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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 24040/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8079-2021 proposto da: A.S.RE.M. - [OSCURATO:PERSONA] del MOLISE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 117/2020 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 24/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'Appello di Campobasso ha riformato la sentenza del Tribunale di Isernia che aveva rigettato il ricorso proposto nei confronti dell'A.S.Re.M. - [OSCURATO:PERSONA] del Molise- da [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva domandato l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti dal 21 luglio 2010 sino al 30 novembre 2015, formalmente qualificato di collaborazione coordinata e continuativa, e la condanna dell'azienda resistente al risarcimento del danno ed al pagamento delle differenze retributive;

2. la Corte territoriale non ha condiviso la sentenza impugnata, che aveva escluso la subordinazione, ed ha rilevato, in sintesi, che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa era stato stipulato senza che ricorressero le condizioni richieste dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 e che la Atella, fisioterapista, era stata utilizzata presso l'ospedale di Venafro per far fronte alle esigenze stabili del servizio di assegnazione ed era stata sottoposta al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro, circostanze, queste, desumibili dalla documentazione prodotta oltre che dalle dichiarazioni rese dalle parti in occasione dell'interrogatorio libero;

3. il giudice d'appello ha ritenuto fondata anche la domanda di pagamento delle differenze retributive e, richiamata giurisprudenza di questa Corte, ha evidenziato che il rapporto di lavoro subordinato instaurato di fatto da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché stipulato in assenza delle condizioni di legge, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 cod. civ. con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione;

4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'ASREM sulla base di cinque motivi, ai quali ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA] con tempestivo controricorso;

6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo di ricorso l'Azienda ricorrente fa valere la nullità della sentenza impugnata, asseritamente derivata dalla violazione degli artt. 115 e 416 comma 3 cod. proc. civ., denunciata ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ.; Ric. 2021 n. 08079 sez.

ML - ud. 13-04-2022 -2-

1.1. sostiene, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale nel ritenere pacifiche le circostanze allegate dalla Atella perché, al contrario, tutte le allegazioni erano state tempestivamente contestate dalla resistente, la quale aveva altresì dedotto che le modalità di svolgimento della prestazione, come descritte in ricorso, erano compatibili con la prestazione di attività autonoma e conformi al regolamento contrattuale che escludeva in modo espresso il vincolo di subordinazione;

2. con la seconda censura, formulata ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., l'A.S.Re.M. addebita alla Corte territoriale di avere violato l'art.2094 cod. civ. nonché gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. svalutando il regolamento contrattuale e fondando la pronuncia su circostanze (utilizzazione di beni aziendali, svolgimento della prestazione nella sede dell'azienda e nel rispetto dell'orario di servizio, insussistenza delle condizioni richieste dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, obbligo di concordare di assenze e di attenersi alle direttive del dirigente amministrativo) non decisive ai fini della qualificazione, perché compatibili anche con il rapporto di lavoro autonomo;

3. con il terzo motivo, ricondotto al vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente si duole della violazione dell'art. 2126 cod. civ. cod. civ. perché, a suo dire, la Atella non avrebbe fornito allegazioni e prove circa le modalità qualitative e quantitative della prestazione, necessarie ai fini della quantificazione della retribuzione pretesa;

4. con il quarto motivo l'A.S.Re.M. denuncia ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.

«omesso esame e valutazione in ordine alla circostanza determinante dell'insussistenza degli indici di subordinazione così come risultante dalle stesse dichiarazioni della resistente, già oggetto di discussione tra le parti» e sostiene, in sintesi, che la Atelia nel corso dell'interrogatorio libero, oltre a riferire modalità di svolgimento del rapporto compatibili con la natura autonoma dello stesso, aveva finito per ammettere che le assenze non dovevano essere autorizzate ma solo «previamente concordate»;

5. infine con il quinto motivo l'azienda ricorrente denuncia «omesso esame e valutazione in ordine alla circostanza determinante dell'insussistenza di un unico rapporto di lavoro tra il periodo di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e quello di lavoro con contratto di co.co.pro, così come risultante dalle stesse circostanze addotte dalla ricorrente dalla resistente già oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 co.1, n. 5, c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell'art. 7 Ric. 2021 n. 08079 sez.

ML - ud. 13-04-2022 -3- d.lgs. n. 165/2001 in riferimento all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. - erronea applicazione dei principi di cui alla sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 5072/2016» e addebita, in sintesi, alla Corte territoriale di non avere considerato che tra le parti era intercorso dapprima un rapporto di lavoro a tempo determinato e solo successivamente un contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

5.1. sostiene che doveva essere apprezzato l'intervallo temporale di circa 10 mesi intercorso fra le diverse tipologie contrattuali, che rilevava sia ai fini della quantificazione del risarcimento del danno, sia in relazione all'eccezione di prescrizione delle differenze retributive, sulla quale la Corte non ha statuito;

6. il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni; il primo motivo, incentrato sull'asserita contestazione delle circostanze allegate nel ricorso, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata perché la Corte territoriale non ha ritenuto che le allegazioni della ricorrente non fossero state contestate dall'Azienda, bensì ha valutato le risultanze istruttorie (interrogatorio delle parti e documentazioni in atti - pag. 9/11 della motivazione) dalle quali ha ritenuto di poter trarre la prova degli indici della subordinazione;

5.1. nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l'inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass.

S.U. n. 14385/2007);

7. il secondo motivo, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, censura l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale la quale, come evidenziato dello storico di lite, ha desunto l'instaurazione di fatto del rapporto di impiego non dalla sola ritenuta insussistenza delle condizioni richieste dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa, bensì da una pluralità di indici, singolarmente analizzati e poi valutati nel loro complesso, giungendo alla conclusione che la Atella fosse stata inserita nell'ordinaria attività del servizio di assegnazione e fosse stata sottoposta al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro pubblico; Ric. 2021 n. 08079 sez.

ML - ud. 13-04-2022 -4-

7.1. in particolare il giudice d'appello ha richiamato le dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio libero, le ha valutate alla luce della documentazione prodotta e di quanto riferito dal delegato dell'ASREM ed è giunto a ritenere provati: lo stabile inserimento nella struttura organizzativa della P.A., lo svolgimento di un'attività che prevedeva l'osservanza di un orario di lavoro, la sottoposizione alle direttive, al controllo ed al potere disciplinare dei superiori;

7.2. così ragionando la Corte territoriale non si è discostata dai principi di diritto che devono guidare il giudice del merito nell'accertamento dell'instaurazione di fatto del rapporto di impiego, principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte la quale da tempo ha affermato che «ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni» ( Cass. n. 10551/2003; negli stessi fra le tante Cass. n. 17101/2017 e la giurisprudenza ivi richiamata);

7.3. si è aggiunto che anche in relazione ai contratti che intercorrono con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità ( ex plurimis Cass. n. 18/2019 e Cass. n. 28459/2018);

7.4. a detti principi di diritto si è correttamente attenuta la Corte territoriale la quale, oltre a valorizzare l'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa e la protrazione dell'attività per più anni, è pervenuta ad affermare la natura subordinata del rapporto dopo avere esaminato le modalità di svolgimento dello stesso, desunte dalle risultanze di causa; Ric. 2021 n. 08079 sez.

ML - ud. 13-04-2022 -5-

7.5. il giudizio di merito compiutamente espresso dalla Corte territoriale non è sindacabile in questa sede né vi è spazio per il vizio, denunciato nel quarto motivo, di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., vizio ravvisabile nella sola ipotesi in cui sia stato omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, e denunciabile solo nelle forme e nei casi indicati da Cass.

S.U. n. 8053/2014, che ha precisato come l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;

7.6. si aggiunga che la valutazione espressa non può essere ritenuta erronea solo perché la Corte ha valorizzato le dichiarazioni rese dalla parte nel corso dell'interrogatorio libero, atteso che nel rito del lavoro «le risposte rese dalle parti in sede di interrogatorio libero e non formale sono discrezionalmente utilizzabili dal giudice come elemento di convincimento, soprattutto se riguardano fatti che possono essere conosciuti solo dalle parti medesime, o non sono contraddette da elementi probatori contrari e possono arrivare a costituire l'unica fonte del convincimento» ( Cass. n. 27390/2018 e negli stessi termini Cass. n. 8066/2009);

8. per ragioni analoghe a quelle sopra esposte è inammissibile anche il terzo motivo; il giudice d'appello, nel ritenere applicabile l'art. 2126 cod. civ., si è attenuto al principio, da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione (Cass. nn. 9592, 9591, 7491, 7335 del 2018);

8.1. è stato precisato che il trattamento retributivo e previdenziale spettante al lavoratore è quello proprio di un rapporto di impiego pubblico regolare e, quindi, quello previsto ex art. 2 d.lgs. n. 165/2001 dal contratto collettivo di comparto;

7.2. dai richiamati principi non si è discostato il giudice d'appello che, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, ha ritenuto provato lo Ric. 2021 n. 08079 sez.

ML - ud. 13-04-2022 -6- svolgimento di prestazioni riconducibili «all'incontestato inquadramento nella categoria D» ed ha desunto l'orario di lavoro, al quale commisurare il trattamento retributivo, dalla documentazione prodotta (pag. 13 della motivazione), sicché le censure mosse a detto accertamento, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, finiscono per sollecitare un giudizio di merito non consentito in sede di legittimità;

7.3. d'altro canto la ricorrente non richiama le declaratorie contrattuali né indica le ragioni per le quali il giudice d'appello avrebbe errato nel sussumere le mansioni assegnate alla Atella nell'Area D, nella quale il CCNL 07.04.1999, come modificato dall'allegato 1 CCNL integrativo 20.09.2001 e dall'allegato 1 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] espressamente include il profilo professionale di fisioterapista;

8. anche il quinto motivo, con il quale si addebita alla Corte territoriale di avere affermato che il rapporto si era svolto senza soluzione di continuità dal 2010 al 2015 quando, in realtà si trattava di tipologie contrattuali diverse e si era verificata una interruzione non trascurabile di 10 mesi, denuncia un vizio che attiene alla valutazione delle risultanze istruttorie perché le considerazioni svolte presuppongono una ricostruzione fattuale che diverge da quella che si legge nella sentenza impugnata;

8.1. l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione, alla quale è fatto cenno solo nel corpo del motivo, non è scrutinabile perché denunciata senza il necessario rispetto degli oneri formali e sostanziali richiesti da Cass.

S.U. n. 17931/2013;

8. alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, da distrarre in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha reso la prescritta dichiarazione;

9. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 Ric. 2021 n. 08079 sez.

ML - ud. 13-04-2022 -7- per esborsi ed euro 2.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il vers

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8079-2021 proposto da: A.S.RE.M. - [OSCURATO:PERSONA] del MOLISE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 117/2020 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 24/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Campobasso ha riformato la sentenza del Tribunale di Isernia che aveva rigettato il ricorso proposto nei confronti dell'A.S.Re.M. - [OSCURATO:PERSONA] del Molise- da [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva domandato l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti dal 21 luglio 2010 sino al 30 novembre 2015, formalmente qualificato di collaborazione coordinata e continuativa, e la condanna dell'azienda resistente al risarcimento del danno ed al pagamento delle differenze retributive; 2. la Corte territoriale non ha condiviso la sentenza impugnata, che aveva escluso la subordinazione, ed ha rilevato, in sintesi, che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa era stato stipulato senza che ricorressero le condizioni richieste dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 e che la Atella, fisioterapista, era stata utilizzata presso l'ospedale di Venafro per far fronte alle esigenze stabili del servizio di assegnazione ed era stata sottoposta al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro, circostanze, queste, desumibili dalla documentazione prodotta oltre che dalle dichiarazioni rese dalle parti in occasione dell'interrogatorio libero; 3. il giudice d'appello ha ritenuto fondata anche la domanda di pagamento delle differenze retributive e, richiamata giurisprudenza di questa Corte, ha evidenziato che il rapporto di lavoro subordinato instaurato di fatto da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché stipulato in assenza delle condizioni di legge, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 cod. civ. con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione; 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'ASREM sulla base di cinque motivi, ai quali ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA] con tempestivo controricorso; 6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso l'Azienda ricorrente fa valere la nullità della sentenza impugnata, asseritamente derivata dalla violazione degli artt. 115 e 416 comma 3 cod. proc. civ., denunciata ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ.; Ric. 2021 n. 08079 sez. ML - ud. 13-04-2022 -2- 1.1. sostiene, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale nel ritenere pacifiche le circostanze allegate dalla Atella perché, al contrario, tutte le allegazioni erano state tempestivamente contestate dalla resistente, la quale aveva altresì dedotto che le modalità di svolgimento della prestazione, come descritte in ricorso, erano compatibili con la prestazione di attività autonoma e conformi al regolamento contrattuale che escludeva in modo espresso il vincolo di subordinazione; 2. con la seconda censura, formulata ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., l'A.S.Re.M. addebita alla Corte territoriale di avere violato l'art.2094 cod. civ. nonché gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. svalutando il regolamento contrattuale e fondando la pronuncia su circostanze (utilizzazione di beni aziendali, svolgimento della prestazione nella sede dell'azienda e nel rispetto dell'orario di servizio, insussistenza delle condizioni richieste dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, obbligo di concordare di assenze e di attenersi alle direttive del dirigente amministrativo) non decisive ai fini della qualificazione, perché compatibili anche con il rapporto di lavoro autonomo; 3. con il terzo motivo, ricondotto al vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente si duole della violazione dell'art. 2126 cod. civ. cod. civ. perché, a suo dire, la Atella non avrebbe fornito allegazioni e prove circa le modalità qualitative e quantitative della prestazione, necessarie ai fini della quantificazione della retribuzione pretesa; 4. con il quarto motivo l'A.S.Re.M. denuncia ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. «omesso esame e valutazione in ordine alla circostanza determinante dell'insussistenza degli indici di subordinazione così come risultante dalle stesse dichiarazioni della resistente, già oggetto di discussione tra le parti» e sostiene, in sintesi, che la Atelia nel corso dell'interrogatorio libero, oltre a riferire modalità di svolgimento del rapporto compatibili con la natura autonoma dello stesso, aveva finito per ammettere che le assenze non dovevano essere autorizzate ma solo «previamente concordate»; 5. infine con il quinto motivo l'azienda ricorrente denuncia «omesso esame e valutazione in ordine alla circostanza determinante dell'insussistenza di un unico rapporto di lavoro tra il periodo di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e quello di lavoro con contratto di co.co.pro, così come risultante dalle stesse circostanze addotte dalla ricorrente dalla resistente già oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 co.1, n. 5, c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell'art. 7 Ric. 2021 n. 08079 sez. ML - ud. 13-04-2022 -3- d.lgs. n. 165/2001 in riferimento all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. - erronea applicazione dei principi di cui alla sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 5072/2016» e addebita, in sintesi, alla Corte territoriale di non avere considerato che tra le parti era intercorso dapprima un rapporto di lavoro a tempo determinato e solo successivamente un contratto di collaborazione coordinata e continuativa; 5.1. sostiene che doveva essere apprezzato l'intervallo temporale di circa 10 mesi intercorso fra le diverse tipologie contrattuali, che rilevava sia ai fini della quantificazione del risarcimento del danno, sia in relazione all'eccezione di prescrizione delle differenze retributive, sulla quale la Corte non ha statuito; 6. il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni; il primo motivo, incentrato sull'asserita contestazione delle circostanze allegate nel ricorso, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata perché la Corte territoriale non ha ritenuto che le allegazioni della ricorrente non fossero state contestate dall'Azienda, bensì ha valutato le risultanze istruttorie (interrogatorio delle parti e documentazioni in atti - pag. 9/11 della motivazione) dalle quali ha ritenuto di poter trarre la prova degli indici della subordinazione; 5.1. nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l'inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007); 7. il secondo motivo, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, censura l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale la quale, come evidenziato dello storico di lite, ha desunto l'instaurazione di fatto del rapporto di impiego non dalla sola ritenuta insussistenza delle condizioni richieste dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa, bensì da una pluralità di indici, singolarmente analizzati e poi valutati nel loro complesso, giungendo alla conclusione che la Atella fosse stata inserita nell'ordinaria attività del servizio di assegnazione e fosse stata sottoposta al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro pubblico; Ric. 2021 n. 08079 sez. ML - ud. 13-04-2022 -4- 7.1. in particolare il giudice d'appello ha richiamato le dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio libero, le ha valutate alla luce della documentazione prodotta e di quanto riferito dal delegato dell'ASREM ed è giunto a ritenere provati: lo stabile inserimento nella struttura organizzativa della P.A., lo svolgimento di un'attività che prevedeva l'osservanza di un orario di lavoro, la sottoposizione alle direttive, al controllo ed al potere disciplinare dei superiori; 7.2. così ragionando la Corte territoriale non si è discostata dai principi di diritto che devono guidare il giudice del merito nell'accertamento dell'instaurazione di fatto del rapporto di impiego, principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte la quale da tempo ha affermato che «ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni» ( Cass. n. 10551/2003; negli stessi fra le tante Cass. n. 17101/2017 e la giurisprudenza ivi richiamata); 7.3. si è aggiunto che anche in relazione ai contratti che intercorrono con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità ( ex plurimis Cass. n. 18/2019 e Cass. n. 28459/2018); 7.4. a detti principi di diritto si è correttamente attenuta la Corte territoriale la quale, oltre a valorizzare l'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa e la protrazione dell'attività per più anni, è pervenuta ad affermare la natura subordinata del rapporto dopo avere esaminato le modalità di svolgimento dello stesso, desunte dalle risultanze di causa; Ric. 2021 n. 08079 sez. ML - ud. 13-04-2022 -5- 7.5. il giudizio di merito compiutamente espresso dalla Corte territoriale non è sindacabile in questa sede né vi è spazio per il vizio, denunciato nel quarto motivo, di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., vizio ravvisabile nella sola ipotesi in cui sia stato omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, e denunciabile solo nelle forme e nei casi indicati da Cass. S.U. n. 8053/2014, che ha precisato come l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; 7.6. si aggiunga che la valutazione espressa non può essere ritenuta erronea solo perché la Corte ha valorizzato le dichiarazioni rese dalla parte nel corso dell'interrogatorio libero, atteso che nel rito del lavoro «le risposte rese dalle parti in sede di interrogatorio libero e non formale sono discrezionalmente utilizzabili dal giudice come elemento di convincimento, soprattutto se riguardano fatti che possono essere conosciuti solo dalle parti medesime, o non sono contraddette da elementi probatori contrari e possono arrivare a costituire l'unica fonte del convincimento» ( Cass. n. 27390/2018 e negli stessi termini Cass. n. 8066/2009); 8. per ragioni analoghe a quelle sopra esposte è inammissibile anche il terzo motivo; il giudice d'appello, nel ritenere applicabile l'art. 2126 cod. civ., si è attenuto al principio, da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione (Cass. nn. 9592, 9591, 7491, 7335 del 2018); 8.1. è stato precisato che il trattamento retributivo e previdenziale spettante al lavoratore è quello proprio di un rapporto di impiego pubblico regolare e, quindi, quello previsto ex art. 2 d.lgs. n. 165/2001 dal contratto collettivo di comparto; 7.2. dai richiamati principi non si è discostato il giudice d'appello che, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, ha ritenuto provato lo Ric. 2021 n. 08079 sez. ML - ud. 13-04-2022 -6- svolgimento di prestazioni riconducibili «all'incontestato inquadramento nella categoria D» ed ha desunto l'orario di lavoro, al quale commisurare il trattamento retributivo, dalla documentazione prodotta (pag. 13 della motivazione), sicché le censure mosse a detto accertamento, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, finiscono per sollecitare un giudizio di merito non consentito in sede di legittimità; 7.3. d'altro canto la ricorrente non richiama le declaratorie contrattuali né indica le ragioni per le quali il giudice d'appello avrebbe errato nel sussumere le mansioni assegnate alla Atella nell'Area D, nella quale il CCNL 07.04.1999, come modificato dall'allegato 1 CCNL integrativo 20.09.2001 e dall'allegato 1 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] espressamente include il profilo professionale di fisioterapista; 8. anche il quinto motivo, con il quale si addebita alla Corte territoriale di avere affermato che il rapporto si era svolto senza soluzione di continuità dal 2010 al 2015 quando, in realtà si trattava di tipologie contrattuali diverse e si era verificata una interruzione non trascurabile di 10 mesi, denuncia un vizio che attiene alla valutazione delle risultanze istruttorie perché le considerazioni svolte presuppongono una ricostruzione fattuale che diverge da quella che si legge nella sentenza impugnata; 8.1. l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione, alla quale è fatto cenno solo nel corpo del motivo, non è scrutinabile perché denunciata senza il necessario rispetto degli oneri formali e sostanziali richiesti da Cass. S.U. n. 17931/2013; 8. alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, da distrarre in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha reso la prescritta dichiarazione; 9. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 Ric. 2021 n. 08079 sez. ML - ud. 13-04-2022 -7- per esborsi ed euro 2.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il vers
Sentenza Cassazione n. 24040/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris