CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 45891/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], Avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 24/02/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Torino ha confermato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] SSDRL, di anni uno di reclusione e mesi quattro di multa con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre alle pene accessorie e confisca ai sensi degli artt. 12 e 12-bis del medesimo decreto per i delitti di cui agli artt. 5 e 8 del digs. n. 74 del 2000. 2. Avverso tale sentenza, l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi. 3. In relazione al capo a) d'imputazione, si deduce il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n.74 del 2000. Ad avviso della difesa il dolo del reato contestato, oltre a caratterizzarsi per la precipua finalità della evasione delle imposte, deve avere necessariamente ad oggetto il superamento della soglia di punibilità quale elemento costitutivo della fattispecie. Erroneamente quindi la Corte d'appello avrebbe ritenuto l'esistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato anche in assenza di una consapevole e preordinata volontà di superare la soglia di punibilità prevista dalla legge. 4. In relazione al capo b) d'imputazione, si deduce il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 8 del d.lgs. n.74 del 2000. In particolare ci si duole che la corte d'appello di Torino abbia ritenuto sufficienti per l'integrazione del delitto da un lato la circostanza della non corretta numerazione delle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, il mero dato aritmetico della differenza tra esborsi della [OSCURATO:PERSONA] e Parole e incassi della [OSCURATO:PERSONA]. Ad avviso della difesa la ipotizzata "sovrafatturazione" avrebbe meritato un approfondimento motivazionale più dettagliato, soprattutto per l'esistenza del contratto di sponsorizzazione tra le due società. Secondo la prospettazione difensiva, infatti le considerate "sovrafatturazioni" altro non erano che anticipazioni fornite sulle somme pattuite per la sponsorizzazione. Inconferenti in senso contrario sarebbero, pertanto, da ritenere i documenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità quali le mali evocate dai giudici di merito e la nota di credito, essendo state le prime estrapolate dal contesto di riferimento, e pertanto non idonee a significare quanto volevasi comunicare, e la seconda non utile a dimostrare la falsità delle fatture emesse. L'accertamento del reato sarebbe avvenuta erroneamente in mancanza di qualunque accertamento sul valore della sponsorizzazione e sulla possibilità di affermare con certezza che le prestazioni pattuite potessero riferirsi o meno a tale contratto. 5.Nel terzo motivo di ricorso si lamenta l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di concessione della non menzione della sentenza di condanna nel certificato del casellario giudiziale.• [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, è fondato e pertanto meritevole di accoglimento. Secondo il testo dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000 vigente all'epoca dei fatti «È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a euro 77.468,53». Il testo attualmente vigente prevede, invece, che «È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila». Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in esame la cui struttura materiale è rimasta immutata a seguito del d.lgs.; n. 158/2015, è necessaria, dunque, la rappresentazione e volizione della omessa dichiarazione e del superamento della soglia di punibilità e il dolo specifico di evasione in quanto il contribuente deve perseguire il "fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto". Contrariamente alla deduzione difensiva, il fine di evasione, richiesto dalla fattispecie incriminatrice, non ricomprende anche la consapevolezza del superamento della soglia di punibilità; tale ultimo elemento, infatti, al pari degli altri elementi costituitivi del reato, deve essere oggetto di semplice previsione e volizione da parte dell'agente e, quindi, rientra nel dolo generico che deve sorreggere la condotta tipica, sia nella forma del dolo diretto che in quella del dolo eventuale. A tali principi non si sono correttamente conformati i Giudici di merito, i quali, riprendendo e facendo proprie le considerazioni del giudice di primo grado, in maniera stringata, e scarsamente rappresentativa della logica sottostante, hanno desunto dalla caoticità della gestione della documentazione fiscale, il dolo di evasione. La mancanza di un rigoroso ordine nella gestione contabile tuttavia, non può essere di per sé automaticamente identificata con la suss istenza del dolo richiesto dalla norma, sebbene i documenti non fossero oggettivamente idonei a fornire informazioni veritiere e utili ad onorare i debiti fiscali. La sentenza va quindi annullata sul punto. 2.11 secondo motivo di ricorso è privo di pregio.A pag. 5 della decisione impugnata, in relazione al capo b) si chiarisce che le fatture, prive di logicità nella loro numerazione, non hanno rappresentato, per stessa ammissione dell'imputato, resoconti veritieri. La Corte d'appello con ragionamento immune dalle censure denunciate, ben chiarisce che è da ritenersi "indifferente la ragione per la quale sono state emanate fatture non corrispondenti ad elementi reali" e che" non si tratta di valutare se le somme liquidate siano adeguate o meno alla squadra di pallavolo ma di verificare se le stesse corrispondano ad incassi effettivi", come solo dedotto ma non provato dal ricorrente. La motivazione logica ed adeguata si sottrae alla censura di legittimità. 3. Va invece accolto l'ultimo motivo di ricorso. La Corte d'appello, infatti, ha totalmente omesso di valutare la richiesta di non menzione nel casellario giudiziale. 4.Per tali considerazioni la sentenza va annullata limitatamente al capo a) della rubrica e all'omessa pronuncia sulla richiesta di concessone del beneficio della non menzione, con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. Il resto del ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo a) della rubrica e all'omessa pronuncia sulla richiesta di concessione del beneficio della non menzione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d