15418/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza, non è consentito in sede di legittimità perché consistente in mere doglianze in punto di fatto (solo formalmente si deduce l'erronea applicazione della legge e la manifesta illogicità della motivazione, in realtà, si propone una lettura alternativa del fatto); considerato, inoltre, che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag. 1 sulla ricostruzione del fatto e sulla sussistenza del reato, dimostrata dall'evoluzione della condotta, passata da atti di autolesionismo ad aggressioni nei confronti degli agenti che tentavano di farlo desistere); ritenuto che anche le censure sull'eccessività della pena risultano manifestamente infondate a fronte della congrua e lineare motivazione resa in sentenza; ritenuta inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliere estygnsore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi, _