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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2024

Cassazione n. 15733/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Rilevato che il difensore DI [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale ha rinunciato alla trattazione del ricorso con atto datato 23 marzo 2024 ma telematicamente depositato in data 25 settembre 2022.

R

2. Ritenuto che la rinuncia rende il ricorso inammissibile e che all'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc, pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro cinquecento.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore I Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Rilevato che il difensore DI [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale ha rinunciato alla trattazione del ricorso con atto datato 23 marzo 2024 ma telematicamente depositato in data 25 settembre 2022. R 2. Ritenuto che la rinuncia rende il ricorso inammissibile e che all'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc, pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro cinquecento. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore I Presidente
Sentenza Cassazione n. 15733/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris